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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 18379/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 20 aprile 2021, aveva riconosciuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione con cui la sentenza impugnata (cfr., pag. 2) ha evidenziato l'esistenza dei raggiri posti in essere dal prevenuto per carpire la fiducia della vittima ed ottenere l'ingiusto profitto, limitandosi a proporre una diversa interpretazione della vicenda trascurando gli elementi fattuali invece congruamente valorizzati nelle due sentenze di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie; in tal modo, il ricorso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Monza, in data 20 aprile 2021, aveva riconosciuto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di truffa e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, risulta del tutto generico, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione con cui la sentenza impugnata (cfr., pag. 2) ha evidenziato l'esistenza dei raggiri posti in essere dal prevenuto per carpire la fiducia della vittima ed ottenere l'ingiusto profitto, limitandosi a proporre una diversa interpretazione della vicenda trascurando gli elementi fattuali invece congruamente valorizzati nelle due sentenze di merito ed all'esito di un conforme apprezzamento delle medesime emergenze istruttorie; in tal modo, il ricorso non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18379/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris