Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024

Cassazione n. 42996/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che in data 8 agosto 2024 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché censura la determinazione della pena rispetto ad un capo di imputazione che non è stato interessato dall'annullamento con rinvio disposto in data 24 febbraio 2023 dalla Corte di cassazione limitatamente al capo 112), individuato già prima del disposto annullamento come reato satellite del reato di cui al capo 113), non essendo stata la Corte di appello investita del potere di rivalutare in sede di giudizio di rinvio anche la individuazione del reato più grave, con conseguente corretta rideterminazione della pena riferita al solo capo di imputazione oggetto dell'annullamento; ritenuto che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00, ciò vale anche per il ricorrente rinunciante, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che in data 8 agosto 2024 il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato la propria dichiarazione di rinuncia al ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché censura la determinazione della pena rispetto ad un capo di imputazione che non è stato interessato dall'annullamento con rinvio disposto in data 24 febbraio 2023 dalla Corte di cassazione limitatamente al capo 112), individuato già prima del disposto annullamento come reato satellite del reato di cui al capo 113), non essendo stata la Corte di appello investita del potere di rivalutare in sede di giudizio di rinvio anche la individuazione del reato più grave, con conseguente corretta rideterminazione della pena riferita al solo capo di imputazione oggetto dell'annullamento; ritenuto che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000,00, ciò vale anche per il ricorrente rinunciante, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità, né si versa nel caso di rinuncia per carenza di interesse per cause sopravvenute non imputabili al ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 42996/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris