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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2025

Cassazione n. 29459/2026

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za del 22/09/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] TaiebTahar (CUI 0245HA6);Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’elementooggettivo del reato di estorsione, è inammissibile perché versato integralmentein fatto, in quanto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa riletturadelle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, senza peraltroevidenziare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito;Rilevato che il secondo motivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuantigeneriche, è inammissibile per difetto di interesse in quanto la Corte di appellorisulta aver concesso le attenuanti generiche richieste dall’appellante;Rilevato che il terzo e quarto motivo, aventi ad oggetto l’esclusione dellarecidiva e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, si riferiscono a presunti vizidi motivazione che non trovano alcun riscontro nella sentenza impugnata, postoche: a) la recidiva non è stata applicata in quanto esclusa già in primo grado; b)la pena base per l’estorsione è stata determinata nel minimo edittale;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 22/09/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] TaiebTahar (CUI 0245HA6);Rilevato che il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’elementooggettivo del reato di estorsione, è inammissibile perché versato integralmentein fatto, in quanto, volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa riletturadelle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, senza peraltroevidenziare specifici profili di contraddittorietà o manifesta illogicità dellamotivazione e senza individuare specifici travisamenti di emergenze processualivalorizzate dai giudici di merito;Rilevato che il secondo motivo, avente ad oggetto il diniego delle attenuantigeneriche, è inammissibile per difetto di interesse in quanto la Corte di appellorisulta aver concesso le attenuanti generiche richieste dall’appellante;Rilevato che il terzo e quarto motivo, aventi ad oggetto l’esclusione dellarecidiva e l’eccessività del trattamento sanzionatorio, si riferiscono a presunti vizidi motivazione che non trovano alcun riscontro nella sentenza impugnata, postoche: a) la recidiva non è stata applicata in quanto esclusa già in primo grado; b)la pena base per l’estorsione è stata determinata nel minimo edittale;Rilevato che, per le ragioni sin qui esposte, deve essere dichiaratal’inammissibilità del ricorso, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 29459/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris