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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23412/2026

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, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonina d'Angelo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzodi posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero Della Salute in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Dell’Economia edelle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come indifende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4849/2024 depositatail 09/07/2024;Numero registro generale 2786/2025Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 23412/2026Data pubblicazione 17/07/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e ineuro 5.500,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], oltreeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma,il 27/06/2026Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronicacertificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta edifende-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Antonina d'Angelo,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indirizzodi posta elettronica certificata, come in atti, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Tortorella, che li rappresenta e difende-ricorrenti-controMinistero dell'Istruzione, Università e Ricerca, in persona del legalerappresentante pro tempore, Ministero Della Salute in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, Ministero Dell’Economia edelle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, ,domiciliati ex lege presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come indifende-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.4849/2024 depositatail 09/07/2024;Numero registro generale 2786/2025Numero sezionale 495/2026Numero di raccolta generale 23412/2026Data pubblicazione 17/07/2026vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che le parti ricorrentiabbiano chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e ineuro 5.500,00 quanto ai ricorrenti difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], oltreeventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma,il 27/06/2026Il PresidenteLINA RUBINO
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