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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 38849/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 14 giugno 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, commesso in Casal di Principe il 15/05/2019, per aver presentato domanda per il reddito di cittadinanza, omettendo di comunicare all'I.N.P.S., di essere destinatario di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata correttamente affermato come l'imputato avesse omesso di comunicare all'I.N.P.S. di essere stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413, la quale, in motivazione, ha tra l'altro escluso la possibilità di configurare un'ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D'Aniello, non mass.; Sez. 3, n. 34369 del 26/09/2025, Aisuegbihien, non mass.).

Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo, al riguardo, la Corte territoriale rimarcato, in maniera non irragionevole, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, sottolineando come l'imputato non avesse esitato a contravvenire all'obbligo giuridico di dichiarare il vero, manifestando una indole trasgressiva e indifferente al rispetto delle regole, specie considerando il precedente per il grave reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64,

I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 30 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa il 14 giugno 2022 dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, commesso in Casal di Principe il 15/05/2019, per aver presentato domanda per il reddito di cittadinanza, omettendo di comunicare all'I.N.P.S., di essere destinatario di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, avendo la sentenza impugnata correttamente affermato come l'imputato avesse omesso di comunicare all'I.N.P.S. di essere stato condannato con sentenza irrevocabile per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. con la consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, in coerenza con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del reddito di cittadinanza, l'ignoranza o l'errore circa la sussistenza del diritto a percepirne l'erogazione, in difetto dei requisiti a tal fine richiesti dall'art. 2 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, si risolve in un errore su legge penale, che non esclude la sussistenza del dolo ex art. 5 cod. pen., in quanto l'anzidetta disposizione integra il precetto penale di cui all'art. 7 del citato d.I.» (Sez. 2, n. 23265 del 07/05/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286413, la quale, in motivazione, ha tra l'altro escluso la possibilità di configurare un'ipotesi di ignoranza inevitabile della legge penale, non presentando la normativa in tema di concessione del reddito di cittadinanza connotati di cripticità tali da far ritenere l'oscurità del precetto; nello stesso senso, Sez. 3, n. 38877 del 05/07/2024, D'Aniello, non mass.; Sez. 3, n. 34369 del 26/09/2025, Aisuegbihien, non mass.). Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo, al riguardo, la Corte territoriale rimarcato, in maniera non irragionevole, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, sottolineando come l'imputato non avesse esitato a contravvenire all'obbligo giuridico di dichiarare il vero, manifestando una indole trasgressiva e indifferente al rispetto delle regole, specie considerando il precedente per il grave reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom
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