CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 40707/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che Tommaso MASSARO ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza in epigrafe, con la quale è stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, digs. 6 settembre 2011, n. 159; rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta carenza di motivazione in relazione al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, nel motivare il diniego in questione è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi considerati decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, la valorizzazione dei precedenti penali a pag. 2 della decisione avversata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, della somma, che si stima equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente