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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2022

Cassazione n. 35595/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA i\t-7.e.J.,QULf5CAD sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lucca, che ha indicato recapito PEC; - controricorrente - avverso la sentenza n. 94, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza notificava il 24.6.2016 alla [OSCURATO:PERSONA], società dalla ristretta base partecipativa, [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione relativo all'esito di una verifica fiscale.

La società risultava attiva nel settore del commercio del marmo, e le indagini della GdF avevano consentito di accertare "una sistematica e continuativa evasione di imposte da parte di alcuni operatori economici del settore lapideo" (sent.

CTR, p. 1), tra cui [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato anche iniziato un procedimento penale.

Ritenuto il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] erano state attivate indagini bancarie nei confronti dei soci, ed anche dei loro parenti.

Era stata svolta pure una fase di contraddittorio presso l'Ufficio, e la società aveva depositato memoria e documentazione.

All'esito, l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n.

TM803T100929, relativo a maggiori imposte per l'anno 2011, contestando l'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, la irregolare tenuta della contabilità e l'omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili (ric., p. 4).

Con riferimento all'anno 2011 erano contestati, in particolare, versamenti in contanti effettuati dal socio [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA], "in ordine ai quali la società non aveva offerto alcuna documentazione" (ric., p. 5).2.

La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Massa-Carrara, che riteneva fondate le giustificazioni addotte dalla contribuente, ed annullava l'avviso di accertamento.

3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la decisione di primo grado.

4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione della CTR, l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione.

La società resiste mediante controricorso.

Quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, ed anche istanza di sospensione del giudizio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell'appello espresso una motivazione meramente apparente.

2. Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 32 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 51 e 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, nonché la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2728 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte delle presunzioni allegate dall'Agenzia, non fosse onere della contribuente assicurare la prova analitica della natura non evasiva dei versamenti bancari rimasti non giustificati.3.

Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso.

In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti depositato memoria, ed ha pure domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022.

Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo.

Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege.

Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla quinta sezione civile del Giudice di legittimità.

La Corte, P.Q.M. accoglie l'istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio C_ della causa a nuovo ruolo innanzi alla quín— tà sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA i\t-7.e.J.,QULf5CAD sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Lucca, che ha indicato recapito PEC; - controricorrente - avverso la sentenza n. 94, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 22.1.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 28.9.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza notificava il 24.6.2016 alla [OSCURATO:PERSONA], società dalla ristretta base partecipativa, [OSCURATO:PERSONA] di Costatazione relativo all'esito di una verifica fiscale. La società risultava attiva nel settore del commercio del marmo, e le indagini della GdF avevano consentito di accertare "una sistematica e continuativa evasione di imposte da parte di alcuni operatori economici del settore lapideo" (sent. CTR, p. 1), tra cui [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti era stato anche iniziato un procedimento penale. Ritenuto il coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] erano state attivate indagini bancarie nei confronti dei soci, ed anche dei loro parenti. Era stata svolta pure una fase di contraddittorio presso l'Ufficio, e la società aveva depositato memoria e documentazione. All'esito, l'Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA] l'avviso di accertamento n. TM803T100929, relativo a maggiori imposte per l'anno 2011, contestando l'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, dell'Irap e dell'Iva, la irregolare tenuta della contabilità e l'omessa fatturazione/registrazione di operazioni imponibili (ric., p. 4). Con riferimento all'anno 2011 erano contestati, in particolare, versamenti in contanti effettuati dal socio [OSCURATO:PERSONA] e da sua moglie [OSCURATO:PERSONA], "in ordine ai quali la società non aveva offerto alcuna documentazione" (ric., p. 5).2. La società impugnava l'atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Massa-Carrara, che riteneva fondate le giustificazioni addotte dalla contribuente, ed annullava l'avviso di accertamento. 3. L'Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita in primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale confermava la decisione di primo grado. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione della CTR, l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di impugnazione. La società resiste mediante controricorso. Quindi la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, ed anche istanza di sospensione del giudizio. Ragioni della decisione 1. Con il primo strumento d'impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., l'Ente impositore contesta la nullità della sentenza adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione o falsa applicazione degli artt. 36, 53 e 61, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e dell'art. 132 cod. proc. civ., avendo il giudice dell'appello espresso una motivazione meramente apparente. 2. Mediante il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la violazione o falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), e 32 del Dpr n. 600 del 1973, e degli artt. 51 e 54, secondo comma, del Dpr n. 633 del 1972, nonché la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2728 cod. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che, a fronte delle presunzioni allegate dall'Agenzia, non fosse onere della contribuente assicurare la prova analitica della natura non evasiva dei versamenti bancari rimasti non giustificati.3. Non sussistono le condizioni perché si proceda all'esame nel merito dei motivi di ricorso. In prossimità della fissata udienza, e nel rispetto dei termini di legge, la [OSCURATO:PERSONA] ha infatti depositato memoria, ed ha pure domandato sospendersi il giudizio alle condizioni di cui all'art. 5, comma 10, della legge n. 130 del 2022. Riscontrata la regolarità formale della richiesta, l'istanza proposta dalla contribuente deve essere accolta, derivandone le conseguenze di legge, come da dispositivo. Rimane da osservare che quando il periodo di sospensione terminerà, la scrivente sottosezione sesta della quinta sezione civile della Cassazione risulterà soppressa ex lege. Occorre pertanto rinviare, per la futura trattazione del giudizio, innanzi alla quinta sezione civile del Giudice di legittimità. La Corte, P.Q.M. accoglie l'istanza proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, e dichiara sospesa la trattazione del processo fino al 16.1.2023, disponendo il rinvio C_ della causa a nuovo ruolo innanzi alla quín— tà sezione
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