Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2016
ECLI:EU:C:2016:678
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
14 settembre 2016 (
*
)
«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Ammende – Calcolo dell’importo delle ammende – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2 – Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza dominante della società controllante sulla società controllata – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Principio di irretroattività – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 47 – Diritto ad un ricorso effettivo entro un termine ragionevole – Carta dei diritti fondamentali – Articolo 41 – Diritto ad un trattamento delle cause entro un termine ragionevole»
Nelle cause riunite C‑490/15 P e C‑505/15 P,
aventi ad oggetto due impugnazioni proposte, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione
europea, rispettivamente il 18 settembre e il 23 settembre 2015,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Lussemburgo (Lussemburgo) (C‑490/15 P),
[OSCURATO:SOCIETA] (SLM),
con sede in Ceprano (Italia) (C‑505/15 P),
rappresentate da G. Belotti e P. Ziotti, avvocati,
ricorrenti,
procedimento in cui l’altra parte è:
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da V. Bottka, G. Conte e P. Rossi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot e E. Regan (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le loro impugnazioni, le società [OSCURATO:SOCIETA] (SLM) chiedono l’annullamento o la riforma
della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 luglio 2015, SLM e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑389/10 e T‑419/10; in
prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2015:513), con cui quest’ultimo ha respinto parzialmente i loro ricorsi diretti all’annullamento
e alla riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento
ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata
dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo
della [OSCURATO:PERSONA], del 4 aprile 2011 (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2
L’articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione
delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), così recita:
«2. [OSCURATO:PERSONA] può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente
o per negligenza:
a) commettono un’infrazione alle disposizioni dell’articolo [101 TFUE] o dell’articolo [102 TFUE] (...)
(...)
Per ciascuna impresa (...) partecipant[e] all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato
durante l’esercizio sociale precedente.
(...)
3. Per determinare l’ammontare dell’ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata».
3
Gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»), per quanto attiene alla «Determinazione
dell’importo di base dell’ammenda» dispongono quanto segue:
«(...)
19. L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado
di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.
(...)
25. Inoltre, a prescindere dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] inserirà nell’importo
di base una somma compresa fra il 15% e il 25% del valore delle vendite (...) al fine di dissuadere ulteriormente le imprese
dal prendere parte ad accordi orizzontali di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di limitazione della produzione.
Essa può applicare tale importo supplementare anche ad altre infrazioni. Per decidere la proporzione del valore delle vendite
da considerare in un determinato caso, la [OSCURATO:PERSONA] terrà conto di un certo numero di fattori (...)
(...)».
Fatti
4
Il settore interessato dalla presente causa è quello dell’acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«APC»). Con tale espressione
si intendono fili e trefoli metallici formati da vergelle e in particolare l’acciaio per calcestruzzo precompresso, che fornisce
elementi per balconi, pali di fondazione, tubature, e l’acciaio per calcestruzzo postensione, utilizzato nella realizzazione
di opere di ingegneria strutturale, di opere sotterranee e di ponti.
5
La SLM è un produttore italiano di trefoli a tre e a sette fili nonché di altri tipi di prodotti in acciaio. Nel periodo compreso
tra il 1° gennaio 1999 e il 31 ottobre 2001, tale società era controllata al 100% dall’[OSCURATO:PERSONA]. Dal 1° novembre 2001 al
19 settembre 2002 essa era detenuta per il 98% dall’[OSCURATO:PERSONA] e per il 2% dall’[OSCURATO:PERSONA] SA, a sua volta una controllata
dell’[OSCURATO:PERSONA].
6
Il 19 e il 20 settembre 2002, avendo ricevuto informazioni dal Bundeskartellamt (autorità federale della concorrenza, Germania)
e da un produttore di APC in merito ad un’infrazione all’articolo 101 TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] ha condotto accertamenti nei locali
di diverse imprese.
7
Al termine della propria indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, il 30 settembre 2008, una comunicazione degli addebiti relativamente
a varie società, tra le quali la SLM e l’[OSCURATO:PERSONA]. Tutti i destinatari di detta comunicazione hanno presentato osservazioni
scritte in risposta agli addebiti mossi dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’11 e il 12 febbraio 2009 ha avuto luogo un’audizione, alla quale
hanno partecipato la SLM e l’[OSCURATO:PERSONA].
8
Con la decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che vari fornitori di APC avevano violato l’articolo 101, paragrafo
1, TFUE e, a partire dal 1° gennaio 1994, l’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio
1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), partecipando ad un cartello a livello europeo nonché nazionale e regionale, nel periodo dal 1° gennaio
1984 al 19 settembre 2002.
9
Detto cartello era costituito dai seguenti accordi:
– un accordo paneuropeo che si è protratto dal 1° gennaio 1984 al 9 gennaio 1996 e che riguardava la fissazione di quote nazionali
(per Germania, Austria, Benelux, Francia, Italia e Spagna), la ripartizione di clienti, la fissazione di prezzi e lo scambio
di informazioni commerciali riservate (il «[OSCURATO:PERSONA] di Zurigo»);
– un accordo nazionale che è perdurato dal 5 dicembre 1995 al 19 settembre 2002 e che verteva sulla fissazione di quote per
l’Italia nonché sulle esportazioni da tale paese verso il resto d’[OSCURATO:PERSONA] (il «[OSCURATO:PERSONA] Italia»);
– un accordo regionale negoziato e concluso nel 1996 da imprese italiane al fine di fissare il tasso di penetrazione di ciascun
partecipante nei paesi meridionali (Spagna, Italia, Francia, Belgio e Lussemburgo) e di negoziare congiuntamente le quote
con gli altri produttori dell’[OSCURATO:PERSONA] settentrionale (l’«Accordo meridionale»);
– un accordo paneuropeo concluso nel maggio 1997 e cessato nel settembre 2002 e che era volto, in particolare, alla ripartizione
delle quote e della clientela e alla fissazione dei prezzi (il «[OSCURATO:PERSONA]»);
– il coordinamento relativo al cliente Addtek, ossia un accordo paneuropeo che era stato già attuato durante la fase del [OSCURATO:PERSONA]
di Zurigo, protrattosi almeno sino alla fine del 2001 e nell’ambito del quale i produttori coinvolti intrattenevano contatti
bilaterali e partecipavano a contatti ad hoc finalizzati alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei clienti, se avevano
interesse a farlo (tali progetti riguardavano principalmente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, ma anche i [OSCURATO:PERSONA],
la Germania, gli Stati baltici e l’[OSCURATO:PERSONA] centrale e orientale);
– discussioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] Italia (nel periodo compreso almeno tra il settembre 2000 e il settembre 2002, i
membri permanenti del [OSCURATO:PERSONA], ossia le società [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] e SLM, si sono incontrati regolarmente allo scopo di far convogliare le società italiane
nel [OSCURATO:PERSONA] quali membri permanenti);
– un accordo nell’ambito del quale cinque imprese spagnole e due imprese portoghesi hanno concordato, per quanto concerne Spagna
e Portogallo e per un periodo compreso almeno tra il dicembre 1992 e il settembre 2002, di mantenere stabili le proprie quote
di mercato, di fissare le quote, di distribuirsi i clienti, comprese le opere pubbliche, e di fissare prezzi e condizioni
di pagamento. Inoltre, le stesse si sono scambiate informazioni commerciali riservate (il «[OSCURATO:PERSONA]»).
10
Nella decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la SLM aveva partecipato direttamente al cartello, e in particolare
al [OSCURATO:PERSONA] Italia e all’integrazione dei produttori italiani nel [OSCURATO:PERSONA], dal 10 febbraio 1997 al 19 settembre 2002. [OSCURATO:PERSONA]
ha quindi ritenuto la SLM responsabile della sua partecipazione al cartello per tale periodo.
11
Inoltre, dopo aver rilevato che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva esercitato un’influenza determinante sulla SLM dal 1° gennaio 1999 al 19
settembre 2002, a motivo della proprietà in capo alla prima della totalità o della quasi totalità del capitale della seconda
durante il medesimo periodo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato l’[OSCURATO:PERSONA] responsabile in solido della partecipazione della
SLM all’intesa per questo stesso periodo.
12
Per detta infrazione, alla SLM è stata inizialmente inflitta un’ammenda di EUR 19,8 milioni, di cui EUR 14 milioni in solido
con l’[OSCURATO:PERSONA]. In seguito, tale ammenda è stata ridotta a EUR 15,96 milioni, di cui EUR 14 milioni in solido con l’[OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto, nella decisione C(2011) 2269 definitivo, per calcolare l’importo definitivo
dell’ammenda, del limite legale connesso al massimale del 10% del fatturato della SLM e non del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
13
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 13 settembre e il 14 settembre 2010,
la SLM e l’[OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ciascuna un ricorso diretto all’annullamento e alla riforma della decisione controversa.
14
A sostegno del suo ricorso, la SLM ha dedotto due motivi presentati come diretti all’annullamento della decisione controversa
nella parte in cui la riguarda. Tali motivi si riferivano alla violazione, da un lato, del principio del termine ragionevole
e, dall’altro, del principio di buona amministrazione.
15
Gli altri motivi dedotti dalla SLM sono stati fatti valere ai fini della riduzione dell’importo dell’ammenda inflittale. Detti
motivi riguardavano, segnatamente, l’erronea applicazione degli orientamenti del 2006 anziché degli orientamenti per il calcolo
delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo
5, del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti del 1998»); la violazione dell’obbligo di motivazione
per quanto attiene alla determinazione della gravità e della maggiorazione per l’effetto dissuasivo; la violazione del principio
di proporzionalità; l’erronea valutazione della durata della partecipazione della SLM all’intesa; la mancata presa in considerazione
di circostanze attenuanti per la SLM e la mancata considerazione delle dichiarazioni della SLM.
16
A seguito dell’adozione della decisione C(2011) 2269 definitivo, la SLM ha adeguato i suoi motivi e ha altresì dedotto il
motivo relativo ad errori di calcolo in cui la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa nel determinare la parte di ammenda per la quale
la SLM era stata dichiarata unica responsabile nonché la parte dell’ammenda per il cui pagamento l’[OSCURATO:PERSONA] era stata dichiarata
responsabile in solido.
17
L’[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto a sua volta tre motivi dinanzi al Tribunale, dei quali il secondo e il terzo sono pertinenti nell’ambito
della presente impugnazione. Il secondo motivo verteva sulla violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di diversi principi e norme
per aver imputato all’[OSCURATO:PERSONA], in quanto proprietaria quasi esclusiva del capitale della SLM, la responsabilità in solido
di una parte dell’infrazione di cui trattasi. Il terzo motivo censurava determinati aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda
e sollevava dubbi quanto alla possibilità di applicare gli orientamenti del 2006 anziché gli orientamenti del 1998.
18
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva, da un
lato, imputato alla SLM la partecipazione all’infrazione di cui trattasi per il periodo dal 10 febbraio 1997 al 14 aprile
1997 e, dall’altro, inflitto alle ricorrenti un’ammenda sproporzionata per sanzionare la partecipazione della SLM all’infrazione.
19
Nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, il Tribunale ha dichiarato che l’ammenda inflitta alla SLM doveva essere
ridotta da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, di cui EUR 13,3 milioni inflitti a titolo della responsabilità in solido all’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, a causa del limite legale del 10% del fatturato totale previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n. 1/2003, il Tribunale ha fissato l’importo finale dell’ammenda inflitta alla SLM a EUR 1,956 milioni.
20
Il Tribunale ha respinto i ricorsi quanto al resto.
21
A seguito di una domanda di rettifica presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente a talune parti della sentenza impugnata,
il Tribunale ha precisato, al punto 13 dell’ordinanza del 10 novembre 2015, SLM e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑389/10 REC e T‑419/10 REC,
EU:T:2015:855), che l’importo di EUR 1,956 milioni corrispondeva all’importo totale dell’ammenda inflitta individualmente
alla SLM per il periodo dal 15 aprile 1997 al 31 dicembre 1998 e teneva conto del limite legale del 10% del fatturato della
SLM, mentre l’importo di EUR 13,3 milioni corrispondeva all’importo totale dell’ammenda inflitta in solido all’[OSCURATO:PERSONA]
nonché alla SLM per il periodo dal 1° gennaio 1999 al 19 settembre 2002 e non era soggetto al suddetto limite.
Conclusioni delle parti
Nella causa C‑490/15 P
22
Con la sua impugnazione, l’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– in via principale, annullare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento
della decisione controversa là dove tale decisione prevede l’estensione della responsabilità solidale all’[OSCURATO:PERSONA] per i
fatti commessi dalla SLM;
– in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA];
– in ogni caso, riconoscere all’[OSCURATO:PERSONA] un equo indennizzo per la violazione da parte del Tribunale del termine ragionevole
di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
23
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– respingere, perché irricevibile, la richiesta di condanna del Tribunale a corrispondere un indennizzo all’[OSCURATO:PERSONA] per l’eccessiva
durata del procedimento dinanzi al Tribunale, e
– condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Nella causa C‑505/15 P
24
Con la sua impugnazione la SLM chiede che la Corte voglia:
– riformare la sentenza impugnata, riducendo l’ammenda inflitta alla SLM a titolo individuale e in solido con l’[OSCURATO:PERSONA];
– censurare la mancata presa di posizione del Tribunale sulla tardiva risposta data dalla [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di trattamento
favorevole della SLM, traendone tutte le conseguenze del caso, inclusa la corresponsione alla SLM di un equo indennizzo da
parte della [OSCURATO:PERSONA];
– riconoscere alla SLM un equo indennizzo per la violazione da parte del Tribunale del termine ragionevole di cui all’articolo
47 della Carta, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione;
– respingere, perché irricevibile, la richiesta di condanna della [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere un indennizzo alla SLM per l’eccessiva
durata del procedimento amministrativo;
– respingere, perché irricevibile, la richiesta di condanna del Tribunale a corrispondere un indennizzo alla SLM, per l’eccessiva
durata del procedimento di primo grado, e
– condannare la SLM alle spese.
26
Con decisione del presidente della Corte del 16 marzo 2016, le cause C‑490/15 P e C‑505/15 P sono state riunite ai fini della
sentenza, conformemente all’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.
Sulle impugnazioni
27
A sostegno delle loro impugnazioni, l’[OSCURATO:PERSONA] e la SLM deducono rispettivamente cinque e sei motivi, che in parte si sovrappongono.
Sul primo motivo nelle cause C‑490/15 P e C‑505/15 P
Argomenti delle parti
28
Con il loro rispettivo primo motivo, le ricorrenti addebitano al Tribunale di non aver tenuto sufficientemente conto, nella
sua valutazione dell’importo dell’ammenda, delle specificità della partecipazione della SLM all’infrazione, rilevate dallo
stesso Tribunale.
29
Dagli atti di causa e dai punti 181, 253, 254, 321 e seguenti nonché dal punto 446 della sentenza impugnata, risulterebbe
che la SLM è stata estranea a diversi profili dell’infrazione in questione, giacché non ha partecipato all’accordo meridionale,
al [OSCURATO:PERSONA], al coordinamento riguardante il cliente Addtek e al [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo. Fondandosi sulla giurisprudenza derivante
dalla sentenza dell’8 luglio 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑49/92 P, EU:C:1999:356), le ricorrenti affermano che
una tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione e nella
determinazione dell’importo dell’ammenda.
30
Le ricorrenti sottolineano che lo stesso Tribunale ha peraltro riconosciuto, ai punti 169, 324 e 326 della sentenza impugnata,
che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto distinguere due periodi di partecipazione della SLM all’infrazione e che la sanzione inflitta
alla SLM e all’[OSCURATO:PERSONA] era sproporzionata, in quanto non era sufficientemente personalizzata. Il Tribunale avrebbe altresì
ridotto di due mesi il periodo di partecipazione della SLM all’infrazione e avrebbe dichiarato, ai punti 164 e seguenti nonché
ai punti 173 e 174 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore nel prendere in considerazione il
fatturato austriaco della SLM.
31
Orbene, riducendo l’ammenda da EUR 19,8 milioni a EUR 19 milioni, ossia soltanto del 4% circa, il Tribunale non avrebbe proceduto
ad una corrispondente, proporzionata e adeguata riduzione di tale ammenda sulla base delle proprie considerazioni. Il Tribunale
avrebbe violato i principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di personalità delle pene.
32
La questione se la motivazione di una sentenza del Tribunale sia contraddittoria ovvero insufficiente rappresenterebbe una
questione di diritto che può essere sollevata in sede di impugnazione. Orbene, nel caso di specie, il ragionamento seguito
dal Tribunale per ridurre la sanzione non sarebbe conforme all’obbligo di motivazione che incombe a quest’ultimo, come affermato
dalla Corte al punto 30 della sentenza del 20 maggio 2010, Gogos/[OSCURATO:PERSONA] (C‑583/08 P, EU:C:2010:287).
33
Infine, le ricorrenti fanno valere che, in ogni caso, il Tribunale ha commesso un errore di calcolo nella determinazione dell’importo
dell’ammenda. Questa, d’importo totale pari a EUR 19 milioni, corrisponderebbe ad una somma di EUR 292 307 per ciascun mese
del periodo di partecipazione della SLM all’infrazione. Avendo il Tribunale ridotto tale periodo da 67 mesi a 65 mesi, la
sanzione inflitta a quest’ultima avrebbe dovuto, solo per questo, essere ridotta di circa EUR 584 000. Inoltre, considerato
il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata sanzionata per un periodo di 44 mesi, l’ammenda per la quale essa è stata condannata
a titolo della sua responsabilità in solido avrebbe dovuto essere fissata a EUR 12 861 508 anziché a EUR 13 milioni. L’[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che dal punto 214 della sentenza impugnata e dal punto 956 della decisione controversa discenderebbe che tanto
il Tribunale quanto la [OSCURATO:PERSONA] hanno espresso il loro accordo sul metodo di suddivisione in mesi presentato dalle ricorrenti.
34
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale motivo è infondato.
Giudizio della Corte
35
Per quanto attiene alla censura con cui le ricorrenti addebitano al Tribunale una violazione dell’obbligo di motivazione,
si deve ricordare che l’obbligo di motivazione previsto all’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve
essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, la quale attiene alla legittimità nel merito dell’atto
controverso (sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 146 e giurisprudenza
ivi citata).
36
Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’obbligo di motivare le sentenze, che incombe al Tribunale ai sensi degli articoli
36 e 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, non impone allo stesso di fornire una spiegazione
che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può
quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale
e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di impugnazione (sentenza dell’8
marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 38).
37
Nel caso di specie, la sentenza impugnata soddisfa i requisiti di motivazione incombenti al Tribunale, dal momento che quest’ultimo
ha fornito, ai punti da 439 a 452 di detta sentenza, un’esposizione dettagliata delle fatture di cui ha tenuto conto nel fissare
l’importo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2012, E.ON Energie/[OSCURATO:PERSONA], C‑89/11 P, EU:C:2012:738,
punto 133). Infatti, tale motivazione consente agli interessati, e in particolare alle ricorrenti, di conoscere i motivi sui
quali si è fondato il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo nell’ambito
delle presenti impugnazioni.
38
Poi, la Corte ha già avuto modo di dichiarare che spetta al Tribunale esaminare l’adeguatezza dell’importo di un’ammenda e
che, in via di principio, non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell’ambito di un’impugnazione,
sostituire per motivi di equità la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell’esercizio della sua competenza
estesa al merito, sull’importo delle ammende inflitte ad imprese che abbiano violato il diritto dell’Unione europea. Pertanto,
solo nei limiti in cui la Corte ritenesse che il livello della sanzione sia non soltanto inadeguato, ma anche eccessivo, al
punto da essere sproporzionato, occorrerebbe ravvisare un errore di diritto commesso dal Tribunale per incongruenza dell’importo
di un’ammenda (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto
205 e giurisprudenza ivi citata).
39
Nel caso di specie, facendo valere una violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento e di personalità
delle pene a motivo di una presunta incoerenza tra, da un lato, la decisione adottata dal Tribunale, nell’ambito dell’esercizio
della sua competenza estesa al merito, di ridurre di EUR 800 000 l’importo dell’ammenda inflitta alla SLM e, dall’altro, la
motivazione relativa a tale decisione, con tali argomentazioni le ricorrenti mirano in realtà ad ottenere che la Corte proceda
a un riesame dell’importo dell’ammenda stessa.
40
Lo stesso vale per quanto attiene all’argomento vertente su un presunto errore di calcolo nella determinazione dell’importo
dell’ammenda inflitta dal Tribunale, menzionato al punto 33 della presente sentenza.
41
Orbene, tali argomenti non sono atti a dimostrare che l’importo stabilito dal Tribunale sia eccessivo, tanto da essere sproporzionato,
ai sensi della giurisprudenza citata al punto 38 della presente sentenza.
42
Da quanto precede risulta che il primo motivo dedotto dalle ricorrenti a sostegno delle loro rispettive impugnazioni deve
essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo nella causa C‑490/15 P
Argomenti delle parti
43
Con il suo secondo motivo l’[OSCURATO:PERSONA] chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, con la medesima, il
Tribunale le ha imputato una parte dell’infrazione di cui trattasi. Tale motivo si articola in due parti.
44
Con la prima parte, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver esercitato un controllo giurisdizionale solo parziale, omettendo
di censurare la [OSCURATO:PERSONA] per non aver motivato in modo giuridicamente adeguato il suo rigetto delle argomentazioni addotte
dall’[OSCURATO:PERSONA] e dirette a confutare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante sul comportamento
della SLM sul mercato. Contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale, il livello di motivazione della decisione controversa
sul punto sarebbe insufficiente.
45
Inoltre, la sentenza del 10 settembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), avrebbe apportato uno
sviluppo decisivo al regime della responsabilità solidale tra una società controllante e la sua società controllata nelle
infrazioni alle norme in materia di concorrenza e tale sentenza sarebbe stata pronunciata sette anni dopo la fine dei fatti
sanzionati dalla [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, cosicché la Corte dovrebbe valutare l’effetto retroattivo di detta sentenza
alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e, in particolare, della sentenza del 14 aprile 2015,
Contrada c. Italia (CE:ECHR:2015:0414JUD006665513).
46
L’[OSCURATO:PERSONA] evidenzia che essa era sprovvista di qualunque struttura operativa e di dipendenti, diversamente da tutte le
società holding sanzionate nelle cause citate dal Tribunale ai punti 384, 386, 387, 392, 393 e 396 della sentenza impugnata.
Inoltre, mentre in tali cause spesso vi sarebbe stato un flusso informativo tra le imprese coinvolte, un siffatto flusso sarebbe
stato impossibile nella presente causa, per la totale mancanza di personale nei locali dell’[OSCURATO:PERSONA] a Lussemburgo. La SLM
e l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbero condiviso nessun dirigente, né amministratore né altro dipendente. Inoltre, come sarebbe stato
precisato dinanzi al Tribunale, la SLM preferiva rifornirsi presso imprese terze, il che dimostrerebbe la sua autonomia gestionale.
47
Infine, non risulterebbe da alcun atto del fascicolo che l’[OSCURATO:PERSONA] impartisse istruzioni alla SLM sull’intesa di cui trattasi
o sul modo di condurre le sue attività. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che essa ignorasse l’esistenza di tale intesa fino al
momento della sua scoperta da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, in particolare, indurre il Tribunale a superare la presunzione
di esercizio di un’influenza determinante. In aggiunta, la valutazione del Tribunale sarebbe stata fondata su uno snaturamento
dei fatti, dato che l’unica circostanza alla quale esso fa riferimento al punto 407 della sentenza impugnata, che l’[OSCURATO:PERSONA]
seguisse le attività delle sue diverse controllate non implicava in alcun modo che la stessa fosse a conoscenza dell’esistenza
di una pratica illecita, oltretutto segreta.
48
L’[OSCURATO:PERSONA] conferma di non aver contestato dinanzi al Tribunale né la presunzione di controllo effettivo di una controllata
da parte della società controllante, come elaborata dalla giurisprudenza dell’Unione, né il principio di responsabilità della
seconda per i fatti della prima nell’ambito di un controllo totalitario o quasi totalitario, come avveniva nel caso di specie.
Per contro, essa avrebbe fatto valere che la [OSCURATO:PERSONA] aveva disatteso le specificità del suo caso. Orbene, convalidando,
al punto 424 della sentenza impugnata, la tesi della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale avrebbe conferito alla presunzione dell’esercizio
effettivo di un’influenza determinante un carattere assoluto, in violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento
n. 1/2003 e del principio di personalità delle pene.
49
Con la seconda parte del suo secondo motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver sostituito la propria motivazione
a quella della [OSCURATO:PERSONA] al fine di respingere gli argomenti presentati dall’[OSCURATO:PERSONA] per declinare la propria responsabilità
nell’infrazione di cui trattasi. In particolare non vi sarebbe traccia, negli scritti difensivi della [OSCURATO:PERSONA], delle circostanze
richiamate ai punti 405 e 406 della sentenza impugnata, alle quali il Tribunale ha attribuito valore decisivo per ritenere
provato l’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla SLM.
50
L’[OSCURATO:PERSONA] condivide la tesi del Tribunale, illustrata al punto 400 della sentenza impugnata, secondo cui essa effettivamente
esercitava un’influenza sulla SLM allo scopo di salvaguardare la sua partecipazione. Tuttavia, l’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea che
una simile influenza non implicava che essa avesse orchestrato l’intesa in questione, o che ne fosse a conoscenza. Contrariamente
a quanto affermato dal Tribunale al punto 398 della sentenza impugnata, il ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] all’interno del gruppo [OSCURATO:PERSONA] rispondeva a mere esigenze di ottimizzazione fiscale.
51
Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un palese snaturamento delle circostanze dichiarando, al punto 397 della sentenza impugnata,
per dimostrare l’operatività dell’[OSCURATO:PERSONA], che il capitale di tale società ammontava a EUR 44 milioni. Infatti, dato che
tale capitale proveniva esclusivamente da conferimenti in natura, sarebbe stato necessario, per poter utilizzare tali risorse,
vendere qualche società partecipata.
52
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il presente motivo è irricevibile e comunque infondato.
Giudizio della Corte
53
Per quanto riguarda la prima parte del presente motivo e, in primo luogo, l’argomento con cui viene contestato al Tribunale
di aver esercitato un controllo giurisdizionale solo parziale relativamente alla motivazione della decisione controversa,
occorre ricordare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione
e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da
consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare
il proprio controllo (sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punto 147 e giurisprudenza
ivi citata).
54
Tale motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso di specie. Essa non deve necessariamente specificare
tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto per accertare se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni
di cui all’articolo 296 TFUE occorre far riferimento non solo al suo tenore, ma anche al suo contesto e al complesso delle
norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, EU:C:2011:620,
punto 150 e giurisprudenza ivi citata).
55
Più in particolare, nel caso di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che si fonda esclusivamente, nei confronti di taluni destinatari,
sulla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] è in ogni caso
tenuta – sotto pena di rendere detta presunzione, di fatto, assoluta – ad esporre in modo adeguato a tali destinatari i motivi
per i quali gli elementi di fatto e di diritto invocati non sono stati sufficienti a confutare tale presunzione. Il dovere
della [OSCURATO:PERSONA] di motivare le sue decisioni sotto questo profilo risulta, segnatamente, dal carattere relativo di detta
presunzione, il cui superamento impone che gli interessati producano una prova vertente sui vincoli economici, organizzativi
e giuridici che intercorrono tra le società interessate (sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P,
EU:C:2011:620, punto 153 e giurisprudenza ivi citata).
56
Nel caso di specie, ai punti da 413 a 415 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente rilevato che la decisione
controversa presentava una motivazione sufficiente nei suoi punti da 862 a 875, giacché la [OSCURATO:PERSONA] vi aveva chiaramente
illustrato le ragioni per cui la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante non doveva essere invertita.
La censura mossa al riguardo dall’[OSCURATO:PERSONA] risulta quindi infondata.
57
Per quanto riguarda poi l’argomento esposto al punto 45 della presente sentenza, con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] sembra voler rimettere
in discussione la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante elaborata dalla sentenza del 10 settembre
2009, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (C‑97/08 P, EU:C:2009:536), va ricordato che dall’articolo 256 TFUE, dall’articolo 58, primo
comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura
della Corte risulta che un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede
l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda. Un’impugnazione o un motivo che
siano troppo oscuri per ricevere risposta non soddisfano tali requisiti e devono essere dichiarati irricevibili (sentenza
dell’11 settembre 2014, MasterCard e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑382/12 P, EU:C:2014:2201, punto 151 e giurisprudenza ivi citata).
58
Nella parte in cui, con il presente motivo, l’[OSCURATO:PERSONA] mira a rimettere in discussione detta presunzione, la sua argomentazione
è troppo imprecisa per ricevere risposta e deve quindi essere respinta.
59
Inoltre, per quanto riguarda il motivo con cui l’[OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto
ritenendo che il fatto che essa non impartiva istruzioni alla SLM in ordine all’intesa di cui trattasi, o che addirittura
non ne era a conoscenza, non fosse idoneo a superare la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante,
le sue argomentazioni sono infondate.
60
Infatti, come ricordato dal Tribunale ai punti 381 e 383 della sentenza impugnata, secondo giurisprudenza costante della Corte,
da un lato, per stabilire se una controllata determini in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato deve essere preso
in considerazione l’insieme degli elementi pertinenti relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici intercorrenti
tra la controllata e la controllante, i quali possono variare a seconda dei casi e non possono quindi essere elencati in modo
tassativo. Dall’altro, se una società controllante e la sua controllata fanno parte di un’unica impresa ai sensi dell’articolo
101 TFUE, non è necessariamente una relazione di istigazione in merito all’infrazione tra la società controllante e la controllata
né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in detta infrazione, che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla
società controllante la decisione che impone ammende, ma il fatto che le società di cui trattasi costituiscono un’unica impresa
ai sensi dell’articolo 101 TFUE (sentenza del 29 settembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑521/09 P, EU:C:2011:620, punti
58 e 88).
61
Di conseguenza, il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto allorché ha ritenuto che circostanze come quelle descritte
al punto 59 della presente sentenza non fossero di per sé atte a superare la presunzione in discorso.
62
In aggiunta, per quanto riguarda l’argomentazione con la quale, allo stesso scopo, l’[OSCURATO:PERSONA] si fonda sugli elementi menzionati
al punto 46 della presente sentenza, si deve necessariamente rilevare che, con il pretesto di denunciare una violazione dell’articolo
23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di personalità delle pene, essa chiede in realtà alla Corte di
controllare valutazioni di fatto svolte dal Tribunale. Orbene, secondo giurisprudenza costante della Corte, simili valutazioni
rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale, tranne nel caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi rilievi emerga
dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti e salvo l’ipotesi dello snaturamento degli elementi di prova prodotti
dinanzi al Tribunale (sentenza del 7 giugno 2007, Wunenburger/[OSCURATO:PERSONA], C‑362/05 P, EU:C:2007:322, punti 66 e 86 e giurisprudenza
ivi citata).
63
Dal momento che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito al riguardo alcun elemento atto a rivelare un’inesattezza materiale dei rilievi
svolti dal Tribunale o uno snaturamento da parte di quest’ultimo degli elementi di prova, il suo argomento deve essere respinto
in quanto irricevibile.
64
Infine, si deve aggiungere che, contrariamente a quanto suggerisce l’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che il Tribunale abbia affermato
che la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla SLM non poteva essere
superata non implica che lo stesso abbia conferito a tale presunzione carattere assoluto. Infatti, come la Corte ha già avuto
modo di dichiarare, la mera circostanza che un’entità non produca, in un determinato caso, elementi di prova tali da confutare
la presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata non
significa che detta presunzione non possa essere confutata in alcun caso (sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
65
Ciò premesso, per quanto attiene all’affermazione dell’[OSCURATO:PERSONA] secondo cui la conclusione cui è giunto il Tribunale dimostra
che quest’ultimo ha conferito carattere assoluto alla presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, il
suo argomento deve essere respinto (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P,
EU:C:2013:770, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).
66
Relativamente alla seconda parte del presente motivo, occorre anzitutto respingere in quanto infondato l’argomento secondo
cui il Tribunale avrebbe sostituito la sua motivazione a quella della decisione controversa. Come la Corte ha già dichiarato,
la portata del controllo di legittimità di cui all’articolo 263 TFUE si estende a tutti gli elementi delle decisioni della
[OSCURATO:PERSONA] relative ai procedimenti in applicazione dell’articolo 101 TFUE di cui il Tribunale garantisce un controllo approfondito,
in diritto e in fatto, alla luce dei motivi dedotti dai ricorrenti e in considerazione di tutti gli elementi sottoposti da
questi ultimi. Nell’ambito di tale controllo, i giudici dell’Unione non possono tuttavia sostituire la propria motivazione
a quella dell’autore dell’atto di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 21 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑603/13 P, EU:C:2016:38, punti 72 e 73 e giurisprudenza ivi citata).
67
Nel caso di specie si deve necessariamente rilevare che, ai punti 405 e 406 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato
a rispondere all’argomentazione addotta dalle ricorrenti dinanzi ad esso e che, a tal fine, esso ha valutato il valore probatorio
degli elementi di prova figuranti nei documenti allegati all’atto introduttivo in primo grado. Il Tribunale non ha dunque
in alcun modo proceduto ad una sostituzione della motivazione, sicché tale parte dell’argomentazione delle ricorrenti deve
essere respinta.
68
Del resto, quanto alla linea argomentativa con cui l’[OSCURATO:PERSONA] intende contestare il valore assegnato dal Tribunale alle
suddette prove o rimettere in discussione la conclusione, riportata al punto 398 della sentenza impugnata, relativa al ruolo
dell’[OSCURATO:PERSONA] in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente rilevare che tali argomenti sono irricevibili per le ragioni illustrate
ai punti 62 e 63 della presente sentenza.
69
Per quanto riguarda poi gli argomenti secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe orchestrato l’intesa in questione e tantomeno ne
sarebbe stata a conoscenza, essi si limitano a ripetere argomenti già addotti nell’ambito della prima parte del presente motivo,
i quali sono stati respinti per i motivi menzionati ai punti da 59 a 61 della presente sentenza.
70
Per quanto concerne l’argomento vertente sul presunto palese snaturamento dei fatti, esposto al punto 51 della presente sentenza,
va ricordato che, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, in forza dell’articolo
256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo
1, lettera d), del regolamento di procedura di quest’ultima, egli deve indicare con precisione gli elementi che sarebbero
stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato quest’ultimo a tale
snaturamento. Inoltre, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli
atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza dell’8 marzo 2016,
Grecia/[OSCURATO:PERSONA], C‑431/14 P, EU:C:2016:145, punto 32).
71
Nel caso di specie si deve rilevare che, contrariamente a quanto l’[OSCURATO:PERSONA] lascia intendere, il Tribunale ha esplicitamente
affermato, al punto 397 della sentenza impugnata, che il capitale dell’[OSCURATO:PERSONA], di ammontare pari a EUR 44 milioni, corrispondeva
al valore dato ai conferimenti in natura effettuati dai tre azionisti in occasione della costituzione di tale società. Pertanto,
l’[OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcun elemento idoneo a evidenziare uno snaturamento degli elementi di prova.
72
Dal momento che nessuno degli argomenti addotti nell’ambito del secondo motivo dell’impugnazione dell’[OSCURATO:PERSONA] è stato accolto,
tale motivo deve essere dichiarato in parte irricevibile ed in parte infondato.
Sul terzo motivo nelle cause C‑490/15 P e C‑505/15 P
Argomenti delle parti
73
Con il terzo motivo dei loro rispettivi atti introduttivi, le ricorrenti fanno valere che, applicando gli orientamenti del
2006 anziché gli orientamenti del 1998, il Tribunale ha violato il principio di irretroattività della legge penale più severa
e l’articolo 49, paragrafo 1, seconda frase, della Carta.
74
In primo luogo, la sentenza impugnata sarebbe sprovvista di motivazione, in quanto il Tribunale non avrebbe chiarito per quale
motivo la sanzione subita dalla SLM fosse prevedibile in conseguenza dell’applicazione degli orientamenti del 2006. Infatti,
a parere delle ricorrenti, sebbene fosse possibile prevedere che la recidiva costituiva una circostanza aggravante, la maggiorazione
della sanzione a fini dissuasivi non era altrettanto prevedibile, giacché non esiste alcun dispositivo analogo negli altri
ordinamenti giuridici. Non sarebbe sufficiente, come ha fatto il Tribunale, invocare le dichiarazioni di principio della [OSCURATO:PERSONA]
in materia di lotta ai cartelli, essendo consuetudine della [OSCURATO:PERSONA] rendere dichiarazioni mai seguite da effetti concreti.
75
In secondo luogo, atteso che l’applicazione degli orientamenti del 2006 ha comportato per le imprese coinvolte effetti assai
gravosi ed imprevedibili, il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che l’adozione di tali orientamenti non aveva modificato
nella sostanza i criteri di gravità e che l’interpretazione riconducibile a tali orientamenti poteva essere ragionevolmente
prevista. Al riguardo, le ricorrenti sottolineano che, in nessuno dei casi di cartelli sanzionati fino al 2002, anno corrispondente
alla fine dell’intesa in questione, la [OSCURATO:PERSONA] aveva contraddetto gli orientamenti del 1998.
76
In terzo luogo, sarebbe pacifico che tutti i fatti addebitati nel caso di specie sono stati sanzionati in conformità degli
orientamenti del 2006, nonostante siano stati commessi ben prima dell’entrata in vigore di questi ultimi. Se la [OSCURATO:PERSONA]
avesse applicato gli orientamenti del 1998, i quali non comportavano né una maggiorazione a fini dissuasivi né un effetto
moltiplicatore in funzione della durata dell’intesa, l’ammenda sarebbe stata di circa EUR 4,67 milioni e non, come avvenuto
nel caso di specie, di EUR 19,8 milioni.
77
In quarto luogo, dato che l’effetto dissuasivo è già assorbito nella sanzione di base, la maggiorazione a fini dissuasivi
costituirebbe una violazione del principio ne bis in idem, in quanto l’impresa viene sanzionata sistematicamente due volte
per la stessa infrazione.
78
In quinto luogo, le ricorrenti ritengono che, dichiarando al punto 96 della sentenza impugnata che il principio di irretroattività
della legge penale potrebbe risultare violato nel caso dell’applicazione di un’interpretazione che non fosse ragionevolmente
prevedibile nel momento in cui è stata commessa infrazione sanzionata, il Tribunale si è sostituito alla [OSCURATO:PERSONA], dato
che quest’ultima non aveva mai lasciato prevedere, nel corso del procedimento, che avrebbe adottato un approccio più rigoroso
relativamente alle sanzioni.
79
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che tali motivi siano irricevibili, in quanto gli argomenti addotti a loro sostegno sono una mera ripetizione
di quelli già esposti in primo grado e sono troppo imprecisi e oscuri per rispondere ai requisiti di precisione stabiliti
dalla giurisprudenza della Corte. In ogni caso, tali motivi sarebbero destituiti di fondamento.
Giudizio della Corte
80
Contrariamente a quanto affermato dalla [OSCURATO:PERSONA], i presenti motivi sono conformi ai requisiti posti dalla giurisprudenza
richiamata al punto 57 della presente sentenza e sono ricevibili. In particolare, mediante i medesimi motivi le ricorrenti
identificano vari presunti errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso avallando l’applicazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA],
degli orientamenti del 2006.
81
Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa a un difetto di motivazione della sentenza impugnata, menzionata
al punto 74 della presente sentenza, è sufficiente rilevare che, contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, il Tribunale
non si è limitato a invocare dichiarazioni di principio della [OSCURATO:PERSONA] in materia di lotta ai cartelli. Al contrario, ai
punti da 105 a 107 della sentenza impugnata il Tribunale ha illustrato, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto
36 della presente sentenza, i motivi per cui gli orientamenti del 2006 e il nuovo metodo di calcolo in essi contenuto fossero
ragionevolmente prevedibili dalle imprese, quale la SLM, all’epoca in cui l’infrazione in parola è stata commessa.
82
In secondo luogo, per quanto riguarda la fondatezza dei motivi esposti dal Tribunale al riguardo, si deve respingere l’argomento
vertente sulla presunta violazione del principio di irretroattività in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che
i mutamenti introdotti dagli orientamenti del 2006 erano ragionevolmente prevedibili.
83
In proposito, come sostanzialmente affermato dal Tribunale ai punti da 94 a 97 della sentenza impugnata, la modifica di una
politica repressiva, nella fattispecie la politica generale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concorrenza per quanto riguarda
le ammende, in particolare se essa è attuata attraverso l’adozione di norme di comportamento quali gli orientamenti, può produrre
alcuni effetti rispetto al principio d’irretroattività. Al fine di verificare il rispetto del principio d’irretroattività,
occorre esaminare se la modifica in questione fosse ragionevolmente prevedibile all’epoca in cui le infrazioni interessate
sono state commesse (sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P
a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punti 222 e 224).
84
Inoltre, come il Tribunale ha parimenti osservato al punto 98 della sentenza impugnata, la nozione di prevedibilità in questo
contesto dipende in larga parte dal contenuto del testo di cui si tratta, dal settore interessato nonché dal numero e dalla
qualità dei suoi destinatari (sentenza del 28 giugno 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da
C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 219).
85
Infine, si deve rilevare che gli orientamenti del 2006, al pari degli orientamenti del 1998, determinano in modo generale
e astratto il metodo che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta nella fissazione dell’importo delle ammende inflitte in applicazione
dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (v., per analogia, per quanto riguarda gli orientamenti del 1998,
sentenze del 22 maggio 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑266/06 P, EU:C:2008:295, punto 60, nonché del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑501/11 P, EU:C:2013:522, punto 67).
86
Infatti, al pari degli orientamenti del 1998, è per ragioni di trasparenza che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato gli orientamenti
del 2006, in cui essa indica a quale titolo prenderà in considerazione l’una o l’altra circostanza dell’infrazione e le conseguenze
che potranno esserne tratte riguardo all’importo dell’ammenda (v., in tal senso, per quanto riguarda gli orientamenti del
1998, sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 126, e, per quanto riguarda
gli orientamenti del 2006, sentenza del 20 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑373/14 P, EU:C:2016:26, punto
83).
87
Nel caso di specie il Tribunale, nell’esaminare la questione se l’adozione degli orientamenti del 2006 presentasse un carattere
sufficientemente prevedibile, al punto 105 della sentenza impugnata ha giustamente osservato che la principale innovazione
degli orientamenti in parola, come emerge dai loro punti da 5 a 7, consiste nel prendere come punto di partenza del calcolo
dell’importo dell’ammenda un importo di base, determinato in funzione del valore delle vendite dei beni o dei servizi oggetto
dell’infrazione, della durata e della gravità di quest’ultima, includendovi inoltre un importo specifico finalizzato a dissuadere
le imprese dall’assumere comportamenti illeciti. Dalla giurisprudenza richiamata ai punti da 84 a 86 della presente sentenza
risulta che, allo stesso punto 105 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato, anche in questo caso senza commettere
alcun errore di diritto, che i summenzionati orientamenti si fondano sui criteri di gravità e di durata definiti nel regolamento
n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 1962,
13, pag. 204), e ripresi nel regolamento n. 1/2003, di cui già tenevano conto gli orientamenti del 1998.
88
In tali circostanze, e alla luce del fatto che, come ricordato dal Tribunale al punto 100 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
può in qualunque momento decidere di aumentare il livello dell’importo dell’ammenda, anche mediante l’applicazione a casi
concreti di norme di comportamento dotate di portata generale quali gli orientamenti (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno
2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408,
punti 229 e 230), il Tribunale ha correttamente dichiarato, al punto 107 della sentenza impugnata, che gli orientamenti del
2006 e il nuovo metodo di calcolo delle ammende esposto negli stessi, anche ammesso che quest’ultimo abbia avuto effetto aggravante
sul livello delle ammende inflitte, erano ragionevolmente prevedibili per imprese quali la SLM all’epoca in cui l’infrazione
in parola è stata commessa e che, pertanto, applicando tali orientamenti nella decisione controversa per calcolare l’importo
dell’ammenda da infliggere per un’infrazione commessa prima della loro adozione, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva violato il principio
di irretroattività (v., per analogia, sentenza del 18 luglio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑501/11 P, EU:C:2013:522,
punto 75 e giurisprudenza ivi citata).
89
Una simile conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento relativo al fatto che l’adozione di una maggiorazione
a fini dissuasivi, come quella contemplata dagli orientamenti del 2006, non fosse ragionevolmente prevedibile, dal momento
che dalle norme giuridiche rilevanti e dalla giurisprudenza della Corte ad esse relative risulta chiaramente che il carattere
dissuasivo della sanzione costituiva uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda
ben prima dell’entrata in vigore di detti orientamenti.
90
Infatti, come la Corte ha già avuto modo di dichiarare, le ammende inflitte a causa di violazioni dell’articolo 81 CE (divenuto
articolo 101 TFUE), come quelle previste all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 (sostituito sostanzialmente dall’articolo
23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003), hanno l’obiettivo di reprimere gli atti illeciti delle imprese interessate nonché
di dissuadere sia le imprese in questione che altri operatori economici dal violare in futuro le norme del diritto in materia
di concorrenza dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 17 giugno 2010, Lafarge/[OSCURATO:PERSONA], C‑413/08 P, EU:C:2010:346,
punto 102).
91
Oltretutto, gli orientamenti del 2006 non costituiscono la base normativa per la fissazione dell’importo dell’ammenda, bensì
si limitano a precisare l’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003. Ne consegue che, anche in
assenza degli orientamenti del 2006, le ricorrenti sarebbero state in ogni momento in grado di prevedere le conseguenze giuridiche
del loro comportamento e, in particolare, l’irrogazione di un’ammenda stabilita ad un livello inteso ad assicurarne il carattere
dissuasivo (v., per analogia, per quanto riguarda gli orientamenti del 1998, sentenza dell’8 febbraio 2007, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑3/06 P, EU:C:2007:88, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
92
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento con cui le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe adottato un approccio
diverso relativamente alle sanzioni imposte in altri casi d’intese, è sufficiente ricordare, come la Corte ha statuito in
più occasioni, che la prassi decisionale anteriore della [OSCURATO:PERSONA] non funge da contesto normativo per le ammende in materia
di concorrenza (sentenza del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto
189 e giurisprudenza ivi citata).
93
Così, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] in passato abbia inflitto ammende di una certa entità per determinate categorie di infrazioni
non può impedirle di fissarne di nuove ad un livello maggiore, qualora ritenga necessario un inasprimento delle sanzioni per
assicurare l’attuazione della politica di concorrenza dell’Unione, quale è definita unicamente dal regolamento n. 1/2003 (sentenza
del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 190 e giurisprudenza
ivi citata).
94
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il secondo motivo dev’essere respinto in quanto infondato.
95
In terzo luogo, dato che il Tribunale poteva giustamente confermare l’applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli orientamenti
del 2006, esso ha altrettanto correttamente rilevato, al punto 108 della sentenza impugnata, che non occorreva pronunciarsi
sulla questione se l’applicazione di tali orientamenti avesse comportato un’ammenda più gravosa rispetto a quella che sarebbe
stata inflitta alla SLM se l’ammenda fosse stata calcolata in applicazione degli orientamenti del 1998.
96
In quarto luogo, per quanto riguarda l’argomento vertente su una presunta violazione del principio ne bis in idem, è sufficiente
rilevare che le ricorrenti non identificano alcuno specifico errore di diritto che inficerebbe la sentenza impugnata. Alla
luce della giurisprudenza richiamata al punto 57 della presente sentenza, la loro argomentazione deve essere respinta in quanto
irricevibile.
97
In quinto luogo, quanto all’argomento esposto al punto 78 della presente sentenza, si deve necessariamente rilevare che il
Tribunale, dichiarando al punto 96 della sentenza impugnata che il principio di irretroattività della legge penale potrebbe
essere violato in caso di applicazione di un’interpretazione che non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della commissione
dell’infrazione sanzionata, si è limitato, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 66 della presente sentenza,
nell’ambito dell’esercizio del suo controllo di legittimità della decisione controversa e in risposta al motivo invocato dinanzi
ad esso e vertente su una violazione di tale principio, ad applicare la giurisprudenza pertinente della Corte al riguardo.
98
Va aggiunto che dai punti da 923 a 926 della decisione controversa risulta che in tale decisione la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente
analizzato la questione del carattere ragionevolmente prevedibile degli orientamenti del 2006.
99
Di conseguenza, contrariamente a quanto affermano le ricorrenti, il Tribunale non ha affatto operato una sostituzione della
motivazione della decisione controversa.
100
I terzi motivi dedotti dalle ricorrenti a sostegno delle loro rispettive impugnazioni devono pertanto essere respinti.
Sul quarto motivo nella causa C‑490/15 P e sul secondo motivo nella causa C‑505/15 P
Argomenti delle parti
101
Con il quarto motivo nella causa C‑490/15 P e con il secondo motivo nella causa C‑505/15, le ricorrenti asseriscono che il
Tribunale non ha esercitato un controllo giurisdizionale completo e, conseguentemente, non ha tenuto conto di talune circostanze
attenuanti che avrebbero dovuto comportare una riduzione della durata della partecipazione della SLM all’intesa, facendola
iniziare alla fine del 1999.
102
In particolare, dalle prove e dagli elementi del fascicolo risulterebbe segnatamente che la SLM non ha partecipato all’intesa
di cui trattasi prima della fine del 1999, che la SLM ha pagato le fatture alla persona incaricata di effettuare i controlli
sulla produzione da parte del cartello solo nel corso del 2000 e che, nella tabella di ripartizione delle quote del 7 ottobre
1997, non era stata operata alcuna assegnazione a favore della SLM, il che dimostrerebbe che quest’ultima, nonostante le pressioni
subite, non vi partecipava ancora.
103
Orbene, respingendo immotivatamente, ai punti 115, da 153 a 155, 210 e seguenti, nonché ai punti 249 e 453 della sentenza
impugnata, elementi di prova a discarico e focalizzandosi, senza ulteriore motivazione, su elementi di prova a carico, il
Tribunale avrebbe violato l’obbligo di motivazione ad esso incombente. Considerate le circostanze attenuanti, illustrate al
punto precedente della presente sentenza, e la presunzione d’innocenza di cui all’articolo 48 della Carta, la Corte dovrebbe
riformare la sentenza impugnata sul punto.
104
La SLM aggiunge che la decina di fatture prodotte dinanzi al Tribunale attesta come la medesima deviasse dal cartello, praticando
prezzi diversi ai diversi clienti, negli stessi giorni e per quantitativi simili di prodotti. Sebbene, ai punti 299 e seguenti
della sentenza impugnata, il Tribunale abbia implicitamente riconosciuto il valore di tale argomento per giustificare una
riduzione dell’ammenda, esso ha tuttavia ritenuto che le fatture prodotte tanto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] quanto dinanzi al
Tribunale stesso fossero di numero ridotto. Orbene, il Tribunale avrebbe potuto ricorrere a misure di organizzazione del procedimento
per chiedere la produzione di ulteriori fatture.
105
Inoltre, la SLM si chiede per quale ragione il Tribunale abbia reputato inutile, al punto 453 della sentenza impugnata, ricorrere
ai mezzi istruttori da essa richiesti, mentre, in presenza di elementi di prova contraddittori figuranti nel fascicolo, simili
mezzi sarebbero stati necessari per determinare con certezza l’inizio del periodo di partecipazione della SLM all’intesa.
106
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quarto motivo nella causa C‑490/15 P e il secondo motivo nella causa C‑505/15 P siano irricevibili
e, comunque, infondati.
Giudizio della Corte
107
Va rilevato che, con gli argomenti esposti ai punti da 101 a 103 della presente sentenza, le ricorrenti, con il pretesto di
denunciare un difetto di controllo giurisdizionale, una violazione dell’obbligo di motivazione nonché una violazione della
presunzione d’innocenza di cui all’articolo 48 della Carta, mirano in realtà a rimettere in discussione la valutazione dei
fatti e delle prove operata dal Tribunale al riguardo. Dato che siffatti argomenti sono irricevibili in sede di impugnazione,
essi devono essere respinti.
108
Per quanto attiene, più specificamente, all’argomento con cui la SLM contesta al Tribunale di non aver fatto ricorso a misure
di organizzazione del procedimento per farsi trasmettere ulteriori fatture, si deve anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza
consolidata della Corte, il Tribunale è il solo giudice dell’eventuale necessità di integrare gli elementi di informazione
di cui dispone nelle cause di cui è investito. Il valore probatorio o meno degli atti del processo rientra nella sua valutazione
insindacabile dei fatti che, secondo giurisprudenza costante, sfugge al controllo della Corte nell’ambito del ricorso di impugnazione,
salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al Tribunale o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti
effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti versati agli atti (sentenza del 16 luglio 2009, [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑385/07 P, EU:C:2009:456, punto 163 e giurisprudenza ivi citata).
109
Inoltre, anche se, come ricordato al punto 66 della presente sentenza, al Tribunale spetta esercitare il suo controllo di
legittimità della decisione controversa alla luce dei motivi dinanzi ad esso dedotti, ad eccezione dei motivi di ordine pubblico
che devono essere sollevati d’ufficio dal giudice, spetta al ricorrente sollevare motivi contro tale decisione e produrre
elementi probatori per corroborare tali motivi (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, KME Germany e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑389/10 P, EU:C:2011:816, punto 131).
110
Nel caso di specie, al punto 299 della sentenza impugnata il Tribunale ha non solo affermato che le fatture fornite dalla
SLM non erano molto numerose, ma anche che queste riguardavano solo un periodo di tempo assai breve, vale a dire l’inizio
del mese di novembre 2001. Orbene, spettava alla SLM che, come emerge dai punti 270 e 294 di detta sentenza, aveva affermato
dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] e ripetuto al Tribunale che il suo ruolo all’interno dell’intesa di cui trattasi era stato sostanzialmente
limitato, fornire le prove a sostegno di una tale linea argomentativa. Ora, la SLM non può contestare al Tribunale di aver
commesso un errore di diritto rifiutando di ordinare misure di organizzazione del procedimento per il solo motivo di non essere
stata in grado di produrre le prove necessarie a tal fine.
111
Inoltre, nei limiti in cui le ricorrenti intendono rimettere in discussione il valore assegnato dal Tribunale alle fatture
prodotte dalla SLM in primo grado, il loro argomento è irricevibile per le stesse ragioni evidenziate al punto 107 della presente
sentenza.
112
Analogamente, gli argomenti presentati dalla SLM non mettono in luce alcun errore di diritto commesso dal Tribunale allorché
questo ha dichiarato, al punto 453 della sentenza impugnata, che non risultava necessario accogliere le domande di mezzi istruttori
della SLM relative alle testimonianze di rappresentanti della [OSCURATO:SOCIETA] e dell’[OSCURATO:SOCIETA] circa la data di inizio
del periodo di partecipazione della SLM all’intesa. Al riguardo, basti osservare che dai punti 251 e 442 di tale sentenza
emerge che il Tribunale ha ritenuto, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, che dagli elementi di prova
disponibili risultava in modo giuridicamente adeguato che la partecipazione della SLM al [OSCURATO:PERSONA] Italia era dimostrata soltanto
a partire dal 15 aprile 1998 e non, come ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], dal 10 febbraio 1997.
113
Ne consegue che il quarto motivo nella causa C‑490/15 P e il secondo motivo nella causa C‑505/15 P devono essere respinti
in quanto in parte irricevibili ed in parte infondati.
Sul quinto motivo nella causa C‑490/15 P e sul sesto motivo nella causa C‑505/15 P
Argomenti delle parti
114
Le ricorrenti sono dell’avviso che il Tribunale abbia violato l’articolo 47 della Carta, in quanto non ha pronunciato la sentenza
impugnata entro un termine ragionevole. Tra la presentazione dei loro rispettivi ricorsi dinanzi al Tribunale e la pronuncia
di detta sentenza sarebbero trascorsi cinque anni. Non vi sarebbero elementi inerenti all’istruzione della causa tali da giustificare
un simile ritardo. La violazione dell’articolo citato sarebbe tanto più grave in quanto i fatti all’origine della decisione
controversa risalgono al 1984 o, quantomeno, per quanto riguarda l’[OSCURATO:PERSONA], agli anni dal 1999 al 2002 e, per quanto riguarda
la SLM, agli anni dal 1997 al 2002.
115
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il quinto motivo nella causa C‑490/15 P e il quinto motivo nella causa C‑505/15 P siano in parte
irricevibili ed in parte infondati.
Giudizio della Corte
116
Quanto alle conclusioni dirette all’annullamento della sentenza impugnata a motivo di una violazione, da parte del Tribunale,
dell’articolo 47 della Carta, occorre rilevare che, in mancanza di indizi secondo i quali la durata eccessiva del procedimento
dinanzi al Tribunale avrebbe avuto un’incidenza sulla soluzione della controversia, il mancato rispetto di una durata ragionevole
del procedimento non può comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, in difetto di una simile incidenza,
l’annullamento della sentenza impugnata non porrebbe rimedio alla violazione da parte del Tribunale del principio di tutela
giurisdizionale effettiva (sentenze del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑40/12 P, EU:C:2013:768,
punti 81 e 82; del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 73 e 74, nonché del 10 luglio
2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 64).
117
Nella specie, le ricorrenti non hanno fornito alla Corte alcun indizio atto ad evidenziare che il mancato rispetto da parte
del Tribunale di una durata ragionevole del procedimento, ove dimostrato, avrebbe potuto avere un’incidenza sulla soluzione
della controversia che quest’ultimo era chiamato a decidere.
118
Nei limiti in cui le ricorrenti chiedono la riduzione degli importi delle ammende loro inflitte, si deve ricordare che una
violazione da parte di un giudice dell’Unione del suo obbligo, derivante dall’articolo 47, secondo comma, della Carta, di
decidere le controversie ad esso sottoposte entro un termine ragionevole dev’essere sanzionata in un ricorso per risarcimento
danni presentato dinanzi al Tribunale, ricorso che costituisce un rimedio effettivo. Ne consegue che la domanda intesa ad
ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione, da parte del Tribunale, del termine ragionevole del procedimento
non può essere presentata direttamente alla Corte nel contesto di un’impugnazione, ma dev’essere proposta dinanzi al Tribunale
stesso (sentenze del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑40/12 P, EU:C:2013:768, punti 89 e 90; del
26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P, EU:C:2013:770, punti 83 e 84, nonché del 10 luglio 2014, Telefónica
e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 66).
119
Il Tribunale, competente ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, e adito di una domanda risarcitoria, è tenuto a pronunciarsi
su una domanda siffatta, decidendo in una composizione diversa da quella che si è trovata a decidere la controversia sfociata
nel procedimento la cui durata è contestata (sentenze del 26 novembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑58/12 P, EU:C:2013:770,
punto 90, e del 10 luglio 2014, Telefónica e Telefónica de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, punto 67).
120
Ciò premesso, qualora sia manifesto, senza che le parti debbano produrre ulteriori elementi al riguardo, che il Tribunale
ha violato in maniera sufficientemente qualificata il proprio obbligo di giudicare la causa entro un termine ragionevole,
la Corte può rilevarlo (sentenza del 9 giugno 2016, [OSCURATO:PERSONA] y Especialidades e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑617/13 P, EU:C:2016:416,
punto 100 e giurisprudenza ivi citata).
121
Non è quanto avviene nel caso di specie. Infatti, nelle presenti cause sarebbe necessaria la produzione di ulteriori elementi
ad opera delle parti per consentire alla Corte di pronunciarsi sul carattere irragionevole della durata dei procedimenti dinanzi
al Tribunale.
122
Dai rilievi sin qui svolti risulta che il quinto motivo nella causa C‑490/15 P e il sesto motivo nella causa C‑505/15 P devono
essere respinti.
Sul quarto motivo nella causa C‑505/15 P
Argomenti delle parti
123
Con il quarto motivo della propria impugnazione, la SLM fa valere che la [OSCURATO:PERSONA] ha atteso sei anni per respingere la
sua domanda di trattamento favorevole e che un siffatto ritardo avrebbe, da una parte, creato un legittimo affidamento da
parte sua circa l’esito favorevole della sua domanda e, dall’altra, compromesso il suo diritto di predisporre in tempo utile
una linea difensiva idonea a garantire la migliore tutela dei suoi interessi. Ora, sebbene una censura relativa alla durata
eccessiva del procedimento amministrativo fosse stata sollevata dinanzi ad esso, il Tribunale avrebbe trascurato di pronunciarsi
in merito alla stessa. La SLM chiede pertanto alla Corte di trarre tutte le conseguenze del mancato rispetto da parte della
[OSCURATO:PERSONA] dell’articolo 41 della Carta, concedendole ad esempio un equo indennizzo.
124
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il presente motivo sia irricevibile. Da un lato, la SLM non può chiedere alla Corte di dichiararla
responsabile della presunta tardività della risposta alla richiesta di trattamento favorevole, dal momento che una simile
domanda non è stata presentata dinanzi al Tribunale e, d’altra parte, non rientra nella competenza della Corte. Dall’altro
lato, la censura vertente su detta presunta tardività non sarebbe stata sollevata in primo grado.
125
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, in ogni caso, il presente motivo è destituito di fondamento.
Giudizio della Corte
126
Occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto suggerisce la [OSCURATO:PERSONA], l’argomento relativo alla presunta tardività
della risposta alla domanda di trattamento favorevole presentata dalla SLM è stato addotto in primo grado, come risulta dal
punto 331 della sentenza impugnata, il cui contenuto non è stato rimesso in discussione nell’ambito della presente impugnazione.
127
Tuttavia, contrariamente a quanto lascia intendere la SLM, il Tribunale ha risposto a tale argomento al punto 356 della sentenza
impugnata. In particolare, in tale punto il Tribunale ha dichiarato che il tempo impiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] per rispondere
alla domanda di trattamento favorevole della SLM avrebbe dovuto indurla a prendere le proprie precauzioni e a imbastire la
propria linea difensiva il prima possibile dopo l’avvio dell’indagine, nell’autunno 2002. Nello stesso punto 356 il Tribunale
ha altresì rilevato che il decorso del tempo dai fatti contestati alla SLM avrebbe dovuto indurla ad agire celermente, e non
ad attendere che le prove e le persone si disperdessero.
128
Al punto 357 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che, sulla base delle informazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA],
che evidenziano la particolare complessità della causa, questa non potesse, nonostante la lunghezza del procedimento amministrativo,
essere qualificata come eccessiva. Di conseguenza, a parere del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non ha violato il principio secondo
il quale i procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza devono rispettare un termine ragionevole e
l’argomento vertente sulla violazione di detto principio è stato quindi respinto.
129
Pertanto, si deve necessariamente rilevare che, con le affermazioni di natura generale fatte valere nell’ambito del presente
motivo, la SLM non indica in modo preciso gli elementi censurati della sentenza impugnata di cui si chiede l’annullamento
né gli argomenti giuridici che sostengono in modo specifico tale domanda.
130
Ne consegue che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 57 della presente sentenza, tali affermazioni devono
essere respinte in quanto irricevibili.
131
Infine, per quanto riguarda la domanda di indennizzo in ragione dell’asserita violazione dell’articolo 41 della Carta, una
simile domanda, quand’anche fosse ricevibile, è in ogni caso inoperante alla luce di quanto rilevato al punto precedente della
presente sentenza.
132
Il quarto motivo nella causa C‑505/15 P deve pertanto essere respinto.
Sul quinto motivo nella causa C‑505/15 P
Argomenti delle parti
133
Con il quinto motivo della sua impugnazione, la SLM addebita al Tribunale di aver considerato che le informazioni da essa
fornite a titolo della sua domanda di trattamento favorevole non avevano apportato alcun significativo valore aggiunto, mentre
la stessa [OSCURATO:PERSONA] aveva utilizzato tali informazioni per suffragare la propria comunicazione degli addebiti relativa all’intesa
di cui trattasi. Anche qualora la [OSCURATO:PERSONA] disponesse già di un’informazione analoga il 30 ottobre 2002, data dell’ispezione
a sorpresa condotta da quest’ultima, le prove supplementari fornite dalla SLM erano tali, a detta di quest’ultima, da rafforzare
la tesi accusatoria della [OSCURATO:PERSONA].
134
Inoltre, la SLM afferma che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto valutare la sua cooperazione tenendo conto del fatto che il suo
ruolo marginale nell’intesa le aveva impedito di fornire ulteriori elementi di prova, a pena di ammettere che solo le imprese
maggiormente implicate nella stessa intesa potessero beneficiare di riduzioni di ammenda in ragione della loro cooperazione.
Il Tribunale non si sarebbe pronunciato su tali argomenti, limitandosi ad osservare che il contributo della SLM era stato
correttamente valutato come insufficiente dalla [OSCURATO:PERSONA].
135
La SLM chiede pertanto alla Corte di determinare nuovamente la sanzione tenendo conto della cooperazione da essa fornita.
136
[OSCURATO:PERSONA] è del parere che il quinto motivo nella causa C‑505/15 P sia irricevibile, dato che è principalmente diretto
contro la decisione controversa e non contro la sentenza impugnata. In ogni caso, il motivo stesso sarebbe destituito di fondamento.
Giudizio della Corte
137
Occorre anzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], con il presente motivo la SLM non si limita
a criticare la decisione controversa, ma contesta anche il rigetto da parte del Tribunale dei suoi argomenti addotti in primo
grado e relativi alla presunta necessità di riconoscerle il beneficio di una riduzione dell’importo dell’ammenda in cambio
della sua cooperazione all’accertamento dell’infrazione.
138
Inoltre, nei limiti in cui la SLM contesta al Tribunale di non essersi pronunciato sugli argomenti da essa fatti valere in
primo grado in relazione al suo ruolo marginale dell’intesa, essa non può essere censurata, sotto il profilo della ricevibilità
del presente motivo di impugnazione, per il fatto di non citare alcun passaggio o alcuna parte della sentenza impugnata che
costituirebbe l’oggetto specifico della doglianza, dato che, in ipotesi, viene fatto valere un vizio di omessa pronuncia (v.,
in tal senso, sentenza del 15 ottobre 2002, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P,
C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P, EU:C:2002:582, punto 423).
139
Viceversa, si deve necessariamente rilevare che, con gli argomenti esposti al punto 133 della presente sentenza, la SLM mira
in realtà a rimettere in discussione la valutazione delle prove compiuta dal Tribunale per quanto riguarda l’eventuale valore
aggiunto delle informazioni da essa fornite nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole. Siffatti argomenti sono
irricevibili in sede di impugnazione, salvo nel caso di snaturamento, che nel caso di specie non è dimostrato, né allegato.
140
Per quanto riguarda l’argomento illustrato al punto 134 della presente sentenza, anche supponendo che la SLM abbia sostenuto
dinanzi al Tribunale che il valore delle informazioni da essa fornite alla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito della sua domanda di trattamento
favorevole avrebbe dovuto essere apprezzato alla luce del suo ruolo marginale all’interno dell’intesa di cui trattasi, l’argomento
fatto valere davanti alla Corte a questo riguardo è in ogni caso inconferente, dal momento che, dalla sentenza impugnata,
non risulta affatto che la SLM abbia ricoperto un ruolo marginale. Al contrario, ai punti da 283 a 301 di tale sentenza il
Tribunale ha respinto l’argomento secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto del ruolo marginale della SLM nell’infrazione
quale circostanza attenuante, ai sensi del punto 29 degli orientamenti del 2006. In particolare il Tribunale ha dichiarato,
senza che le ricorrenti siano state in grado di dimostrare un errore di diritto o un qualche snaturamento a tale riguardo,
che queste ultime non avevano fornito la prova del fatto che la partecipazione della SLM all’infrazione fosse stata sostanzialmente
marginale ai sensi del punto citato.
141
Alla luce di quanto precede, il quinto motivo nella causa C‑505/15 P deve essere respinto in quanto in parte irricevibile
ed in parte infondato.
142
Poiché l’insieme dei motivi è stato respinto sia nella causa C‑490/15 P che nella causa C‑505/15 P, le due impugnazioni devono
essere respinte.
Sulle spese
143
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata,
statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione
ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda.
144
Per quanto concerne l’impugnazione nella causa C‑490/15 P, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] e
quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
145
Per quanto concerne l’impugnazione nella causa C‑505/15 P, poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna della SLM e quest’ultima
è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le impugnazioni nelle cause C‑490/15 P e C‑505/15 P sono respinte.
2)
L’[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese nella causa C‑490/15 P.
3)
[OSCURATO:PERSONA] SpA (SLM) è condannata alle spese nella causa C‑505/15 P.
Firme
*
Lingua processuale: l’italiano.