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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18470/2026

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legale rappresentante pro-tempore,elettivamente domiciliata in Cava de’ Tirreni (SA) alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato alricorso;- Ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (SA), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Sindaco in carica e pro tempore;- Intimato–avverso la sentenza n. 3930/9/2025 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di II° grado della Campania, depositata in data 28 maggio 2025e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Salerno l’avviso di accertamento n. 1916 del 17Numero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026ottobre 2022, notificato il 3 novembre 2022, da parte del Comune diCastel [OSCURATO:PERSONA] (SA), per omesso versamento della TARI relativaall’anno 2017, nella misura di euro 11.065,00, in relazione allostabilimento ubicato nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21,disattendendo l’indicazione della superficie imponibile di cui alla denunciadi variazione presentata il 27 aprile 2017.

Il ricorso è stato rigettato.2.

Sull’impugnazione della società contribuente la Corte di giustiziatributaria di II° grado ha disatteso il gravame sulla base dei seguentirilievi: «Nel caso di specie gravava dunque sull’appellante l’onere dellaprova circa la sussistenza dei presupposti per l’esenzione.

Prova che non èstata fornita, dovendosi presumere al contrario che l’area di manovra diautomezzi che caricano e scaricano materiali di produzione sia un’areaoperativa funzionale al processo produttivo e sia quindi potenzialmenteproduttiva di rifiuti solidi urbani.

In proposito deve ribadirsi con laSuprema Corte che l'impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiutiper loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62 del d.lgs. n.507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudicetributario, essendo onere del contribuente indicare nella denunciaoriginaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le qualidevono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. 31218/2021)».4.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la società contribuente,formulando due motivi, deposita memoria illustrativa e chiede disporsi lariunione del presente procedimento con altro iscritto al n. 9681/2024R.G., soggettivamente e oggettivamente connesso.5.

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha chiesto lariunione del presente procedimento con il procedimento iscritto al n.9681/2024 R.G., chiamato per la medesima adunanza camerale del 26Numero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026maggio 2026, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto altraannualità del medesimo tributo (cioè, la TARI relativa all’anno 2014).1.1.

Tuttavia, l’istanza non può essere accolta in ragione dellapeculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti, che rendonoopportuno l’esame e l’approfondimento separato.

Del resto, la trattazioneunitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una sceltadiscrezionale del giudice (cfr. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27550);e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è giàgarantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesimaadunanza.2.

Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n.147, 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 269 del d.P.R. 10 settembre1982, n. 915, nonché del principio di proporzionalità e ragionevolezza dicui all’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., e violazione dell’art. 8, punto 3, del regolamento comunale TARI(approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 12 aprile2014, n. 19), sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata si fonda su unaerronea interpretazione del presupposto impositivo della TARI, ponendosiin contrasto con l’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale, se da un lato individua il presupposto dell’imposta nelladetenzione o occupazione, a qualsiasi titolo, di aree o locali suscettibili diprodurre rifiuti urbani, dall’altro esclude espressamente le aree scopertepertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative.

Afferma lasocietà contribuente che la superficie oggetto di accertamento (mq 2.830)è destinata stabilmente al transito e alla manovra dei veicoli funzionali alciclo produttivo dell’opificio; in essa non vi è presenza stabile di impianti opersonale, né si svolge attività produttiva.

L’area non è, quindi,Numero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026suscettibile di produrre rifiuti urbani in misura apprezzabile, né è sede dialcuna attività che comporti produzione di rifiuti assimilabili agli urbani.

Lasocietà contribuente ha, inoltre, richiamato il regolamento del Comune diCastel [OSCURATO:PERSONA] (SA) e ha dedotto di aver denunciato l’area scopertaquale area pertinenziale non operativa, superficie destinata al transitodegli automezzi entranti ed uscenti dallo stabilimento, ad aree a verde edalla sosta gratuita delle vetture dei dipendenti, come da relazione tecnicadel 18 giugno 2022 che è stata versata in atti.2.1.

La censura è fondata e va accolta.Secondo la ricorrente, il giudice del merito ha erroneamente ritenutotassabile un’area che, per caratteristiche strutturali e per concretadestinazione, rientra pacificamente tra quelle espressamente escluse dallanormativa, in quanto pertinenziale, accessoria e non operativa.2.2.

A ben vedere, l’art. 8D, comma 3, del regolamento comunaleTARI sancisce una sorta di presunzione quantomeno relativa circal’inidoneità alla produzione dei rifiuti con riguardo alle aree scoperte nonoperative destinate a sosta gratuita di veicoli.

Nel contesto di unatipizzazione casistica (ancorché esemplificativa) di «locali e (…) aree chenon possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di nonutilizzabilità» (comma 1), la disposizione regolamentare – con previsionespeciale - esclude dall’applicazione del tributo, tra le varie ipotesi, le «areescoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli», con unapalese allusione ai parcheggi esterni pertinenziali a fabbricati destinatiall’esercizio di attività commerciali, nei quali è consentito l’accessogratuito per il ricovero degli automezzi in spazi delimitati (con appositasegnaletica orizzontale e verticale) sia ai clienti che ai dipendentidell’imprenditore individuale o collettivo.In buona sostanza, la norma secondaria fa onere al contribuente didocumentare all’ente impositore o al gestore del servizio la stabile edNumero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026esclusiva destinazione dell’area scoperta al parcheggio (in assenza diqualsivoglia corrispettivo), presumendosene l’inidoneità alla produzione dirifiuti.

La società ricorrente ha prodotto a tal fine apposita relazione del 18giugno 2022.2.3.

La sentenza impugnata ha, dunque, errato nel non fareapplicazione delle disposizioni del regolamento comunale, richiedendoanche la prova specifica dell’inidoneità dell’area scoperta alla produzionedi rifiuti.3.

Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione /ofalsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.,112 cod. proc. civ. e 36, secondo comma, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., e nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronunzia.

Lamenta laricorrente il difetto di motivazione dell’atto impositivo, evidenziandol’omessa disamina della relativa censura, formulata quale specifico motivodi gravame.3.1.

Il motivo è inammissibile.L’inadeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento nonrisulta essere stata contestata con il ricorso originario che è stato allegatodalla società contribuente.

La censura figura enunciata soltanto nell’atto diappello.

Tuttavia, non essendo la stessa riconducibile all’originaria causapetendi e fondandosi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, cheampliano l'indagine ed allargano la materia del contendere, si traduce inun motivo aggiunto e, dunque, in una domanda nuova, non consentita aisensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez.Trib., 3 novembre 2022, n. 32390).4.

Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, valutandosi lafondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, ilricorso può essere trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaNumero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di II° grado della Campania, indiversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile ilsecondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di II° grado della Campania, in diversacomposizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
legale rappresentante pro-tempore,elettivamente domiciliata in Cava de’ Tirreni (SA) alla [OSCURATO:PERSONA]. 51 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta edifende in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio allegato alricorso;- Ricorrente –[OSCURATO:PERSONA] (SA), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in personadel Sindaco in carica e pro tempore;- Intimato–avverso la sentenza n. 3930/9/2025 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di II° grado della Campania, depositata in data 28 maggio 2025e non notificata;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio nonpartecipata del 26 maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA];1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Salerno l’avviso di accertamento n. 1916 del 17Numero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026ottobre 2022, notificato il 3 novembre 2022, da parte del Comune diCastel [OSCURATO:PERSONA] (SA), per omesso versamento della TARI relativaall’anno 2017, nella misura di euro 11.065,00, in relazione allostabilimento ubicato nel medesimo Comune alla [OSCURATO:PERSONA] n. 21,disattendendo l’indicazione della superficie imponibile di cui alla denunciadi variazione presentata il 27 aprile 2017. Il ricorso è stato rigettato.2. Sull’impugnazione della società contribuente la Corte di giustiziatributaria di II° grado ha disatteso il gravame sulla base dei seguentirilievi: «Nel caso di specie gravava dunque sull’appellante l’onere dellaprova circa la sussistenza dei presupposti per l’esenzione. Prova che non èstata fornita, dovendosi presumere al contrario che l’area di manovra diautomezzi che caricano e scaricano materiali di produzione sia un’areaoperativa funzionale al processo produttivo e sia quindi potenzialmenteproduttiva di rifiuti solidi urbani. In proposito deve ribadirsi con laSuprema Corte che l'impossibilità dei locali o delle aree di produrre rifiutiper loro natura o per il particolare uso, prevista dall'art. 62 del d.lgs. n.507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudicetributario, essendo onere del contribuente indicare nella denunciaoriginaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le qualidevono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettividirettamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. 31218/2021)».4. Per la cassazione di detta sentenza ricorre la società contribuente,formulando due motivi, deposita memoria illustrativa e chiede disporsi lariunione del presente procedimento con altro iscritto al n. 9681/2024R.G., soggettivamente e oggettivamente connesso.5. Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] (SA) è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente evidenziato che la ricorrente ha chiesto lariunione del presente procedimento con il procedimento iscritto al n.9681/2024 R.G., chiamato per la medesima adunanza camerale del 26Numero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026maggio 2026, pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto altraannualità del medesimo tributo (cioè, la TARI relativa all’anno 2014).1.1. Tuttavia, l’istanza non può essere accolta in ragione dellapeculiarità delle questioni concernenti i singoli procedimenti, che rendonoopportuno l’esame e l’approfondimento separato. Del resto, la trattazioneunitaria di procedimenti connessi non è obbligatoria, ma implica una sceltadiscrezionale del giudice (cfr. Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27550);e, nel caso di specie, ritiene il Collegio che l’uniformità delle decisioni è giàgarantita dalla trattazione congiunta delle cause nella medesimaadunanza.2. Con il primo motivo di ricorso, la società deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n.147, 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, 269 del d.P.R. 10 settembre1982, n. 915, nonché del principio di proporzionalità e ragionevolezza dicui all’art. 3 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., e violazione dell’art. 8, punto 3, del regolamento comunale TARI(approvato con deliberazione adottata dal Consiglio Comunale il 12 aprile2014, n. 19), sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod.proc. civ.Secondo la ricorrente, la sentenza impugnata si fonda su unaerronea interpretazione del presupposto impositivo della TARI, ponendosiin contrasto con l’art. 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n.147, il quale, se da un lato individua il presupposto dell’imposta nelladetenzione o occupazione, a qualsiasi titolo, di aree o locali suscettibili diprodurre rifiuti urbani, dall’altro esclude espressamente le aree scopertepertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative. Afferma lasocietà contribuente che la superficie oggetto di accertamento (mq 2.830)è destinata stabilmente al transito e alla manovra dei veicoli funzionali alciclo produttivo dell’opificio; in essa non vi è presenza stabile di impianti opersonale, né si svolge attività produttiva. L’area non è, quindi,Numero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026suscettibile di produrre rifiuti urbani in misura apprezzabile, né è sede dialcuna attività che comporti produzione di rifiuti assimilabili agli urbani. Lasocietà contribuente ha, inoltre, richiamato il regolamento del Comune diCastel [OSCURATO:PERSONA] (SA) e ha dedotto di aver denunciato l’area scopertaquale area pertinenziale non operativa, superficie destinata al transitodegli automezzi entranti ed uscenti dallo stabilimento, ad aree a verde edalla sosta gratuita delle vetture dei dipendenti, come da relazione tecnicadel 18 giugno 2022 che è stata versata in atti.2.1. La censura è fondata e va accolta.Secondo la ricorrente, il giudice del merito ha erroneamente ritenutotassabile un’area che, per caratteristiche strutturali e per concretadestinazione, rientra pacificamente tra quelle espressamente escluse dallanormativa, in quanto pertinenziale, accessoria e non operativa.2.2. A ben vedere, l’art. 8D, comma 3, del regolamento comunaleTARI sancisce una sorta di presunzione quantomeno relativa circal’inidoneità alla produzione dei rifiuti con riguardo alle aree scoperte nonoperative destinate a sosta gratuita di veicoli. Nel contesto di unatipizzazione casistica (ancorché esemplificativa) di «locali e (…) aree chenon possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cuisono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di nonutilizzabilità» (comma 1), la disposizione regolamentare – con previsionespeciale - esclude dall’applicazione del tributo, tra le varie ipotesi, le «areescoperte adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli», con unapalese allusione ai parcheggi esterni pertinenziali a fabbricati destinatiall’esercizio di attività commerciali, nei quali è consentito l’accessogratuito per il ricovero degli automezzi in spazi delimitati (con appositasegnaletica orizzontale e verticale) sia ai clienti che ai dipendentidell’imprenditore individuale o collettivo.In buona sostanza, la norma secondaria fa onere al contribuente didocumentare all’ente impositore o al gestore del servizio la stabile edNumero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026esclusiva destinazione dell’area scoperta al parcheggio (in assenza diqualsivoglia corrispettivo), presumendosene l’inidoneità alla produzione dirifiuti. La società ricorrente ha prodotto a tal fine apposita relazione del 18giugno 2022.2.3. La sentenza impugnata ha, dunque, errato nel non fareapplicazione delle disposizioni del regolamento comunale, richiedendoanche la prova specifica dell’inidoneità dell’area scoperta alla produzionedi rifiuti.3. Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce violazione /ofalsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ.,112 cod. proc. civ. e 36, secondo comma, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., e nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., per omessa pronunzia. Lamenta laricorrente il difetto di motivazione dell’atto impositivo, evidenziandol’omessa disamina della relativa censura, formulata quale specifico motivodi gravame.3.1. Il motivo è inammissibile.L’inadeguatezza motivazionale dell’avviso di accertamento nonrisulta essere stata contestata con il ricorso originario che è stato allegatodalla società contribuente. La censura figura enunciata soltanto nell’atto diappello. Tuttavia, non essendo la stessa riconducibile all’originaria causapetendi e fondandosi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, cheampliano l'indagine ed allargano la materia del contendere, si traduce inun motivo aggiunto e, dunque, in una domanda nuova, non consentita aisensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez.Trib., 3 novembre 2022, n. 32390).4. Alla stregua delle superiori considerazioni, dunque, valutandosi lafondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo motivo, ilricorso può essere trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenzaNumero registro generale 17452/2025Numero sezionale 4487/2026Numero di raccolta generale 18470/2026Data pubblicazione 08/06/2026impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinviodella causa alla Corte di giustizia tributaria di II° grado della Campania, indiversa composizione, anche per regolare le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara inammissibile ilsecondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, allaCorte di giustizia tributaria di II° grado della Campania, in diversacomposizione, anche per regolare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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