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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 22995/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9118/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E LA- [OSCURATO:PERSONA], ex lege rappresentato e difeso dall'AV- VOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) con do- micilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- TALE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- DREA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA]- SEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])con domicilio digitale rispettivamente in [OSCURATO:EMAIL] e giusep- [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO PALERMO n. 1441/2020 depositata il 28/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]:

1. L ' [OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana impugna per cassazione - con ri- corso notificato il 29.3.2021- la sentenza n. 1441/2020 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 28.9.2020, che aveva rigettato l'appello proposto dal medesimo Assessorato nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, definendo il giudizio pro- mosso dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato il convenuto Assessorato al pagamento in suo favore della comples- siva somma di euro 355.150,00 oltre interessi legali dal 5/05/2004 sino all'effettivo pagamento, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1991 (Interventi a favore dell ' occu- pazione), per le annualità dal 1995/1996 al 1998/1999. 2.A sostegno del gravame l' appellante aveva dedotto la violazione del divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 10, lett . a) e b) della L.R. n. 27/1991 come affermato dalla Corte di Giustizia dell' Unione Europea nella sentenza 20.5.2010, in causa C - 138/09 e ribadito in- cidenter tantum dalla Corte di c assazione nella sentenza n. 6494/ 2012, secondocui gli aiuti rispettivamente e previsti dalle lettere a) e b) non possono essere cumulati, nel tempo, a vantaggio di uno stesso lavoratore, perché, per godere del secondo aiuto, sotto for- ma di trasformazione di un contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere assunto prima della entrata in vigore della legge regionale medesima. 3.L'art. 10 della legge Regionale n. 27/1991 così recita, per la par- te qui di interesse: «1.

L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e me- dia industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dello ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, contributi sulla retribuzione pari: a) al 30 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l'intera durata del contratto di formazione e lavoro.

Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovveronei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9; b) contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di cate- goria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavora- tori assunti con contratto di formazione e lavoro.I contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9».

4. La C orte d ' appello ha respinto il gravame argomentando che il Giudice di primo grado aveva rispettato il divieto di cumulo, esclu- dendo dalla liquidazione gli importi ex art. 10 lett. b) relativi ai la- voratori (Siragusa e Orlando) assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo tra l'entrata in vigore della legge regionale n.27/ 1991 e il 31.12.1996.

5. Inoltre , la Corte territoriale ha argomentato che l ' Assessorato non ha provato ulteriori casi di cumulo vietato, né ha specificato su quali lavoratori e quali importi fondasse la propria pretesa. 6.La sentenza è impugnata dall' Assessorato sulla base di un unico motivo, cui resiste con rituale controricorso la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 7.Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. R. n. 27/1991, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'Assessorato non avesse specificato per quali dipen- denti, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi fosse stato il vietato cumulo di contributi.

Afferma parte ricorrente che, così opi- nando, la Corte d ' appello non aveva considerato che era pacifica- mente accertato che la domanda di contributo ex lett. b) dell'art. 10 della L. R. n. 27/1991 riguardava 16 lavoratori tutti assunti do- po l'entrata in vigore della legge in oggetto. 8.In tal modo la Corte d'appello aveva violato il principio interpre- tativo fissato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 maggio 2020 e successivamente ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 22008/2019, in forza del quale i due contributi previsti dall ' art. 10 lett. a) e lett. b) non possono essere cumulati a vantaggio dello stesso lavoratore, poiché per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata (in contrat- to di durata indeterminata), il lavoratore dev'essere stato assunto prima della data di entrata in vigoredella L.R. n. 27/1991 ( mentre nel caso in esame i lavoratori erano stati assunti tutti certamente dopo).

