CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 settembre 2023
Cassazione n. 27348/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17716 R.G. anno 2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Camosci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - resa per la correzione dell’errore materiale dell'ordinanza n. 33350/2021 della Corte Suprema di Cassazione; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 settembre 2023 Sez. I–RG 17716/202 2 camera di consiglio7.9.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE RILEVA1. ― Con ordinanza n. 33350/2021 è stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1632/2019 della Corte di appello di Torino: ricorso cui aveva resistito [OSCURATO:SOCIETA]. 2. ― Quest’ultima ha domandato di provvedersi alla correzione dell’errore materiale consistente nella mancata pronuncia della condanna dei nominati ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. 3. ― La richiesta , intesa quale sollecitazione all’esercizio officioso, da parte della Corte, del potere correttivo, come contemplato dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., nel testo modificato dal d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, ha imposto l’instaurazione del contraddittorio nei confronti dei predetti Spataro e Valetti, cui [OSCURATO:SOCIETA] ha provveduto. 4. ― Nel provvedimento reso dalla Corte può certamente ravvisarsi la lamentata omissione,visto che all’affermazione, contenuta nella motivazione dell’ordinanza,secondo cui «[l]e spese del giudizio seguono la soccombenza», con cui è manifestato l’ intendimento di condannare i ricorrenti al pagamento delle predette spese, non f a riscontro una corrispondente statuizione nel dispositivo. Come è stato rilevato da questa Corte, la procedura di correzione di errore materiale è esperibile perrimediare all'omessa liquidazione delle spese processuali nel dispositivo della sentenza qualora l'omissione non evidenzi un contrasto tra motivazione e dispositivo, bensì solo una dimenticanzadell'estensore: e ciò vuol dire che l'effettiva riconducibilità dell'omissione a mera svista va desunta dalla motivazione(cfr. Cass. 9 maggio 2018, n. 11215, ove il richiamo alla Sez. I–RG 17716/202 2 camera di consiglio7.9.2023 giurisprudenza consolidatasisul punto). Tale condizione evidentemente ricorre nella fattispecie che interessa. P.Q.M. La Corte dispone che nel dispositivo dell’ordinanza n. 33350/2021 di questa Corte dopo il primo periodo debba ritenersi inseritoil seguente: «condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge». Così deciso in Roma, nella came