CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 febbraio 2024
Cassazione n. 08594/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il Tribunale di Napoli, con la sentenza in epigrafe indicata, su accordo delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 e seguenti cod. proc. pen., la pena di mesi 7 di reclusione per il [OSCURATO:REA]-bis cod. pen. Il giudice, per quanto di interesse in questa sede, ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno ai sensi dell'art. 222 cod. strada. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un motivo unico di ricorso, nel quale lamenta erronea applicazione della legge penale. Ai sensi dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen, osserva la difesa, ove con la sentenza di patteggiamento sia irrogata una pena che non superi i due anni di reclusione non è prevista l'applicazione delle pene accessorie e della misura di sicurezza. Il ricorso è inammissibile. L'assunto difensivo contrasta con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in base al quale la sospensione della patente di guida ha natura di sanzione amministrativa accessoria e non di pena accessoria (cfr. ex multis Sez. 4, n. 57202 del 21/09/2017, Rv. 271688; Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326). Per completezza argomentativa occorre rilevare come, anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, la clausola che determini il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie debba ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti (così Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, Rv. 285426). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2024 Il Consigliere estenso