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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 15084/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso 22255-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1184/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 5 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto da dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno 2009, aveva determinato maggiori ricavi e recuperato a tassazione maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA.

La CTR così testualmente motivava: «Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio.

Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata.

Infatti, la Commissione condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria.

Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto l'infondatezza degli argomenti dedotti da resistente in primo grado, che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata.

Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello».

Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Ric. 2021 n. 22255 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992.

Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata era affetta da motivazione meramente apparente, in quanto si esauriva in un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, di modo che risultava impossibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dalla CTR per pervenire al rigetto dell'appello dell'Ufficio.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» (Cass.n. 27112 del 2018; conf.

Cass n. 20883 del 2019).

Analogamente, si è osservato che «La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così Ric. 2021 n. 22255 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -3- da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame» (Cass. n. 2397 del 2021).

Orbene, come si evince dall'esame della motivazione della sentenza impugnata, sopra testualmente riprodotta, il giudice di appello ha espresso la propria condivisione nei riguardi della sentenza di primo grado senza riportare ed esaminare i motivi di appello formulati dall'Ufficio, trascritti nel ricorso per cassazione, ed omettendo di effettuare una autonoma valutazione critica del contenuto della decisione.

Risulta inoltre incomprensibile il passaggio della motivazione in cui la CTR afferma «Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata».

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il 22 marzo 2022.

Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso 22255-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1184/10/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 5 febbraio 2021 la Commissione tributaria regionale della Sicilia rigettava l'appello proposto da dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Messina che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio, in relazione all'anno 2009, aveva determinato maggiori ricavi e recuperato a tassazione maggiori imposte IRPEF, IRAP e IVA. La CTR così testualmente motivava: «Invero, l'appello è infondato, in quanto il primo giudice ha, secondo gli insegnamenti della Suprema Corte, valutato compiutamente correttamente la documentazione e le argomentazioni dedotte dal ricorrente a supporto dell'illegittimità della pretesa tributaria e le deduzioni contrarie dell'Ufficio. Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata. Infatti, la Commissione condivide l'iter logico e fa proprie le valutazioni fatte dal giudice di primo grado che ha ritenuto la illegittimità della pretesa tributaria. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente ritenuto l'infondatezza degli argomenti dedotti da resistente in primo grado, che sono stati riproposti con i motivi di appello senza indicare specifiche censure alla motivazione prima richiamata. Pertanto, in base ai principi generali che regolano il grado di appello la sentenza impugnata quindi deve necessariamente essere confermata, in quanto basata su un corretto esame degli elementi processuali e deve essere rigettato l'appello». Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Ric. 2021 n. 22255 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- La contribuente non ha svolto difese. Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. nonché degli artt. 1, comma 2, 36, comma 2, nn. 2 e 4, 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992. Sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata era affetta da motivazione meramente apparente, in quanto si esauriva in un mero rinvio per relationem alla decisione di primo grado, di modo che risultava impossibile ricostruire l'iter logico giuridico seguito dalla CTR per pervenire al rigetto dell'appello dell'Ufficio. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato che «In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame» (Cass.n. 27112 del 2018; conf. Cass n. 20883 del 2019). Analogamente, si è osservato che «La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così Ric. 2021 n. 22255 sez. MT - ud. 22-03-2022 -3- da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame» (Cass. n. 2397 del 2021). Orbene, come si evince dall'esame della motivazione della sentenza impugnata, sopra testualmente riprodotta, il giudice di appello ha espresso la propria condivisione nei riguardi della sentenza di primo grado senza riportare ed esaminare i motivi di appello formulati dall'Ufficio, trascritti nel ricorso per cassazione, ed omettendo di effettuare una autonoma valutazione critica del contenuto della decisione. Risulta inoltre incomprensibile il passaggio della motivazione in cui la CTR afferma «Nel merito, dalla documentazione versata in atti dal contribuente risulta idonea ad inficiare la validità della pretesa tributaria, che è legittima e fondata». In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 22 marzo 2022. Il P
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