CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 24325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 19121/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA];rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , i n persona del l egale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Fornaci 38, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , che la rappresenta e difende, unitamente all’[OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 34/2020 della CORTE d’APPELLO di TRENTO, depositata il 13febbraio 2020, notificata il 19 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2023dal Consigliere relatore, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Trento condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare all’Ing. [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 41.562,10, a titolo di rimborso delle spese legali e peritali sostenute dal professionista per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, sulla base della polizza di “assicurazione di tutela giudiziaria” n. R40748711/03, stipulata il 30 giugno 2009 con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., compagnia che si era successivamente fusa per incorporazione con la [OSCURATO:SOCIETA].. 2. La Corte d’appello di Trento, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dalla società di assicurazione, ha ridotto l’importo oggetto della condanna ad Euro 28.404,35, escludendo (parzialmente o totalmente) il rimborso delle spese legali o peritali sostenute dal professionista con riferimento a taluni dei sinistri denunciati, perché relative a controversie determinate da fatti originati al di fuori del periodo di efficacia della polizza, o perché concernenti voci di spesa (in particolare, relative ad oneri fiscali e a spese non imponibili) escluse dalla copertura assicurativa. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di sette motivi.Risponde con controricorso l’[OSCURATO:SOCIETA].. La trattazione del ricorso stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Solo il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.. Il ricorrente, previo rinvio a passi dell’atto di appello di [OSCURATO:SOCIETA]., deduce che i motivi di gravame da questa sottoposti alla Corte territoriale di Trento si erano risolti nella pedissequa trascrizione di alcuni passaggi della comparsa di risposta di primo grado, in mancanza di ogni riferimento ai passaggi della sentenza impugnata,articolata in capi separati e autonomi, e senza la formulazione di specifiche censure. Conclude che, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’impugnazione inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 342 cod. proc. civ.. 1.1. Il motivo è inammissibile, poiché si traduce nella riproposizione dell’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per asserito difetto di specificità, già sollevata dinanzi alla Corte di merito e da questa motivatamente rigettata, senza censurare le argomentazioni poste a fondamento della statuizione di rigetto dell’eccezione emessa dal giudice di secondo grado. 1.2.In ogni caso, ove fosse stato possibile scrutinarlo nel merito, il motivo sarebbe stato anche infondato. Avuto riguardo al contenuto dell’atto di appello, che questa Corte è legittimata ad esaminare quale giudice del “fatto processuale”, avrebbe infatti dovuto ritenersi che l’impugnazione della compagnia assicurativa –in conformità a quanto già correttamente reputato dalla Corte territoriale – s o ddisfacesse i r e quis i ti di specificità richiesti dall’art.342 cod. proc. civ. (sulle quali v., recentemente, Cass . , Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass. 30/05/2018, n. 13535), contenendo, per ciascun sinistro, sia la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sia una sufficiente parte argomentativa, affiancataalla parte volitiva, diretta aconfutare le ragioni addotte dal primo giudice . 2.Con il secondo motivo – evocando le previsioni contenute nei contratti di assicurazione stipulati interpartes in data 30 giugno 2009 e 1° marzo 2000 (con particolare riferimento alle clausole 1.12: “Inizio e termine della garanzia”; e 2.1.: “Obblighi gestione del sinistro”) – viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.,da un lato, la violazione degli artt.1362 ss. cod. civ. e, dall’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso dall’obbligo di rimborso dell’assicuratore le spese relative al sinistro identificato come “Sinistro n.4, Pedrolli”, sull’erroneo rilievo che si trattasse di sinistro relativo a fatti risalenti ad epoca precedente al periodo di operatività della polizza, tra il 30 giugno 2009 il 30 giugno 2013. Sostiene che sarebbe «incontestato in causa» che si erano succeduti tra le parti due identici contratti di assicurazione, il primo stipulato il 1° marzo 2000,il secondo concluso il 30 giugno 2009, tra i quali si sarebbe posta, quale «anello di congiunzione», l’appendice di polizza del 2 luglio 2009, per modo che il secondo contratto avrebbe sostituito il primo «senza soluzione di continuità» (come testualmente stabilito dalla clausola 1.12) e l’ininterrotta operatività della garanzia sarebbe stata condizionata al meccanismo di silenzio-assenso previsto dalla clausola 2.1., in cui sarebbe stato configurato l’onere della società assicurativa di far pervenire all’assicurato le proprie valutazioni sulla controversia e sull’opportunità di intraprendere la causa nel termine di 90 giorni dalla denuncia, con conseguente rinuncia, in mancanza, alla possibilità di far valere decadenze contrattuali. 