Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33199/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argornentativo tracciato dalla sentenza impugnata.

2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituti vi il reato contestato: la Corte territoriale confermava le valutazioni del primo giudice e riteneva che le prove raccolte fossero univocamente indirizzate nell' indicare che il ricorrente aveva occupato un aiuola pubblica.

Le doglianze in ordine il difetto di competenza del giudice penale ed alla natura amministrativa della violazione si configurano come reiterative rispetto a quelle già proposte con la prima impugnazione, ma soprattutto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte, funzionale all'accoglimento della tesi alternativa proposta dalla difesa, già disattesa dei giudici di merito con motivazione priva di vizi logici.

La sentenza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 collegio ritiene che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità. Il ricorso si risolve infatti nella mera reiterazione delle doglianze avanzate con la prima impugnazione senza alcun confronto reale con il percorso argornentativo tracciato dalla sentenza impugnata. 2. Il collegio ribadisce che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomenl:ata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019 Bourtatour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]. 243838; Sez. 6 n. 12 del 29/10/1996, dep. 1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 206507). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto, la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituti vi il reato contestato: la Corte territoriale confermava le valutazioni del primo giudice e riteneva che le prove raccolte fossero univocamente indirizzate nell' indicare che il ricorrente aveva occupato un aiuola pubblica. Le doglianze in ordine il difetto di competenza del giudice penale ed alla natura amministrativa della violazione si configurano come reiterative rispetto a quelle già proposte con la prima impugnazione, ma soprattutto si risolvono nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove raccolte, funzionale all'accoglimento della tesi alternativa proposta dalla difesa, già disattesa dei giudici di merito con motivazione priva di vizi logici. La sentenza impugnata non si presta dunque ad alcuna censura in questa sede. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati í profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al 'pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende C
Sentenza Cassazione n. 33199/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris