CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 37105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila avverso la sentenza del 25/1/2022 del Tribunale di Teramo pronunziata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Teramo, con sentenza del 25 gennaio 2022 ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui agli artt. 110 e 491, in relazione agli artt. 476 e 482 cod. pen. per non aver commesso il fatto. L'imputata era stata mandata a giudizio in quanto, secondo la prospettazione accusatoria, in concorso con l'autore materiale del falso (non identificato), faceva redigere il testamento olografo datato 19 maggio 2016 apparentemente a firma del nonno [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di L'Aquila, denunciando l'omessa declaratoria della falsità del documento indicato nell'imputazione, in violazione dell'art. 537, comma 4, cod. proc. pen., essendo stata accertata a seguito di perizia grafica, come indicato nella sentenza impugnata, la falsità del testamento. 3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Ed invero, a norma dell'art. 537, comma 4 cod. proc. pen., la falsità di un atto o documento, accertata, nel corso del giudizio, va dichiarata nel dispositivo della sentenza. Essa non è condizionata dall'accertamento della responsabilità dell'imputato, ma è fondata soltanto sul fatto dell'accertata non rispondenza al vero dell'atto o del documento (Cass. Sez. Un. 27/10/1999, Fraccari). Pertanto, nella specie, il Tribunale di Teramo avrebbe dovuto dichiarare siffatta falsità. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla mancata declaratoria di falsità del testamento olografo apparentemente redatto da [OSCURATO:PERSONA], falsità che dichiara. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] s1gliere estens re