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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022

Cassazione n. 19796/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'errata valutazione delle prove in ordine al suo concorso nel reato di coltivazione di sostanza stupefacente, ritenendo al più ravvisabile la connivenza non punibile; Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la sentenza, nella quale - con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui non censurabile - si dà atto di come egli sia stato visto lavorare insieme al coimputato, per ben tre giorni consecutivi, nelle serre adibite alla coltivazione delle piante di cannabis; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'8 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Gaston4 Andreazza [OSCURATO:PERSONA] 1 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ‘ Rilevato che, con unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'errata valutazione delle prove in ordine al suo concorso nel reato di coltivazione di sostanza stupefacente, ritenendo al più ravvisabile la connivenza non punibile; Considerato che il ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente non si confronta in alcun modo con la sentenza, nella quale - con accertamento di fatto non illogicamente motivato e qui non censurabile - si dà atto di come egli sia stato visto lavorare insieme al coimputato, per ben tre giorni consecutivi, nelle serre adibite alla coltivazione delle piante di cannabis; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Gaston4 Andreazza [OSCURATO:PERSONA] 1 9
Sentenza Cassazione n. 19796/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris