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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025

Cassazione n. 30219/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19922/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. – intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 1420 del 2024 depositata il 29 febbraio 2024 Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 4236) con cui [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’IMU per l’anno 2015.

La questione riguarda la sussistenza dell’onere di comunicazione da parte del contribuente del possesso di immobili da considerare beni F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 19922/2024 merce e la supposta conoscenza da parte di Roma capitale Numero sezionale 6923/2025Numero di raccolta generale 30219/2025di tale circostanza.

Data pubblicazione 16/11/2025 La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado ha riformato parzialmente la pronuncia, accogliendo l’appello dell’odierna intimata, per quello che oggi ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - l’obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5 bis, del d.lgs. n. 102 del 2013 è stato abrogato dall’art. 1, comma 769, della legge di bilancio del 2020 e ciò in armonia con l’orientamento di legittimità; - la legge finanziaria citata mantiene il predetto onere comunicativo anche se non più sanzionato a pena di decadenza; - “Si tratta di un comportamento imposto dai doveri di leale collaborazione, volto a migliorare e semplificare gli adempimenti a carico dell’ente impositore.

Pertanto, indipendentemente dalla spettanza del beneficio, alla società contribuente che ha omesso di adempiere al predetto obbligo, va confermata l’applicazione delle previste sanzioni”.

Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 e 5 bis del d.l. n 102 del 2013, nonché dell’art. 1, comma, 769, della l. n. 160 del 2019.

1.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato.

La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 29 febbraio 2024 e non è stata notificata.

La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 26 settembre 2024.

Vi è, dunque, il rispetto del termine semestrale previsto dall’art.327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 19922/2024 del d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto della sospensione Numero sezionale 6923/2025Numero di raccolta generale 30219/2025dei termini processuali nel periodo feriale (art. 16, comma 1, del d.l.

Data pubblicazione 16/11/2025 n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014).

Si ricorda che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., per effetto degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01).

2. Il ricorso è fondato.

Ritiene, infatti, il collegio di non volersi discostare dall’orientamento di legittimità, secondo il quale: - l'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020 - che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo (Cass., Sez. 5, n. 33777/2024, Rv. 673159 – 01; Sez. 5, n. 28806/2023, Sez. 6-5, n. 5191 del 2022); - in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd.

"beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 19922/2024 Numero sezionale 6923/2025 fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a Numero di raccolta generale 30219/2025Data pubblicazione 16/11/2025 conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza (Cass., Sez. 5, n. 8357/2025, Rv. 674371 - 01).

La disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta.

Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è, del resto, un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica.

3. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e, stante l’assenza di ulteriori accertamenti, il rigetto dell’originario ricorso.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto conto che sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nelle more della proposizione del ricorso per cassazione. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo propos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19922/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del sindaco p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. – intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 1420 del 2024 depositata il 29 febbraio 2024 Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento (n. 4236) con cui [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) ha intimato alla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’IMU per l’anno 2015. La questione riguarda la sussistenza dell’onere di comunicazione da parte del contribuente del possesso di immobili da considerare beni F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 19922/2024 merce e la supposta conoscenza da parte di Roma capitale Numero sezionale 6923/2025Numero di raccolta generale 30219/2025di tale circostanza. Data pubblicazione 16/11/2025 La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso e la CGT di secondo grado ha riformato parzialmente la pronuncia, accogliendo l’appello dell’odierna intimata, per quello che oggi ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: - l’obbligo dichiarativo, previsto a pena di decadenza dall’art. 2, comma 5 bis, del d.lgs. n. 102 del 2013 è stato abrogato dall’art. 1, comma 769, della legge di bilancio del 2020 e ciò in armonia con l’orientamento di legittimità; - la legge finanziaria citata mantiene il predetto onere comunicativo anche se non più sanzionato a pena di decadenza; - “Si tratta di un comportamento imposto dai doveri di leale collaborazione, volto a migliorare e semplificare gli adempimenti a carico dell’ente impositore. Pertanto, indipendentemente dalla spettanza del beneficio, alla società contribuente che ha omesso di adempiere al predetto obbligo, va confermata l’applicazione delle previste sanzioni”. Avverso la sentenza la ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. non si è costituita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 2 e 5 bis del d.l. n 102 del 2013, nonché dell’art. 1, comma, 769, della l. n. 160 del 2019. 1.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 29 febbraio 2024 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 26 settembre 2024. Vi è, dunque, il rispetto del termine semestrale previsto dall’art.327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 19922/2024 del d.lgs. n. 546 del 1992, tenuto conto della sospensione Numero sezionale 6923/2025Numero di raccolta generale 30219/2025dei termini processuali nel periodo feriale (art. 16, comma 1, del d.l. Data pubblicazione 16/11/2025 n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 162 del 2014). Si ricorda che nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c p.c., per effetto degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile va effettuato non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini, sicché per calcolare i termini di decadenza dal gravame non occorre tenere conto dei giorni compresi tra il primo e trentunesimo giorno agosto di ciascun anno (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17640 del 25/08/2020 (Rv. 658722 - 01). 2. Il ricorso è fondato. Ritiene, infatti, il collegio di non volersi discostare dall’orientamento di legittimità, secondo il quale: - l'art. 1, comma 769, della l. n. 160 del 2019, vigente dall'anno di imposta 2020 - che ha previsto l'esonero dal pagamento dell'IMU per gli immobili cd. beni-merce, non abrogando l'obbligo dichiarativo di cui all'art. 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102 del 2013, conv. con modif. dalla l. n. 124 del 2013 - non ha comportato alcuna abolitio criminis, restando pertanto dovute anche le sanzioni per l'omesso versamento del tributo (Cass., Sez. 5, n. 33777/2024, Rv. 673159 – 01; Sez. 5, n. 28806/2023, Sez. 6-5, n. 5191 del 2022); - in tema di IMU, le condizioni per l'esenzione dei cd. "beni-merce" non locati devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente a ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esonero, trattandosi di 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 19922/2024 Numero sezionale 6923/2025 fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, da portarsi a Numero di raccolta generale 30219/2025Data pubblicazione 16/11/2025 conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza (Cass., Sez. 5, n. 8357/2025, Rv. 674371 - 01). La disposizione normativa sopra richiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazione è condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligo previsto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dalla circostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportano l'esenzione dall'imposta. Il principio della decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è, del resto, un principio generale del diritto tributario, come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica. 3. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso la cassazione della sentenza impugnata e, stante l’assenza di ulteriori accertamenti, il rigetto dell’originario ricorso. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto conto che sulla questione la giurisprudenza si è consolidata nelle more della proposizione del ricorso per cassazione. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo propos
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