CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29162/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] 06N1Q67 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 28 novembre 2025 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 9 aprile 2025 con cui [OSCURATO:PERSONA] - per quanto di specifico interesse in questa sede - era stato condannato alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo: con i primi due motivi, violazione di legge in ordine all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena; con la terza censura, vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflittagli, di cui lamenta l'eccessiva entità. Il difensore ha depositato successiva memoria scritta, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. In primo luogo manifestamente infondate sono le due doglianze introduttive, relative all'omessa applicazione della sospensione condizionale della pena, avendo la Corte di appello ben rappresento e giustificato (cfr. p. 2) le ragioni di diniego di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità. 2.2. La decisione impugnata risulta, altresì, sorretta da conferente apparato argomentativo, di pieno rispetto della previsione normativa, quanto all'effettuata determinazione del trattamento sanzionatorio. Una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena, infatti, si richiede solo nel caso in cui la sanzione sia quantificata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare - come disposto nel caso di specie - una pena in misura media o prossima al minimo edittale (così, tra le altre: Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356- 01; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464-01; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197-01). 23. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteAlessandro D'[OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA] C ANCELLA:-.RIi Sezione VII Prnaie L' ASSISTENTE G Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] 3