2.1.Il motivo è inammissibile. In sede di controricorso, l’[OSCURATO:SOCIETA]. deduce che, nell’originaria domanda di adempimento, il ricorrente aveva posto a fondamento della propria pretesa creditoria unicamente la polizza stipulata in data 30 giugno 2009 e che il precedente contratto del 1° marzo 2000 non era stato neppure prodotto in giudizio. Il riferimento alla polizza n.R40748711/03 del 30 giugno 2009, quale causa petendi della domanda di adempimento proposta – originariamente in sede monitoria – dall’Ing. Ress è contenuto anche nella sentenza impugnata (pag.3). Pertanto, il ricorrente, nel contestare il mancato riconoscimento dei diritti spettantigli in base alla diversa polizza stipulata il 1° marzo 2000, avrebbe dovuto censurare di nullità la sentenza impugnata per il vizio di omessa pronuncia, sul postulato che il giudice di merito fosse stato investito della relativa domanda omettendo di provvedere su di essa. Tale postulato avrebbe però implicato l’onere di riportare puntualmente la detta domanda nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza in cui era stata proposta, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Infatti, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367). Nel caso di specie, tale onere di specifica indicazione non è stato assolto, poiché il ricorrente, nel denunciare i diversi vizi di violazione di legge e di omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso, si è limitato ad evidenziare l’asseritamente incontestata circostanza della successione delle due polizze assicurative, omettendo di precisare –e di dimostrare – che egli aveva posto a fondamento della pretesa creditoria, oltre a quella stipulata il 30 giugno 2009, anche quella stipulata il 1° marzo 2000. Il secondo motivo va dunque dichiarato inammissibile. 3.Con il terzo motivo – ancora evocando le previsioni contenute nei contratti di assicurazione stipulati inter partes in data 30 giugno 2009 e 1° marzo 2000 (con particolare riferimento alle clausole 1.12: “Inizio e termine della garanzia”; e 2.1: “Obblighi gestione del sinistro”) –viene denunciata, in primo luogo, la violazione dell’art.112 cod. proc. civ. per ultra-petizione su un motivo di appello; in secondo luogo, la violazione degli artt.1362 ss. cod. civ. e, in particolare , dei criteri di cui agli artt. 1366 e 1370 cod. civ.; in terzo luogo, l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso dall’obbligo di rimborso dell’assicuratore le spese relative al sinistro identificato come “Sinistro n.2, Bernardi - Filippi ”, sull’erroneo rilievo che si trattasse di sinistro relativo a fatti risalenti ad epoca successiva al periodo di operatività della polizza, tra il 30 giugno 2009 il 30 giugno 2013. Secondo la Corte territoriale, infatti, le spese di cui si era invocato il rimborso in relazione a tale sinistro, erano quelle sostenute per proporre un ricorso per decreto ingiuntivo finalizzato al recupero di un credito professionale maturato il 15 novembre 2013, dunque successivamente alla scadenza dell’assicurazione, avvenuta il 30 giugno 2013. In proposito, il ricorrente anzitutto sostiene che tale statuizione sarebbe stata emessa dalla Corte territoriale in difetto di uno specifico motivo di gravame e, dunque, in violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; osserva, inoltre, che il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto della clausola 1.12 della polizza, secondo cui la garanzia assicurativa sarebbe stata operativa per le denunce presentate nei 12 mesi successivi alla cessazione della polizza, la cui naturale scadenza avrebbe dovuto essere individuata, pertanto, alla data del 30 giugno 2014; conclude, infine, che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del già segnalato meccanismo di silenzio-assenso di cui alla clausola 2.1. 3.1.Il motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, lo stesso ricorrente trascrive la parte essenziale del motivo di gravame formulato dalla società assicurativa in relazione al capo della sentenza di primo grado che aveva indebitamente riconosciuto il rimborso delle spese relative al sinistro in esame: tale motivo di impugnazione era basatosulla considerazione che «il sinistro era riconducibile a fatti accaduti successivamente al periodo di efficacia dell’assicurazione e comunque dopo il 6 aprile 2014». Dunque, la successiva statuizione della Corte d’appello, diretta ad escludere il rimborso delle spese relative a tale sinistro proprio sul presupposto che esso non era ricompreso nel periodo di efficacia dell’assicurazione, lungi dal concretare ultra-petizione, costituiva una statuizione resa su una questione specificamente devoluta al giudice d’appello ed in accoglimento del relativo motivo di gravame.In secondo luogo, è di tutta evidenza che la clausola 1.12 del contratto del 30 giugno 2009 prevedeva l’operatività della copertura assicurativa, non già per i sinistri verificatisi dopo la cessazione della polizza, bensì per le denunce presentate nei 12 mesi successivi, con riferimento a fatti avvenuti nel periodo di vigenza della stessa. In tal senso, in ogni caso, la clausola è stata plausibilmente interpretata dal giudice di appello con un giudizio di merito che non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità. Infine, è altrettanto evidente che, anche a voler desumere dalla clausola 2.1 il decritto meccanismo di silenzio-assenso, esso non potrebbe comunque essere ritenuto operativo con riguardo a fatti non ricompresi nel periodo di efficacia della polizza. Il terzo motivo va, pertanto, rigettato. 4.Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 cod. proc. civ.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha parzialmente escluso dall’obbligo di rimborso dell’assicuratore le spese relative al sinistro identificato come “Sinistro n.3, [OSCURATO:PERSONA]”, sul rilievo che si trattasse di sinistro relativo a fatti risalenti ad epoca successiva al periodo di operatività della polizza, tra il 30 giugno 2009 il 30 giugno 2013. Secondo la Corte di merito, la denuncia di sinistro, infatti, aveva ad oggetto le spese sostenute per un ricorso per decreto ingiuntivo, mentre la documentazione posta a sostegno della richiesta di rimborso si riferiva, in parte, ad altri due decreti ingiuntivi e ad attività non ricompresa nella denuncia. In proposito, il ricorrente sostiene la non corrispondenza tra tale statuizione e le doglianze poste a fondamento del gravame in appello con riguardo alla richiesta di rimborso in esame, con violazione degli artt. 112, 342 e 346. 4.1.La censura è inammissibile, per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo di ricorso, con riguardo all’asserita violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.; ed è manifestamente infondata nella parte in cui deduce violazione degli artt. 346 e 112 cod. proc. civ.. Invero, tra i motivi di gravame proposti avverso la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto l’indennizzabilità delle spese relative al sinistro in esame, vi era quello – anche questo trascritto dallo stesso ricorrente – diretto ad evidenziare che « il sinistro era riconducibile a fatti accaduti successivamente al periodo di efficacia dell’assicurazione», sicché non è dubbio che la questione fosse stata specificamente devoluta al giudice di appello. Anche il quarto motivo deve essere quindi rigettato. 5.Con il quinto motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art.132, n. 4, cod. proc. civ.. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha parzialmente escluso dall’obbligo di rimborso dell’assicuratore le spese relative ai sinistri identificati come “Sinistro n.7, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, “Sinistro n.9, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n. 11, [OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n.12, Paoli + Alessandrini”, “Sinistro n.13, [OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n.14, Comune di Balsega di Piné”, sull’erroneo rilievo che la [OSCURATO:PERSONA] avesse correttamente proceduto a corrispondere l’importo delle fatture senza riconoscere l’IVA e le c.d. “spese non imponibili”, in quanto espressamente escluse dalla copertura assicurativa. Deduce che tale statuizione sarebbe affetta da «carenza assoluta di motivazione», posto che non sarebbero stati forniti i criteri in base ai quali era stato ridoto il quantumdell’indennizzo, avuto riguardo alla circostanza che l’IVA non era stata né richiesta né riconosciuta in primo grado. 5.1.Anche questo motivo è manifestamente infondato. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge n. 83 del2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità attiene all’esistenza in sé della motivazione e alla sua coerenza, e resta circoscritto alla verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall’art.132 n.4 cod. proc. civ., la cui violazione –deducibile in sede di legittimità quale nullità processuale ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. – sussiste qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass. 12/10/2017, n. 23940; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 03/03/2022, n. 7090). Nella vicenda in esame, anzitutto non sussiste il vizio specificamente denunciato della carenza assoluta di motivazione, atteso che la sentenza ha motivato la specifica statuizione di riduzione dell’importo spettante a titolo di rimborso dei sinistri in esame con il rilievo della esclusione dal novero dei rimborsi consentiti dalla polizza delle spese classificabili come oneri fiscali e spese non imponibili, sicché la riduzione ha trovato fondamento proprio nell’esclusione delle somme relative alle spese sostenute a titolo di IVA o di altri esborsi fiscali.In secondo luogo, neppure sono astrattamente prospettabili gli ulteriori vizi che potrebbero determinare la nullità della sentenza per essere corredata da una motivazione al disotto del minimo costituzionale, non essendo ravvisabile né insanabile contraddittorietà, né apparenza, perplessità o incomprensibilità della motivazione medesima. Il quinto motivo va dunque rigettato. 6. Con il sesto motivo – previa evocazione delle “ Definizioni ” contenute nei contratti assicurativi del 30 giugno 2009 e del 1° marzo 2000 –è denunciata, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1362 ss. cod. civ.. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha parzialmente escluso dall’obbligo di rimborso dell’assicuratore le spese relative ai sinistri identificati come “Sinistro n.7, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, “Sinistro n.9, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n. 11, [OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n.12, Paoli + Alessandrini”, “Sinistro n.13, [OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n.14, Comune di Balsega di Piné”, sul rilievo che la compagnia assicurativa avesse correttamente proceduto a corrispondere l’importo delle fatture senza riconoscere, in particolare, le «spese non imponibili». Deduce che, invece, in base alle “Definizioni” contenute nei contratti surrichiamati, il rimborso delle spese non imponibili non risulterebbe tout-court escluso né, in particolare, si farebbe espresso riferimento all’esclusione del “contributo unificato”, della “imposta di registro” e dei “costi di notificazione”, che, invece, sarebbero stati indebitamente diffalcati dalla somma liquidata dalla Corte di merito, la quale, inoltre, con specifico riguardo ai sinistri contrassegnati con i numeri 12 e 13, avrebbe operato una decurtazione persino superiore all’importo delle “spese non imponibili”.6.1.Il motivo è inammissibile. Lo è, anzitutto,per difetto di specificità, nella parte in cui censura, senza specificarne le ragioni e i limiti, il carattere «ben superiore» della decurtazione operata dall’importo liquidato a titolo di rimborso delle spese relative ai sinistri contrassegnati con i numeri 12 e 13 rispetto all’importo delle spese non imponibili. Il motivo è, inoltre, inammissibile anche nella parte in cui indebitamente censura la plausibile interpretazione operata dal giudice del merito della nozione di “spese non imponibili”, come tali escluse dalla copertura assicurativa, omettendo di considerare che in tale nozione rientrano ordinariamente sia il contributo unificato sia l’imposta di registro sia i costi di notificazione, stante il carattere fiscale dei relativi esborsi. 7.Con il settimo motivo è denunciata, ai sensi dell’art.360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 342 e 346 cod. proc. civ.. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha riformato la sentenza di primo grado con riferimento ai sinistri identificati come “Sinistro n.7, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, “Sinistro n.9, [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n.11, [OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n.12, Paoli + Alessandrini”, “Sinistro n.13, [OSCURATO:PERSONA]”, “Sinistro n.14, Comune di Balsega di Piné”. Deduce che il Tribunale aveva riconosciuto in ordine a tali sinistri anche gli interessi moratoritra la data di accertamento della debenza di ogni singola somma e la data di effettivo pagamento. Sostiene che tali specifiche statuizioni sarebbero state riformate dalla Corte di appello pur in mancanza di uno specifico motivo di gravame della compagnia assicurativa, con conseguente vizio di nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 342, 346 e 112 cod. proc. civ.. 7.1.La censura è inammissibile, per le ragioni già esposte in sede di esame del primo motivo di ricorso, con riguardo all’asserita violazione dell’art.342 cod. proc. civ.; ed è manifestamente infondata nella parte in cui deduce violazione degli artt. 346 e 112 cod. proc. civ.. Invero, le statuizioni sugli interessi moratori erano ricomprese nel gravame proposto all’appellante, il quale ne aveva chiesto la riforma nelle conclusioni rassegnate con l’atto di appello, sicché anche la questione della spettanza o meno degli interessi moratori, dei loro limiti e della loro decorrenza era stata debitamente devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado, senza che nella riforma delle predette statuizioni sia configurabile il dedotto vizio di extra-petizione. Né infine, può ritenersi sussistente il contrario vizio di omessa pronuncia, il quale, pur non formalmente dedotto, è stato comunque evocato dal ricorrente sull’assunto che la Corte di merito, riformando le predette statuizioni sugli interessi moratori, dopo essersi limitata, in dispositivo, a rinviare alla motivazione, si sarebbe però occupata in tale sede di fissare la decorrenza degli interessi moratori medesimi solo con riguardo ad alcuni sinistri, mentre avrebbe omesso di farlo in relazione ai sinistri contrassegnati con i numeri9, 11, 12, 13 e 14; al riguardo, l’evocato vizio di omessa pronuncia va escluso, in quanto la sentenza impugnata prevede, nel dispositivo, che gli interessi moratori sono dovuti «conle decorrenze e sulle somme precisate in motivazione ». 8.In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va rigettato. 9.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00, oltre alle spese forfetarie, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i