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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 11648/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale ilTribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui,il24 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto larichiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. Pen) e denuncia l’erroneità dell’affermazione del giudice specializzatosecondo cui l'istante non avesse raggiunto una adeguata presa di coscienza del propriovissuto criminale, ancorando la conferma del rigetto a un’asserita mancanza di revisionecritica;ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza delpermesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, lasussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilitàdel beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenzadi sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione diinteressi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311);ritenuto che il Giudice specializzato, nel caso in esame, da un canto ha dato articolatoconto del vissuto criminale del condannato e, dall’altro, ha spiegato, con argomenti diassoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permessopremio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal finevalorizzando la circostanza che l'istante – secondo la descrizione fattane dall’equipe – puravendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamenteriflettuto sul proprio passato deviante, affermando di essere stato “incastrato” dalle Forze dipolizia;richiamato, al riguardo, il consolidato e condiviso indirizzo interpretativo secondo cuinel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in sensonegativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregressocomportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv.269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.) eritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata, ispirandosi a una prudenzaeffettivamente giustificata non solo dalla perdurante pericolosità del condannato, ma daglievidenziati negativi aspetti personologici, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare,mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento; ciò che ilTribunale ha fatto;ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibratadelibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di meraconfutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali ilTribunale di sorveglianza ha dato atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nellasituazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che – va ribadito – è statadisattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza esulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancoratoalle emergenze istruttorie;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11648/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3328/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37899/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale ilTribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui,il24 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto larichiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. Pen) e denuncia l’erroneità dell’affermazione del giudice specializzatosecondo cui l'istante non avesse raggiunto una adeguata presa di coscienza del propriovissuto criminale, ancorando la conferma del rigetto a un’asserita mancanza di revisionecritica;ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza delpermesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, lasussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilitàdel beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenzadi sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione diinteressi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311);ritenuto che il Giudice specializzato, nel caso in esame, da un canto ha dato articolatoconto del vissuto criminale del condannato e, dall’altro, ha spiegato, con argomenti diassoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permessopremio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal finevalorizzando la circostanza che l'istante – secondo la descrizione fattane dall’equipe – puravendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamenteriflettuto sul proprio passato deviante, affermando di essere stato “incastrato” dalle Forze dipolizia;richiamato, al riguardo, il consolidato e condiviso indirizzo interpretativo secondo cuinel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in sensonegativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregressocomportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv.269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.) eritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata, ispirandosi a una prudenzaeffettivamente giustificata non solo dalla perdurante pericolosità del condannato, ma daglievidenziati negativi aspetti personologici, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare,mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento; ciò che ilTribunale ha fatto;ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibratadelibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di meraconfutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali ilTribunale di sorveglianza ha dato atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nellasituazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che – va ribadito – è statadisattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza esulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancoratoalle emergenze istruttorie;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale ilTribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui,il24 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto larichiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. Pen) e denuncia l’erroneità dell’affermazione del giudice specializzatosecondo cui l'istante non avesse raggiunto una adeguata presa di coscienza del propriovissuto criminale, ancorando la conferma del rigetto a un’asserita mancanza di revisionecritica;ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza delpermesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, lasussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilitàdel beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenzadi sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione diinteressi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311);ritenuto che il Giudice specializzato, nel caso in esame, da un canto ha dato articolatoconto del vissuto criminale del condannato e, dall’altro, ha spiegato, con argomenti diassoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permessopremio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal finevalorizzando la circostanza che l'istante – secondo la descrizione fattane dall’equipe – puravendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamenteriflettuto sul proprio passato deviante, affermando di essere stato “incastrato” dalle Forze dipolizia;richiamato, al riguardo, il consolidato e condiviso indirizzo interpretativo secondo cuinel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in sensonegativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregressocomportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv.269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.) eritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata, ispirandosi a una prudenzaeffettivamente giustificata non solo dalla perdurante pericolosità del condannato, ma daglievidenziati negativi aspetti personologici, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare,mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento; ciò che ilTribunale ha fatto;ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibratadelibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di meraconfutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali ilTribunale di sorveglianza ha dato atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nellasituazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che – va ribadito – è statadisattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza esulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancoratoalle emergenze istruttorie;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11648/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3328/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37899/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza in preambolo, con la quale ilTribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto con cui,il24 settembre 2024, il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva respinto larichiesta di concessione di permesso premio formulata ai sensi dell'art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354 (Ord. Pen) e denuncia l’erroneità dell’affermazione del giudice specializzatosecondo cui l'istante non avesse raggiunto una adeguata presa di coscienza del propriovissuto criminale, ancorando la conferma del rigetto a un’asserita mancanza di revisionecritica;ricordato che il giudice, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessipremio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza delpermesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, lasussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilitàdel beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenzadi sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione diinteressi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311);ritenuto che il Giudice specializzato, nel caso in esame, da un canto ha dato articolatoconto del vissuto criminale del condannato e, dall’altro, ha spiegato, con argomenti diassoluta solidità, come difettassero i requisiti che condizionano il rilascio del permessopremio e che fosse necessaria la prosecuzione dell'osservazione intramuraria, a tal finevalorizzando la circostanza che l'istante – secondo la descrizione fattane dall’equipe – puravendo osservato un contegno adesivo al trattamento penitenziario, avesse scarsamenteriflettuto sul proprio passato deviante, affermando di essere stato “incastrato” dalle Forze dipolizia;richiamato, al riguardo, il consolidato e condiviso indirizzo interpretativo secondo cuinel contesto della verifica dell'assenza di pericolosità sociale deve tenersi conto, in sensonegativo, della mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregressocomportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Patacchiola, Rv.269195; Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, Savio, Rv. 239173; Sez. 1, n. 5430 del25/01/2005, Liso, Rv. 230924; Sez. 1 n. 27118 del 23/07/2020, Meneghetti, non mass.) eritenuto che la motivazione dell'ordinanza impugnata, ispirandosi a una prudenzaeffettivamente giustificata non solo dalla perdurante pericolosità del condannato, ma daglievidenziati negativi aspetti personologici, riflette ineccepibilmente la necessità di saggiare,mediante un opportuno supplemento di osservazione, l'effettività del ravvedimento; ciò che ilTribunale ha fatto;ritenuto, a fronte di una decisione che si palesa frutto della complessiva, equilibratadelibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pone in una prospettiva di meraconfutazione, volta a esaltare le circostanze allegate in sede di reclamo, delle quali ilTribunale di sorveglianza ha dato atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nellasituazione data, l'accoglimento della richiesta di permesso premio, che – va ribadito – è statadisattesa nell'esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magistratura di sorveglianza esulla scorta di un apparato motivazionale esente da deficit razionali e saldamente ancoratoalle emergenze istruttorie;rilevato, per le esposte considerazioni, che il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per iprofili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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