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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04671/2023

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ingiuntivo e condannando la banca alla rifusione delle spese.

La banca propose appello producendo per la prima volta una serie di documenti e chiese la riforma della sentenza di primo grado sul presuoposto dell'esistenza del credito e della validità della fideiussione; dedusse anche che, erroneamente, il giudice di primo grado aveva posto a carico della banca la prova dell'unicità del finanziamento mentre sarebbe spettato agli appellati provare che il credito preteso dalla banca afferisse ad un finanziamento diverso rispetto a quello garantito dalle fideiussioni; gli appellati chiesero il rigetto dell'appellb e riproposero le questioni già proposte in primo grado e dichiarate assorbite, con particolare riguardo alla carenza di prova del credito azionato, essendo inidonea la documentazione prodotta dalla banca.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigetato l'appello previa declaratoria di inammissibilità di tutti i documenti prodotti dalla banca alla stregua di quanto disposto dall'art. 345 ::.p.c. nella versione introdotta con d.l. 83/12 convertito con modifiche in L. 134 del 2012, secondo il quale vi è il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rflevanza l'indispensabilità degli stessi.

La corte territoriale ha altresì osservato che, anche a voler ritenere vigente la precedente versione dell'art. 345 c.p.c., i documenti allegati all'atto di appello sarebbero stati comunque inammissibili atteso che il giudizio circa l'indispensabilità della produzione probatoria avrebbe dovuto prima superare il vaglio dell'incolpevolezza della tardività del deposito, da escludersi nel caso di specie essendo i documenti tutti già nella disponibilità della banca.

Esclusa pertanto l'ammissibilità dei documenti prodotti, la corte di merito ha rigettato l'appello nel merito, ritenendo che le fideiussioni si riferivano ad un credito diverso da quello intimato, in mancanza di prova delle riferibffltà della garanzia al credito intimato; ha altresì ritenuto carente anche la prova del credito, per mancanza di tutti gli estratti conto che avrebbero dovuto provarlo.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con contrc ricorso.

In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

E' stata depositata memoria anche da parte della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissai:o per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensbri delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 1:37 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.

Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d'Appello dichiarato l'inammissibilità dei documenti prodotti da Carisbo all'atto della costituzione nel giudizio di appello - la ricorrente contesta l'applicazione dell'art. 345 c.p.c. nella versione di cui al d.l. 22/6/2012 n. 8:3 che, a suo avviso, non avrebbe potuto trovare applicazione al giudizio pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della novella.

Il principio generale di cui la corte di merito non avrebbe tenuto conto è quello posto dall'art. 11 disp. prel. c.c. secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire, non ha effetto retroattivo, anche per soddisfare la giusta aspettativa di chi, avendo scelto di promuovere un giudiz:o in riferimento alle prescrizioni di rito vigenti all'epoca della proposizione della domanda, si veda alterare in peius la possibilità di uscirne vincitore o di resistere con successo all'altrui pretesa.

A sostegno del motivo la ricorrente menziona anche un precedente di questa Corte che ha applicato l'art. 345 c.p.c. nella versione vigente al momento della proposizione della domanda, con ciò escludendo il formarsi di preclusioni non correlate al principio tempus regit actum. [I motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bisYc.p.c. in quanto la soluzione prospettata dall'impugnata sentenza c:orrisponde ad un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e il motivo non offre alcun elemento per modificarla.

Questa Corte ha infatti, con numerose pronunce, sempre ribadito il principio secondo cui la modifica dell'art. 345 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012 trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, in tutti i casi in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conve-sione del D.L. n. 83 del 2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (Cass, n. 31836 del 2022; Cass., n. 18390 del 2022; Cass., n. 14187 del 2022; Cass., n. 42123 del 2021; Cass., n. 42123 del 2021; Cass., n. 35971 del 2021).

Questa soluzione è coerente con il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale che, in base all'art. 11 prel., ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziati anteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento non incidendo su quelli anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati dalla legge sotto il cui imperi° sono stati posti in essere (Cass., 3, n. 3688 del 15/2/2011).

Ne consegue che l'appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 2, n. 21606 del 28/7/2021, Cass., 2, n. 6590 del 14/3/2017).

