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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10663/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il bancarotta fraudolenta documentale; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte di merito ha indicato, con motivazione congrua e logica, gli elementi da cui ha tratto, oltre alla sussistenza del fatto tipico, il prescritto dolo specifico (facendo riferimento non solo alla condotta tenuta dall'imputato innanzi al curatore ma anche alla ampiezza delle scritture contabili oggetto materiale del rato e alla finalità perseguita, di celare la sussistenza di poste attive); e il ricorso ha finito col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti (peraltro, per reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa), indicando le ragioni per cui ha escluso la sussistenza di una condotta processuale passibile di favorevole valutazione; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede perorandone uno diverso per il tramite di enunciati assertivi; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato che ha ribadito la fondatezza del ricorso e negandone l'inammissibilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della dassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il bancarotta fraudolenta documentale; considerato che il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione della legge penale e il vizio di motivazione, rispetto a quanto dedotto con l'atto di appello, con riferimento all'affermazione di responsabilità dell'imputato e alla sussistenza dell'elemento soggettivo - è manifestamente infondato e versato in fatto in quanto la Corte di merito ha indicato, con motivazione congrua e logica, gli elementi da cui ha tratto, oltre alla sussistenza del fatto tipico, il prescritto dolo specifico (facendo riferimento non solo alla condotta tenuta dall'imputato innanzi al curatore ma anche alla ampiezza delle scritture contabili oggetto materiale del rato e alla finalità perseguita, di celare la sussistenza di poste attive); e il ricorso ha finito col prospettare irritualmente in questa sede un diverso apprezzamento di fatto (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); considerato che il secondo motivo - che deduce la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato poiché la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), evidenziando come il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti (peraltro, per reati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa), indicando le ragioni per cui ha escluso la sussistenza di una condotta processuale passibile di favorevole valutazione; né tale apprezzamento, logico e conforme al diritto, può essere utilmente censurato in questa sede perorandone uno diverso per il tramite di enunciati assertivi; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena esposto, quanto rassegnato nella memoria presentata nell'interesse dell'imputato che ha ribadito la fondatezza del ricorso e negandone l'inammissibilità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della dassa delle ammende.
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