CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23509/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 1 marzo 2022, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Catania del 12 aprile 2021, rideterminava la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di evasione e rapina aggravata in anni 10 e mesi 10 di reclusione. Rilevato che il motivo di ricorso con il quale si deduce mancata assunzione di prova decisiva in relazione al rilievo attribuito alla mancata ricognizione dell'imputato da partehona offesa in sede dibattimentale non supera la c.d. prova di resistenza posto che il ricorso /oltre ad insistere su tale dato nulla dice sulla pletora di ulteriori elementi probatori in forza dei quali la corte di appello confermava la responsabilità dell'imputato; che in part colare non sussiste il travisamento di un elemento decisivo posto che i giudici di merito con valutazione conforme sottolineavano come l'individuazione dell'imputato quale autore dei fatti si fondava sull'accertata utilizzazione da parte del medesimo della vettura in noleggio utilizzata dal rapinatore e sul rinvenimento in possesso dello stesso imputato proprio del cellulare sottratto alla vittima: che pertanto le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente si fondano su una corretta e completa valutazione del materiale probatorio interpretato dal giudice d'appello in assenza di qualsiasi illogicità; che il motivo dedotto con la memoria depositata in cancelleria e con il quale si deduce la nullità della sentenza di primo grado appare manifestamente infondato posto che dal controllo dell'atto, che questa corte di cassazione è chiamata ad operare nelle ipotesi di deduzione di nullità processuali, risulta estensore il giudice togato Cilia e non quello onorario Cacciola; che peraltro trattasi di motivo nuovo mai dedotto in appello e quindi per plurimi profili anch'esso inammissibile; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il