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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18079/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12702-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SRL, (fall.

N. 74/18 - Tribunale di Latina), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9279/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di superamento della presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti, relativamente a cessione di carpenteria metallica.

Ha spiegato difese la società contribuente, nelle more sottoposta a procedura concorsuale.

Il ricorso è affidato a due motivi.

In prossimità dell'adunanza, tanto la parte pubblica che la parte contribuente hanno depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni, la parte contribuente insistendo sulla tardività del ricorso.

CONSIDERATO È stata proposta primieramente da parte contribuente eccezione di tardività del ricorso argomentata sull'assunto che la sospensione del giudizio a mente dell'art. 6, comma decimo, d.l. n. 119/2018 opera solo se la parte contribuente abbia dichiarato -nei termini- di voler profittare della definizione agevolata, in difetto mantenendo il decorso ordinario dei termini.

Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli articoli Ric. 2020 n. 12702 sez.

MT - ud. 10-05-2022 -2- 19, primo comma, e 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando che la CTR abbia giudicato guardando solo in parte i presupposti normativi dell'atto impositivo sottostante.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ove la CTR potrebbe aver inteso che l'appello erariale non abbia colto la ratio decidendi della sentenza di primo grado.

Osservato che non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all'art. 374 c.p.c. e che la questione dev'essere rimessa alla Sezione ordinaria tributaria.

PQM La Corte rimette gli atti alla V sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12702-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SRL, (fall. N. 74/18 - Tribunale di Latina), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9279/19/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di LATINA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia ricorre avverso la sentenza della CTR per il Lazio che ha confermato la pronuncia della CTP di Latina ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di superamento della presunzione di operazioni oggettivamente inesistenti, relativamente a cessione di carpenteria metallica. Ha spiegato difese la società contribuente, nelle more sottoposta a procedura concorsuale. Il ricorso è affidato a due motivi. In prossimità dell'adunanza, tanto la parte pubblica che la parte contribuente hanno depositato memoria ad illustrazione delle proprie posizioni, la parte contribuente insistendo sulla tardività del ricorso. CONSIDERATO È stata proposta primieramente da parte contribuente eccezione di tardività del ricorso argomentata sull'assunto che la sospensione del giudizio a mente dell'art. 6, comma decimo, d.l. n. 119/2018 opera solo se la parte contribuente abbia dichiarato -nei termini- di voler profittare della definizione agevolata, in difetto mantenendo il decorso ordinario dei termini. Con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697, 2727, 2729 c.c., nonché degli articoli Ric. 2020 n. 12702 sez. MT - ud. 10-05-2022 -2- 19, primo comma, e 54, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972, art. 109 d.P.R. n. 917/1986 e 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza lamentando che la CTR abbia giudicato guardando solo in parte i presupposti normativi dell'atto impositivo sottostante. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, ove la CTR potrebbe aver inteso che l'appello erariale non abbia colto la ratio decidendi della sentenza di primo grado. Osservato che non sussistono i requisiti di evidenza decisoria di cui all'art. 374 c.p.c. e che la questione dev'essere rimessa alla Sezione ordinaria tributaria. PQM La Corte rimette gli atti alla V sez
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