CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10690/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 30.6.2025 il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale concessa al condannato con sentenza del Tribunale di Nuoro in data 5.10.2023 (irrevocabile il 16.2.2024); Premesso che il beneficio è stato revocato„avendo [OSCURATO:PERSONA] riportato altre tre condanne a pene non sospese, che, cumulate a quella di sei mesi di reclusione e 51 euro di multa inflitta con la sentenza del Tribunale di Nuoro, hanno superato i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., in quanto pari a tre anni e tre mesi di reclusione e 1.440 euro di multa; Rilevato che il ricorso lamenta che la revoca sia avvenuta in relazione ad una pena superiore a quella effettivamente inflitta dopo la concessione della sospensione, giacché lo stesso giudice dell'esecuzione, con altro provvedimento in pari data, ha applicato la disciplina della continuazione ai reati giudicati con le tre sentenze successive e ha rideterminato la pena ex art. 671 cod. proc. pen. in complessivi due anni e un mese di reclusione e 950 euro di multa; Considerato, tuttavia, che, anche a considerare tale circostanza, si tratterebbe comunque di una pena che, cumulata a quella sospesa, supera i limiti di cui all'art.163 cod. pen. e, perciò, determina comunque la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2) cod. pen., trattandosi di reati commessi nel 2019, 2020 e 2022 e non essendo dubitabile che, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt c/Salamina, Rv. 280056 - 01); Tenuto conto che, invece, il ricorrente non spiega quale rilievo decisivo sortirebbe la rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen. in sede esecutiva sulla decisione di revoca della sospensione condizionale; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso è da considerarsi manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;j(V P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così