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che la novella del 2012 pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che r-vece costituiva criterio selettivo della versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte non dimostri di non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputatile (Cass., 3, n. 26522 del 2017).

Dalla esposizione dei suddetti principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, si desume che, nel caso in esame, la disciplina applicabile era quella derivante dalla novella del 2012, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, sicché, si ribadisce, il motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.

Con il secondo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, cc). 1 n. 4 c.p.c. per avere la corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dei documenti prodotti da Carisbo all'atto della costituzione nel giudizio di appello anche qualora si fosse ritenuta applicabile la precedente versione dell'art. 345 c.p.c. atteso che il giudizio circa l'indispensabilità della produzione probatoria avrebbe in ogni caso dovuto prima superare il vaglio sulla incolpevolezza della tardività del deposito.

In sostanza la ricorrente censura anche la subordinata ratio decidendi di inammissibilità delle prove alla stregua del previgente testo dell'art. 345 c.p.c. ponendo in luce la necessità di un preliminare vaglio di indispensabilità delle prove prodotte in grado di appello.

III motivo è assorbito dal rigetto del precedente ed impugna in ogni caso una ratio decidendi irrilevante, perché il giudizio sulla indispensabilità dei documenti avrebbe dovuto superare il vaglio sulla incoloevolezza della tardività del deposito, stante la perentorietà dei termini processuali, disciplina di ordine pubblico processuale che non è nella disponibilità delle parti.

Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto fosse onere della banca provare l'unicità del finanziamento garantito da Massari e Saliera - la ricorrente contesta che la corte di merito abbia erroneamente ripartito l'onere della prova, ponendo l'onere di provare l'unicità del finanziamento a carico della banca e non anche della parte privata, che, in base al principio della vicinanza della prova, avrebbe ben più agevolmente potuto provare la riferibilità della fideiussione a questa o ad altra obbligazione.

Il motivo è inammissibile perché non offre alcuna spiegazione del come e del perché quanto allega dovrebbe giustificare la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. e ciò per la sua assoluta assertorietà, particolarmente quanto alla chiusa finale dell'illustrazione circa la vicinanza alla prova.

Inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c. non è dedotta SeCOntiO i principi affermati, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez.

Un., n. 16598 del 2016, ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26979 del 2018, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni".

Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, :1366, 1367 1371 c.c. in relazione all'ari:. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - la ricorrente contesta che la corte di merito abbia ritenuto che la fideiussione degli opponenti non si riferisse all'atto su culla banca ha basato la propria intimazione di pagamento ma ad altra obbligazione. [I quarto motivo è inammissibile, in quanto non denuncia la violazione delle norme degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi, ex mu/tis, da Cass., Sez.

Un., n. 20867 del 2020.

Lo è allo stesso modo quanto alla deduzione dei criteri ermeneutici, la cui violazione è dedotta ín modo del tutto generico.

Con il quinto motivo di ricorso - ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto la corte d'appello che la banca non abbia fornito prova del proprio credito producendo solo tardivamente gli estratti conto intestati alla debitrice principale.

Il quinto motivo parimenti è inammissibile, dato che nuovamente deduce in modo errato la violazione dell'art. 2697 c.c., come indicato per il terzc, motivo.

