CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025
Cassazione n. 22995/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9118/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E LA- [OSCURATO:PERSONA], ex lege rappresentato e difeso dall'AV- VOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) con do- micilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- TALE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- DREA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA]- SEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])con domicilio digitale rispettivamente in [OSCURATO:EMAIL] e giusep- [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO PALERMO n. 1441/2020 depositata il 28/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. L ' [OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana impugna per cassazione - con ri- corso notificato il 29.3.2021- la sentenza n. 1441/2020 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 28.9.2020, che aveva rigettato l'appello proposto dal medesimo Assessorato nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, definendo il giudizio pro- mosso dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato il convenuto Assessorato al pagamento in suo favore della comples- siva somma di euro 355.150,00 oltre interessi legali dal 5/05/2004 sino all'effettivo pagamento, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1991 (Interventi a favore dell ' occu- pazione), per le annualità dal 1995/1996 al 1998/1999. 2.A sostegno del gravame l' appellante aveva dedotto la violazione del divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 10, lett . a) e b) della L.R. n. 27/1991 come affermato dalla Corte di Giustizia dell' Unione Europea nella sentenza 20.5.2010, in causa C - 138/09 e ribadito in- cidenter tantum dalla Corte di c assazione nella sentenza n. 6494/ 2012, secondocui gli aiuti rispettivamente e previsti dalle lettere a) e b) non possono essere cumulati, nel tempo, a vantaggio di uno stesso lavoratore, perché, per godere del secondo aiuto, sotto for- ma di trasformazione di un contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere assunto prima della entrata in vigore della legge regionale medesima. 3.L'art. 10 della legge Regionale n. 27/1991 così recita, per la par- te qui di interesse: «1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e me- dia industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dello ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, contributi sulla retribuzione pari: a) al 30 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l'intera durata del contratto di formazione e lavoro. Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovveronei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9; b) contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di cate- goria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavora- tori assunti con contratto di formazione e lavoro.I contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9». 4. La C orte d ' appello ha respinto il gravame argomentando che il Giudice di primo grado aveva rispettato il divieto di cumulo, esclu- dendo dalla liquidazione gli importi ex art. 10 lett. b) relativi ai la- voratori (Siragusa e Orlando) assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo tra l'entrata in vigore della legge regionale n.27/ 1991 e il 31.12.1996. 5. Inoltre , la Corte territoriale ha argomentato che l ' Assessorato non ha provato ulteriori casi di cumulo vietato, né ha specificato su quali lavoratori e quali importi fondasse la propria pretesa. 6.La sentenza è impugnata dall' Assessorato sulla base di un unico motivo, cui resiste con rituale controricorso la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 7.Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. R. n. 27/1991, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'Assessorato non avesse specificato per quali dipen- denti, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi fosse stato il vietato cumulo di contributi. Afferma parte ricorrente che, così opi- nando, la Corte d ' appello non aveva considerato che era pacifica- mente accertato che la domanda di contributo ex lett. b) dell'art. 10 della L. R. n. 27/1991 riguardava 16 lavoratori tutti assunti do- po l'entrata in vigore della legge in oggetto. 8.In tal modo la Corte d'appello aveva violato il principio interpre- tativo fissato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 maggio 2020 e successivamente ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 22008/2019, in forza del quale i due contributi previsti dall ' art. 10 lett. a) e lett. b) non possono essere cumulati a vantaggio dello stesso lavoratore, poiché per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata (in contrat- to di durata indeterminata), il lavoratore dev'essere stato assunto prima della data di entrata in vigoredella L.R. n. 27/1991 ( mentre nel caso in esame i lavoratori erano stati assunti tutti certamente dopo). 9. In altri termini , la Corte d ' appello , che pure era stata investita della specifica doglianza con l'atto di appello, non aveva verificato, ai fini del diritto a percepire i contributi di cui all'art.10 lett. b) del- la L. R. n.27/1991, che i lavoratori fossero stati assunti prima dell a entrata in vigore della norma, ma aveva verificato invece la circo- stanza – ad avviso del ricorrente irrilevante ai fini della corretta applicazione della norma – che per tali lavoratori non fossero stati richiesti i contributi di cui alla lettera a). 10.Premesso che il vizio lamentato, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., va ricondotto più propriamente all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass, n. 34762/ 2024; id. n. 11103/22020) , perché l ' errore denunciato riguarda l'interpretazione del motivo di appello, sotto il profilo dell'omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, e cioè del la data di assunzione dei lavoratori, la doglianza è fondata ed il ricorso va accolto. 11.Infatti, non appare essere stato correttamente applicato il prin- cipio interpretativo affermato dalla Corte di giustizia e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i l divieto di cumulo tra i contributi previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 10 della L.R. n. 27/1991 è garantito dalla verifica della circostanza di fatto che il contributo sub b) sia riconosciuto solo per i contratti stipulati pre- cedentemente all'entrata in vigore, potendosi per i contratti di for- mazione e lavoro stipulati successivamente solo richiedere legitti- mamente il contributo sub a). 12.La verifica svolta dalla Corte d' appello e conclusa con l ' afferma- zione che “l'istanza presentata in data 25/6/1996 atteneva a lavo- ratori per i quali non era stato richiesto il contributo di cui alla let- tera a) e che le somme potevano essere, pertanto, integralmente riconosciute” (cfr. pag. 4 sub punto 14) non era idonea ad esclude- re il rispetto del divieto del cumulo, perché non fondata sulla ne- cessaria verifica della loro assunzione in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale. 13.Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accogl