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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 giugno 2026

Cassazione n. 29204/2026

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nto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma,procedendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ritenuta la continuazione coni fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma del 26/02/2025,irrevocabile in data 11/07/2025, ha rideterminato in complessivi anni cinque emesi dieci di reclusione ed euro quarantaduemilacinquecento di multa la penaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80 D.p.r. 9ottobre 1990, n. 309, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2.

Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione,[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unicomotivo, violazione di legge in relazione agli artt. 20, 29, 133 cod. pen. e 125 cod.proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla intervenuta confermadell’applicazione delle pene accessorie applicate dal primo giudice, ed inparticolare della interdizione legale dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,in assenza di motivazione in ordine sia all’an sia al quantum.3.

Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensidell’art.599-bis cod. proc. pen. in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quellisulla pena, va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4.

Va premesso che, in tema di concordato in appello, il giudice di secondogrado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sulmancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 , n.52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01).Il ricorso in cassazione avverso la avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazionedella volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e, altresì, i vizi attinenti alladeterminazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Rv 276102).5.

Con specifico riferimento alle pene accessorie, questa Corte ha già avutomodo di affermare che è deducibile con ricorso per cassazione l'applicazioneillegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della penaaccessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nel casodi avvenuta rideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misurainferiore a tre anni di reclusione, atteso che il giudice di appello, nell'accoglierel'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto aeliminare l'indicata pena accessoria, pur se ciò non abbia formato oggettodell'accordo (Sez. 3, Sentenza n. 41411 del 15/12/2025, Rv. 289033-01)Invero, il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle partisui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della penaaccessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenzadi condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quelladell’interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione siacomplessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzionenon sia stata prevista nell’accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020,Guerretta, Rv. 278806 – 01; Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931- 01; Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307 01).In caso contrario, verrebbe applicata (Sez. 5, n. 27983 del 09/03/2023,n.m.) una pena accessoria «illegale» in quanto non irrogabile all’imputato inragione della pena principale in concreto a lui inflitta all’esito del giudizio di appello,inferiore a tre anni.6.

Nel caso di specie, la pena accessoria temporanea della interdizione daipubblici uffici per la durata di cinque anni era stata disposta dal primo giudice, aisensi dell’art. 29 cod. pen. in relazione ad una condanna alla pena detentiva dianni tre di reclusione, così determinata all’esito della riduzione di un terzo per ilrito.

All’esito dell’accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena èstata rideterminata nella (superiore) misura complessiva di anni cinque e mesidieci di reclusione, ferma la pena di anni tre per il reato sub iudice, assunto qualereato più grave, su cui è stato, poi, computato l’aumento ex art. 81 cod. pen. coni reati oggetto di sentenza irrevocabile posti in continuazione.Non si versa, dunque, in una ipotesi di illegalità della pena accessoria, cherisulta irrogata, così come previsto dall’art. 29, comma primo, secondo periodo,cod. pen. in relazione ad una pena principale determinata in misura «non inferiorea tre anni».6.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese delprocedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammendedella somma equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nto impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma,procedendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ritenuta la continuazione coni fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Roma del 26/02/2025,irrevocabile in data 11/07/2025, ha rideterminato in complessivi anni cinque emesi dieci di reclusione ed euro quarantaduemilacinquecento di multa la penaapplicata a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73 e 80 D.p.r. 9ottobre 1990, n. 309, confermando nel resto la sentenza di primo grado.2. Avverso la sentenza sopra indicata, ha proposto ricorso per cassazione,[OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal suo difensore, denunciando, con un unicomotivo, violazione di legge in relazione agli artt. 20, 29, 133 cod. pen. e 125 cod.proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla intervenuta confermadell’applicazione delle pene accessorie applicate dal primo giudice, ed inparticolare della interdizione legale dai pubblici uffici per la durata di anni cinque,in assenza di motivazione in ordine sia all’an sia al quantum.3. Il ricorso, proposto avverso una sentenza pronunciata ai sensidell’art.599-bis cod. proc. pen. in presenza di rinuncia ai motivi diversi da quellisulla pena, va dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell’art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen.4. Va premesso che, in tema di concordato in appello, il giudice di secondogrado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sulmancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129cod. proc. pen., in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo propriodell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello,la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (Sez. 4 , n.52803 del 14/09/2018, Rv. 274522- 01).Il ricorso in cassazione avverso la avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis, cod. proc. pen. è ammissibile solo ove deduca motivi relativi alla formazionedella volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili ledoglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e, altresì, i vizi attinenti alladeterminazione della pena che non siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170-01; Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Rv 276102).5. Con specifico riferimento alle pene accessorie, questa Corte ha già avutomodo di affermare che è deducibile con ricorso per cassazione l'applicazioneillegale, con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della penaaccessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nel casodi avvenuta rideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misurainferiore a tre anni di reclusione, atteso che il giudice di appello, nell'accoglierel'accordo delle parti sui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto aeliminare l'indicata pena accessoria, pur se ciò non abbia formato oggettodell'accordo (Sez. 3, Sentenza n. 41411 del 15/12/2025, Rv. 289033-01)Invero, il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle partisui motivi con rideterminazione della pena, è tenuto alla sostituzione della penaaccessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenzadi condanna a pena detentiva non inferiore a cinque anni, con quelladell’interdizione temporanea, ove la pena irrogata per i reati in continuazione siacomplessivamente pari ad anni cinque di reclusione, pur quando la sostituzionenon sia stata prevista nell’accordo tra le parti (Sez. 5, n. 11940 del 13/02/2020,Guerretta, Rv. 278806 – 01; Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro, Rv. 229931- 01; Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307 01).In caso contrario, verrebbe applicata (Sez. 5, n. 27983 del 09/03/2023,n.m.) una pena accessoria «illegale» in quanto non irrogabile all’imputato inragione della pena principale in concreto a lui inflitta all’esito del giudizio di appello,inferiore a tre anni.6. Nel caso di specie, la pena accessoria temporanea della interdizione daipubblici uffici per la durata di cinque anni era stata disposta dal primo giudice, aisensi dell’art. 29 cod. pen. in relazione ad una condanna alla pena detentiva dianni tre di reclusione, così determinata all’esito della riduzione di un terzo per ilrito. All’esito dell’accordo tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., la pena èstata rideterminata nella (superiore) misura complessiva di anni cinque e mesidieci di reclusione, ferma la pena di anni tre per il reato sub iudice, assunto qualereato più grave, su cui è stato, poi, computato l’aumento ex art. 81 cod. pen. coni reati oggetto di sentenza irrevocabile posti in continuazione.Non si versa, dunque, in una ipotesi di illegalità della pena accessoria, cherisulta irrogata, così come previsto dall’art. 29, comma primo, secondo periodo,cod. pen. in relazione ad una pena principale determinata in misura «non inferiorea tre anni».6. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese delprocedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammendedella somma equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così deciso, il 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRoberta [OSCURATO:PERSONA]
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