CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32556/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato sentenza di condanna alla pena di 8 mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 29/9/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati dì cui agli artt. 337 e 707 cod. pen. Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 707 cod. pen. con riferimento alla mancata consapevolezza del ricorrente circa la presenza nel vano porta oggetti dell'auto di un cacciavite, strumento atto ad aprire e forzare serrature; Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alla modalità di trasporto del cacciavite, detenuto nel vano porta oggetti di un'auto noleggiata e non nella cassetta porta attrezzi ovvero nel baule della stessa autovettura, come pure al fatto che il ricorrente, già condannato per reati contro il patrimonio non ha fornito sul punto alcuna spiegazione, ha dato adeguata e coerente risposta alle medesime censure, ora reiterate; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.