Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31491/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 25 marzo 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro, della detenzione illecita di 47 kg di hashish (con principio attivo di più di 5 kg), qualificata come violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della detenzione illecita di 8 grammi di cocaina (con principio attivo di 1,174 grammi), qualificata come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi il 22 novembre 2012, e, con il vincolo della continuazione tra gli stessi, senza circostanze attenuanti, li ha condannati alla pena stimata di giustizia.

2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori.

3. L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidata a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

3.1. Con il primo motivo si censura violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per travisamento dei fatti quanto all'asserito scambio di vetture tra i due imputati ed altresì omessa motivazione quanto al contributo agevolativo da parte del ricorrente alla condotta del coimputato, non essendo emersa la prova, ad avviso della Difesa, della consapevolezza e, quindi, del concorso consapevole di [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza della droga nell'auto di proprietà e condotta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea che mai vi sarebbe stato il continuo scambio di auto tra i due di cui si parla nella sentenza di primo grado e che mai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe guidato la vettura di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ha - sì - condotto l'altra automobile solo in occasione del breve viaggio sino alla pizzeria al taglio dentro un centro commerciale.

Nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] non era presente sostanza stupefacente.

Il concorso morale da parte del ricorrente nell'agire dell'altro sarebbe basato su mere congetture e su elementi di fantasia.

Nessuna tra le condotte poste in essere dal ricorrente ed osservate dagli agenti operanti sarebbe indicativa di una sua complicità, avendo l'imputato solo accompagnato l'altra persona ma senza essere a conoscenza della presenza della droga, essendosi in presenza, al più, di un'ipotesi di connivenza non punibile.

Si osserva criticamente come non sia stata accertata nemmeno l'eventuale presenza di impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA] sui sacchi che contenevano la droga, elemento che, ove presente, avrebbe consentito di ritenere provato un contatto.3.2.

Con il secondo motivo ci si duole della violazione degli artt. 133 ed 81 cod. pen. e di vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena operato in continuazione sul reato più grave, essendo - si ritiene - l'aumento di tre mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa eccessivo e sproporzionato, oltre che non assistito da idonea motivazione, svuotando di significato la ratio stessa della continuazione, istituto che vale a mitigare la sanzione nei confronti di chi si sia una sola volta determinato a violare la legge penale.

4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico, complessivo, motivo con il quale si lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 133, 81, comma 2, e 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria, sia quanto alla scelta di una pena base troppo afflittiva sia quanto all'aumento operato per la continuazione, stimato eccessivo, sia quanto al diniego della circostanz*-attenuanti generiche.

I ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

5. Il P.G., nella requisitoria scritta del 7 giugno 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che la violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di hashish) sarebbe, in astratto, prescritta '(il 24 luglio 2020, poiché: fatto del 22 novembre 2012 + sette anni e sei mesi = 22 maggio 2020 + 63 giorni di sospensione in ragione della disciplina speciale a causa dell'emergenza pandemica = 24 luglio 2020); risultando, tuttavia, entrambi i ricorsi manifestamente infondati, per le ragioni che si vedranno, la situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione.

Infatti, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le Sezioni semplici successive, v.

Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349).

Appare opportuno precisare che non può tenersi conto, ai fini prescrizionali. della recidiva qualificata, che è stata contestata dal P.M. ma non ritenuta né dal Tribunale né dalla Corte di appello.2.

Ciò posto, tutti i motivi sono aspecifi, essendo, in realtà, la mera riproposizione di questioni già poste con gli atti di appello e già logicamente ed adeguatamente disattese dalla Corte territoriale.

2.1. In particolare, quanto al motivo sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), i Giudici di merito (alla pp. 4-8 della sentenza di primo grado ed alle pp. 5-6 di quella impugnata) hanno adeguatamente spiegato perché debba ritenersi [OSCURATO:PERSONA] concorrente materiale e morale nel reato e non solo mero connivente.

Non si apprezza inoltre il dedotto, ma indimostrato, travisamento.

In ogni caso, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rllevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di 'legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»). 2.2 Quanto agli aspetti inerenti il trattamento sanzionatorio nell'interesse di entrambi gli imputati (1.dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio;

2. lamentato eccessivo aumento in continuazione;

3. asserita illegittimità/ingiustizia del diniego delle attenuanti generiche), si rinviene stringata ma sufficiente e non illogica motivazione, peraltro non adeguatamente aggredita nei generici ricorsi, allt; pp. 8 della decisione impugnata ed alla p. 9 di quella del Tribunale.

I motivi di ricorso, in ultima analisi, risultano del tutto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801; più recentemente Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).3.

Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna ha integralmente confermato la sentenza, appellata dagli imputati, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Bologna il 25 marzo 2014, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili, in concorso tra loro, della detenzione illecita di 47 kg di hashish (con principio attivo di più di 5 kg), qualificata come violazione del comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e della detenzione illecita di 8 grammi di cocaina (con principio attivo di 1,174 grammi), qualificata come violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, fatti commessi il 22 novembre 2012, e, con il vincolo della continuazione tra gli stessi, senza circostanze attenuanti, li ha condannati alla pena stimata di giustizia. 2. Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori. 3. L'impugnazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidata a due motivi con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione. 3.1. Con il primo motivo si censura violazione degli artt. 192 cod. proc. pen. e 110 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione per travisamento dei fatti quanto all'asserito scambio di vetture tra i due imputati ed altresì omessa motivazione quanto al contributo agevolativo da parte del ricorrente alla condotta del coimputato, non essendo emersa la prova, ad avviso della Difesa, della consapevolezza e, quindi, del concorso consapevole di [OSCURATO:PERSONA] circa la presenza della droga nell'auto di proprietà e condotta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che mai vi sarebbe stato il continuo scambio di auto tra i due di cui si parla nella sentenza di primo grado e che mai [OSCURATO:PERSONA] avrebbe guidato la vettura di [OSCURATO:PERSONA], mentre [OSCURATO:PERSONA] ha - sì - condotto l'altra automobile solo in occasione del breve viaggio sino alla pizzeria al taglio dentro un centro commerciale. Nella vettura di [OSCURATO:PERSONA] non era presente sostanza stupefacente. Il concorso morale da parte del ricorrente nell'agire dell'altro sarebbe basato su mere congetture e su elementi di fantasia. Nessuna tra le condotte poste in essere dal ricorrente ed osservate dagli agenti operanti sarebbe indicativa di una sua complicità, avendo l'imputato solo accompagnato l'altra persona ma senza essere a conoscenza della presenza della droga, essendosi in presenza, al più, di un'ipotesi di connivenza non punibile. Si osserva criticamente come non sia stata accertata nemmeno l'eventuale presenza di impronte digitali di [OSCURATO:PERSONA] sui sacchi che contenevano la droga, elemento che, ove presente, avrebbe consentito di ritenere provato un contatto.3.2. Con il secondo motivo ci si duole della violazione degli artt. 133 ed 81 cod. pen. e di vizio di motivazione in relazione all'aumento di pena operato in continuazione sul reato più grave, essendo - si ritiene - l'aumento di tre mesi di reclusione e di 1.000,00 euro di multa eccessivo e sproporzionato, oltre che non assistito da idonea motivazione, svuotando di significato la ratio stessa della continuazione, istituto che vale a mitigare la sanzione nei confronti di chi si sia una sola volta determinato a violare la legge penale. 4. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato ad un unico, complessivo, motivo con il quale si lamenta promiscuamente violazione di legge (artt. 133, 81, comma 2, e 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe illogica e contraddittoria, sia quanto alla scelta di una pena base troppo afflittiva sia quanto all'aumento operato per la continuazione, stimato eccessivo, sia quanto al diniego della circostanz*-attenuanti generiche. I ricorrenti chiedono, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il P.G., nella requisitoria scritta del 7 giugno 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va premesso che la violazione dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di hashish) sarebbe, in astratto, prescritta '(il 24 luglio 2020, poiché: fatto del 22 novembre 2012 + sette anni e sei mesi = 22 maggio 2020 + 63 giorni di sospensione in ragione della disciplina speciale a causa dell'emergenza pandemica = 24 luglio 2020); risultando, tuttavia, entrambi i ricorsi manifestamente infondati, per le ragioni che si vedranno, la situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione. Infatti, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, tra le Sezioni semplici successive, v. Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349). Appare opportuno precisare che non può tenersi conto, ai fini prescrizionali. della recidiva qualificata, che è stata contestata dal P.M. ma non ritenuta né dal Tribunale né dalla Corte di appello.2. Ciò posto, tutti i motivi sono aspecifi, essendo, in realtà, la mera riproposizione di questioni già poste con gli atti di appello e già logicamente ed adeguatamente disattese dalla Corte territoriale. 2.1. In particolare, quanto al motivo sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] (primo motivo), i Giudici di merito (alla pp. 4-8 della sentenza di primo grado ed alle pp. 5-6 di quella impugnata) hanno adeguatamente spiegato perché debba ritenersi [OSCURATO:PERSONA] concorrente materiale e morale nel reato e non solo mero connivente. Non si apprezza inoltre il dedotto, ma indimostrato, travisamento. In ogni caso, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rllevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02, secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non può essere dedotta né quale violazione di 'legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, pertanto può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame»). 2.2 Quanto agli aspetti inerenti il trattamento sanzionatorio nell'interesse di entrambi gli imputati (1.dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio; 2. lamentato eccessivo aumento in continuazione; 3. asserita illegittimità/ingiustizia del diniego delle attenuanti generiche), si rinviene stringata ma sufficiente e non illogica motivazione, peraltro non adeguatamente aggredita nei generici ricorsi, allt; pp. 8 della decisione impugnata ed alla p. 9 di quella del Tribunale. I motivi di ricorso, in ultima analisi, risultano del tutto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le numerose, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 24383801; più recentemente Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).3. Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della s
Sentenza Cassazione n. 31491/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris