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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17188/2026

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esentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1680avverso la sentenza n. 475/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 01/07/2025 R.G.N. 331/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18463/2025Numero di raccolta generale 17188/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 475/2025,ha rigettato l’appello principale proposto dall’Azienda TrasportiMessina (ATM) S.p.A. e ha accolto l’appello incidentale propostodal lavoratore [OSCURATO:PERSONA].In parziale riforma della sentenza di primo grado, che avevaqualificato il licenziamento alla scadenza del termine triennalecome un licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo,ma aveva riconosciuto solo un indennizzo economico (liquidatoin 9 mensilità), dichiarando risolto il rapporto di lavoro, la Corteterritoriale ha annullato il licenziamento impugnato e haordinato alla società la reintegrazione del lavoratore nel postodi lavoro, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoriacommisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del T.F.R. e al versamento deicontributi previdenziali dal recesso all'effettiva reintegra.2.

Entrambi i gradi di merito hanno ritenuto la nullità delcontratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra leparti dal 17 agosto 2020 al 16 agosto 2023.La Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore, al momentodell'assunzione, era già in possesso della professionalitànecessaria per la qualifica di "Operatore di esercizio" (parametro140 CCNL Autoferrotranvieri), avendo maturato una specificaesperienza di oltre 400 ore presso la medesima azienda nel2019.

Tale pregressa competenza ha reso il piano formativomeramente riproduttivo di nozioni già acquisite, determinandoun difetto genetico della causa contrattuale.3.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:SOCIETA]affidato a due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 18463/2025Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 17188/2026Data pubblicazione 01/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE5.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e ss. del D.Lgs. 81/2015, degli artt.1322 e 1418 c.c., nonché della [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2013.La ricorrente censura la sentenza per aver dichiarato la nullitàdel contratto basandosi su un giudizio qualitativo, omettendo diapplicare il parametro temporale dei 18 mesi previsto dagliorientamenti ministeriali.

Lamenta, inoltre, l'omesso esamedella formazione specialistica per la guida del tram che, a pareredella società, conferisce una professionalità diversa e superiore.6.

Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23/2015, anche alla lucedella sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024.La ricorrente contesta la qualificazione del recesso comelicenziamento per "fatto materiale insussistente", sostenendoche la scadenza del termine triennale è un evento reale e che lanullità contrattuale deve comportare la sola tutela indennitariadi cui al comma 1.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo di ricorso presenti profilidi rilievo nomofilattico, che suggeriscono la trattazione inpubblica udienza, in considerazione anche dei principi statuitidalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 inordine al riallineamento delle tutele ivi previsto per ilicenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e pergiustificato motivo soggettivo o privo di giusta causa, dall’altro,in caso di contratto di apprendistato, alla luce del secNoumnedroo re gistro generale 18463/2025Numero sezionale 1680/2026comma dell’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2015, Numceorom di era ccolta generale 17188/2026costituzionalmente interpretato.

Data pubblicazione 01/06/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 18463/2025Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 17188/2026Data pubblicazione 01/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026- controricorrente –1680avverso la sentenza n. 475/2025 della CORTE D'APPELLO diMESSINA, depositata il 01/07/2025 R.G.N. 331/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 08/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18463/2025Numero di raccolta generale 17188/2026Data pubblicazione 01/06/20261. La Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 475/2025,ha rigettato l’appello principale proposto dall’Azienda TrasportiMessina (ATM) S.p.A. e ha accolto l’appello incidentale propostodal lavoratore [OSCURATO:PERSONA].In parziale riforma della sentenza di primo grado, che avevaqualificato il licenziamento alla scadenza del termine triennalecome un licenziamento privo di giustificato motivo oggettivo,ma aveva riconosciuto solo un indennizzo economico (liquidatoin 9 mensilità), dichiarando risolto il rapporto di lavoro, la Corteterritoriale ha annullato il licenziamento impugnato e haordinato alla società la reintegrazione del lavoratore nel postodi lavoro, oltre al pagamento di un’indennità risarcitoriacommisurata a dodici mensilità dell’ultima retribuzione diriferimento per il calcolo del T.F.R. e al versamento deicontributi previdenziali dal recesso all'effettiva reintegra.2. Entrambi i gradi di merito hanno ritenuto la nullità delcontratto di apprendistato professionalizzante intercorso tra leparti dal 17 agosto 2020 al 16 agosto 2023.La Corte territoriale ha rilevato che il lavoratore, al momentodell'assunzione, era già in possesso della professionalitànecessaria per la qualifica di "Operatore di esercizio" (parametro140 CCNL Autoferrotranvieri), avendo maturato una specificaesperienza di oltre 400 ore presso la medesima azienda nel2019. Tale pregressa competenza ha reso il piano formativomeramente riproduttivo di nozioni già acquisite, determinandoun difetto genetico della causa contrattuale.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:SOCIETA]affidato a due motivi.4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Numero registro generale 18463/2025Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 17188/2026Data pubblicazione 01/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art.360, comma 1, nn 3, 4 e 5 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 41 e ss. del D.Lgs. 81/2015, degli artt.1322 e 1418 c.c., nonché della [OSCURATO:PERSONA] n. 5/2013.La ricorrente censura la sentenza per aver dichiarato la nullitàdel contratto basandosi su un giudizio qualitativo, omettendo diapplicare il parametro temporale dei 18 mesi previsto dagliorientamenti ministeriali. Lamenta, inoltre, l'omesso esamedella formazione specialistica per la guida del tram che, a pareredella società, conferisce una professionalità diversa e superiore.6. Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedell'art. 3, commi 1 e 2, del D.Lgs. 23/2015, anche alla lucedella sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024.La ricorrente contesta la qualificazione del recesso comelicenziamento per "fatto materiale insussistente", sostenendoche la scadenza del termine triennale è un evento reale e che lanullità contrattuale deve comportare la sola tutela indennitariadi cui al comma 1.[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo di ricorso presenti profilidi rilievo nomofilattico, che suggeriscono la trattazione inpubblica udienza, in considerazione anche dei principi statuitidalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 128 del 2024 inordine al riallineamento delle tutele ivi previsto per ilicenziamenti per giustificato motivo oggettivo, da un lato, e pergiustificato motivo soggettivo o privo di giusta causa, dall’altro,in caso di contratto di apprendistato, alla luce del secNoumnedroo re gistro generale 18463/2025Numero sezionale 1680/2026comma dell’art. 3 del D.lgs. n. 23 del 2015, Numceorom di era ccolta generale 17188/2026costituzionalmente interpretato. Data pubblicazione 01/06/2026La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso nell’adunanza camerale dell’8 aprile 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 18463/2025Numero sezionale 1680/2026Numero di raccolta generale 17188/2026Data pubblicazione 01/06/2026
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