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte resistente le spese del giudiz:o di cassazione liquidate come in dispositivo.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quekla versata per il ricorso, se dovuta.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile Condanna la ricorrente a pagare; in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5600, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15 %, da distrarsi in favore:. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ingiuntivo e condannando la banca alla rifusione delle spese. La banca propose appello producendo per la prima volta una serie di documenti e chiese la riforma della sentenza di primo grado sul presuoposto dell'esistenza del credito e della validità della fideiussione; dedusse anche che, erroneamente, il giudice di primo grado aveva posto a carico della banca la prova dell'unicità del finanziamento mentre sarebbe spettato agli appellati provare che il credito preteso dalla banca afferisse ad un finanziamento diverso rispetto a quello garantito dalle fideiussioni; gli appellati chiesero il rigetto dell'appellb e riproposero le questioni già proposte in primo grado e dichiarate assorbite, con particolare riguardo alla carenza di prova del credito azionato, essendo inidonea la documentazione prodotta dalla banca. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha rigetato l'appello previa declaratoria di inammissibilità di tutti i documenti prodotti dalla banca alla stregua di quanto disposto dall'art. 345 ::.p.c. nella versione introdotta con d.l. 83/12 convertito con modifiche in L. 134 del 2012, secondo il quale vi è il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rflevanza l'indispensabilità degli stessi. La corte territoriale ha altresì osservato che, anche a voler ritenere vigente la precedente versione dell'art. 345 c.p.c., i documenti allegati all'atto di appello sarebbero stati comunque inammissibili atteso che il giudizio circa l'indispensabilità della produzione probatoria avrebbe dovuto prima superare il vaglio dell'incolpevolezza della tardività del deposito, da escludersi nel caso di specie essendo i documenti tutti già nella disponibilità della banca. Esclusa pertanto l'ammissibilità dei documenti prodotti, la corte di merito ha rigettato l'appello nel merito, ritenendo che le fideiussioni si riferivano ad un credito diverso da quello intimato, in mancanza di prova delle riferibffltà della garanzia al credito intimato; ha altresì ritenuto carente anche la prova del credito, per mancanza di tutti gli estratti conto che avrebbero dovuto provarlo. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] SpA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi.Hanno resistito [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con contrc ricorso. In vista dell'odierna udienza, fissata per la trattazione, il P.M. ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. E' stata depositata memoria anche da parte della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissai:o per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensbri delle parti, ai sensi del già citato art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 1:37 del 2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. Con il primo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per avere la Corte d'Appello dichiarato l'inammissibilità dei documenti prodotti da Carisbo all'atto della costituzione nel giudizio di appello - la ricorrente contesta l'applicazione dell'art. 345 c.p.c. nella versione di cui al d.l. 22/6/2012 n. 8:3 che, a suo avviso, non avrebbe potuto trovare applicazione al giudizio pendente in primo grado alla data di entrata in vigore della novella. Il principio generale di cui la corte di merito non avrebbe tenuto conto è quello posto dall'art. 11 disp. prel. c.c. secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire, non ha effetto retroattivo, anche per soddisfare la giusta aspettativa di chi, avendo scelto di promuovere un giudiz:o in riferimento alle prescrizioni di rito vigenti all'epoca della proposizione della domanda, si veda alterare in peius la possibilità di uscirne vincitore o di resistere con successo all'altrui pretesa. A sostegno del motivo la ricorrente menziona anche un precedente di questa Corte che ha applicato l'art. 345 c.p.c. nella versione vigente al momento della proposizione della domanda, con ciò escludendo il formarsi di preclusioni non correlate al principio tempus regit actum. [I motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 360 bisYc.p.c. in quanto la soluzione prospettata dall'impugnata sentenza c:orrisponde ad un principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e il motivo non offre alcun elemento per modificarla. Questa Corte ha infatti, con numerose pronunce, sempre ribadito il principio secondo cui la modifica dell'art. 345 c.p.c. operata dal D.L. n. 83 del 2012 trova applicazione, in difetto di una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, in tutti i casi in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. n. 134 del 2012, di conve-sione del D.L. n. 83 del 2012, e cioè dal giorno 11 settembre 2012 (Cass, n. 31836 del 2022; Cass., n. 18390 del 2022; Cass., n. 14187 del 2022; Cass., n. 42123 del 2021; Cass., n. 42123 del 2021; Cass., n. 35971 del 2021). Questa soluzione è coerente con il principio dell'immediata applicabilità della legge processuale che, in base all'art. 11 prel., ha riguardo non solo ai processi iniziati