CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23477/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 624 cod. pen., per essersi reso autore del furto di gasolio dai serbatoi di autocompattatori. La Corte di appello di Palermo, in sede di rinvio a seguito di annullamento con sentenza del 31/10/2023 della sezione quarta della Corte di Cassazione limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha confermato la sentenza emessa dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato a lui ascritto e ha confermato la pena base di anni due e mesi sei di reclusione, al di sopra del minimo edittale. Il ricorrente lamenta, con un unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo in ragione del comportamento processuale tenuto e delle modalità della condotta. La Corte territoriale, in sede di rinvio in punto di determinazione della pena per difetto di motivazione, ha fornito ampia motivazione in ordine alle ragioni per le quale si ritiene congrua la pena base ben oltre il minimo edittale, descrivendo la condotta contestata al ricorrente, il quale nella qualità di dipendente del consorzio, si appropriava sistematicamente del carburante destinato a veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti, manomettendo i serbatoi, predisponendo documentazione attestante il rifornimento di gasolio, mediante la simulazione di furti notturni, e ha ritenuto che i fatti manifestino una notevole gravità per la raffinatezza degli artifici adoperati e l'entità del profitto tratto, trattandosi di quantitativi giornalieri ingenti prelevati, così da giustificare il trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.M