CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07379/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Firenze, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di resistenza (art. 337 cod. pen.), confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di dieci mesi di reclusione. Rilevato che i motivi dedotti con il ricorso appaiono palesemente generici, risolvendosi, con l'impiego di mere formule di stile, nella mera enunciazione della ricorrenza dei tradizionali vizi di legittimità e motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 16 dicembre 2021 Il consigliere stensore [OSCURATO:PERSONA] /Cc,,anzo [OSCURATO:PERSONA],17:..