successivamente alla sua entrata in vigore ma anche a singoli atti di processi iniziati anteriormente ma compiuti posteriormente a tale momento non incidendo su quelli anteriormente compiuti i cui effetti restano regolati dalla legge sotto il cui imperi° sono stati posti in essere (Cass., 3, n. 3688 del 15/2/2011). Ne consegue che l'appello è disciplinato, quanto ai documenti nuovi producibili, dalla legge temporalmente in vigore all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 2, n. 21606 del 28/7/2021, Cass., 2, n. 6590 del 14/3/2017). La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio che la novella del 2012 pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno quel carattere di indispensabilità che r-vece costituiva criterio selettivo della versione precedente della medesima norma, fatto comunque salvo che la parte non dimostri di non averli potuto produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputatile (Cass., 3, n. 26522 del 2017). Dalla esposizione dei suddetti principi, costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, si desume che, nel caso in esame, la disciplina applicabile era quella derivante dalla novella del 2012, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, sicché, si ribadisce, il motivo va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c. Con il secondo motivo di ricorso la banca ricorrente deduce ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, cc). 1 n. 4 c.p.c. per avere la corte d'appello dichiarato l'inammissibilità dei documenti prodotti da Carisbo all'atto della costituzione nel giudizio di appello anche qualora si fosse ritenuta applicabile la precedente versione dell'art. 345 c.p.c. atteso che il giudizio circa l'indispensabilità della produzione probatoria avrebbe in ogni caso dovuto prima superare il vaglio sulla incolpevolezza della tardività del deposito. In sostanza la ricorrente censura anche la subordinata ratio decidendi di inammissibilità delle prove alla stregua del previgente testo dell'art. 345 c.p.c. ponendo in luce la necessità di un preliminare vaglio di indispensabilità delle prove prodotte in grado di appello. III motivo è assorbito dal rigetto del precedente ed impugna in ogni caso una ratio decidendi irrilevante, perché il giudizio sulla indispensabilità dei documenti avrebbe dovuto superare il vaglio sulla incoloevolezza della tardività del deposito, stante la perentorietà dei termini processuali, disciplina di ordine pubblico processuale che non è nella disponibilità delle parti. Con il terzo motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la corte d'appello ritenuto fosse onere della banca provare l'unicità del finanziamento garantito da Massari e Saliera - la ricorrente contesta che la corte di merito abbia erroneamente ripartito l'onere della prova, ponendo l'onere di provare l'unicità del finanziamento a carico della banca e non anche della parte privata, che, in base al principio della vicinanza della prova, avrebbe ben più agevolmente potuto provare la riferibilità della fideiussione a questa o ad altra obbligazione. Il motivo è inammissibile perché non offre alcuna spiegazione del come e del perché quanto allega dovrebbe giustificare la dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. e ciò per la sua assoluta assertorietà, particolarmente quanto alla chiusa finale dell'illustrazione circa la vicinanza alla prova. Inoltre, la violazione dell'art. 2697 c.c. non è dedotta SeCOntiO i principi affermati, in motivazione espressa, sebbene non massimata, da Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, ribaditi, ex multis, da Cass. n. 26979 del 2018, secondo cui "In tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni". Con il quarto motivo di ricorso - violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1362, :1366, 1367 1371 c.c. in relazione all'ari:. 360, co. 1 n. 3 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti - la ricorrente contesta che la corte di merito abbia ritenuto che la fideiussione degli opponenti non si riferisse all'atto su culla banca ha basato la propria intimazione di pagamento ma ad altra obbligazione. [I quarto motivo è inammissibile, in quanto non denuncia la violazione delle norme degli artt. 115 e 116 c.p.c. secondo i criteri indicati da Cass. n. 11892 del 2016 e ribaditi, ex mu/tis, da Cass., Sez. Un., n. 20867 del 2020. Lo è allo stesso modo quanto alla deduzione dei criteri ermeneutici, la cui violazione è dedotta ín modo del tutto generico. Con il quinto motivo di ricorso - ulteriore violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. per aver ritenuto la corte d'appello che la banca non abbia fornito prova del proprio credito producendo solo tardivamente gli estratti conto intestati alla debitrice principale. Il quinto motivo parimenti è inammissibile, dato che nuovamente deduce in modo errato la violazione dell'art. 2697 c.c., come indicato per il terzc, motivo. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata a pagare, in favore della parte resistente le spese del giudiz:o di cassazione liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quekla versata per il ricorso, se dovuta. La Corte dichiara il ricorso inammissibile Condanna la ricorrente a pagare; in favore della parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5600, oltre C 200 per esborsi, più accessori di legge e spese generali al 15 %, da distrarsi in favore:. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13
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