9. In altri termini , la Corte d ' appello , che pure era stata investita della specifica doglianza con l'atto di appello, non aveva verificato, ai fini del diritto a percepire i contributi di cui all'art.10 lett. b) del- la L. R. n.27/1991, che i lavoratori fossero stati assunti prima dell a entrata in vigore della norma, ma aveva verificato invece la circo- stanza – ad avviso del ricorrente irrilevante ai fini della corretta applicazione della norma – che per tali lavoratori non fossero stati richiesti i contributi di cui alla lettera a). 10.Premesso che il vizio lamentato, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., va ricondotto più propriamente all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass, n. 34762/ 2024; id. n. 11103/22020) , perché l ' errore denunciato riguarda l'interpretazione del motivo di appello, sotto il profilo dell'omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, e cioè del la data di assunzione dei lavoratori, la doglianza è fondata ed il ricorso va accolto. 11.Infatti, non appare essere stato correttamente applicato il prin- cipio interpretativo affermato dalla Corte di giustizia e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i l divieto di cumulo tra i contributi previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 10 della L.R. n. 27/1991 è garantito dalla verifica della circostanza di fatto che il contributo sub b) sia riconosciuto solo per i contratti stipulati pre- cedentemente all'entrata in vigore, potendosi per i contratti di for- mazione e lavoro stipulati successivamente solo richiedere legitti- mamente il contributo sub a). 12.La verifica svolta dalla Corte d' appello e conclusa con l ' afferma- zione che “l'istanza presentata in data 25/6/1996 atteneva a lavo- ratori per i quali non era stato richiesto il contributo di cui alla let- tera a) e che le somme potevano essere, pertanto, integralmente riconosciute” (cfr. pag. 4 sub punto 14) non era idonea ad esclude- re il rispetto del divieto del cumulo, perché non fondata sulla ne- cessaria verifica della loro assunzione in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale. 13.Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accogl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9118/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E LA- [OSCURATO:PERSONA], ex lege rappresentato e difeso dall'AV- VOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) con do- micilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA]- TALE, rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]- DREA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall ' avvocato [OSCURATO:PERSONA]- SEPPE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])con domicilio digitale rispettivamente in [OSCURATO:EMAIL] e giusep- [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D ' APPELLO PALERMO n. 1441/2020 depositata il 28/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]: 1. L ' [OSCURATO:PERSONA] della Famiglia, delle [OSCURATO:PERSONA] e del Lavoro della Regione Siciliana impugna per cassazione - con ri- corso notificato il 29.3.2021- la sentenza n. 1441/2020 della Corte di Appello di Palermo, pubblicata il 28.9.2020, che aveva rigettato l'appello proposto dal medesimo Assessorato nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo che, definendo il giudizio pro- mosso dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato il convenuto Assessorato al pagamento in suo favore della comples- siva somma di euro 355.150,00 oltre interessi legali dal 5/05/2004 sino all'effettivo pagamento, a titolo di contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 27 del 1991 (Interventi a favore dell ' occu- pazione), per le annualità dal 1995/1996 al 1998/1999. 2.A sostegno del gravame l' appellante aveva dedotto la violazione del divieto di cumulo degli aiuti di cui all'art. 10, lett . a) e b) della L.R. n. 27/1991 come affermato dalla Corte di Giustizia dell' Unione Europea nella sentenza 20.5.2010, in causa C - 138/09 e ribadito in- cidenter tantum dalla Corte di c assazione nella sentenza n. 6494/ 2012, secondocui gli aiuti rispettivamente e previsti dalle lettere a) e b) non possono essere cumulati, nel tempo, a vantaggio di uno stesso lavoratore, perché, per godere del secondo aiuto, sotto for- ma di trasformazione di un contratto di formazione in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore deve essere assunto prima della entrata in vigore della legge regionale medesima. 3.L'art. 10 della legge Regionale n. 27/1991 così recita, per la par- te qui di interesse: «1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell'agricoltura e del credito cooperativo, della piccola e me- dia industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e dello ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l'impiego, contributi sulla retribuzione pari: a) al 30 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l'intera durata del contratto di formazione e lavoro. Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall'articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovveronei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9; b) contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di cate- goria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavora- tori assunti con contratto di formazione e lavoro.I contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 9». 4. La C orte d ' appello ha respinto il gravame argomentando che il Giudice di primo grado aveva rispettato il divieto di cumulo, esclu- dendo dalla liquidazione gli importi ex art. 10 lett. b) relativi ai la- voratori (Siragusa e Orlando) assunti con contratto di formazione e lavoro nel periodo tra l'entrata in vigore della legge regionale n.27/ 1991 e il 31.12.1996. 5. Inoltre , la Corte territoriale ha argomentato che l ' Assessorato non ha provato ulteriori casi di cumulo vietato, né ha specificato su quali lavoratori e quali importi fondasse la propria pretesa. 6.La sentenza è impugnata dall' Assessorato sulla base di un unico motivo, cui resiste con rituale controricorso la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 7.Con l'unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all' art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 10 della L. R. n. 27/1991, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'Assessorato non avesse specificato per quali dipen- denti, oltre a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vi fosse stato il vietato cumulo di contributi. Afferma parte ricorrente che, così opi- nando, la Corte d ' appello non aveva considerato che era pacifica- mente accertato che la domanda di contributo ex lett. b) dell'art. 10 della L. R. n. 27/1991 riguardava 16 lavoratori tutti assunti do- po l'entrata in vigore della legge in oggetto. 8.In tal modo la Corte d'appello aveva violato il principio interpre- tativo fissato dalla Corte di Giustizia nella sentenza 20 maggio 2020 e successivamente ribadito dalla Cassazione nella sentenza n. 22008/2019, in forza del quale i due contributi previsti dall ' art. 10 lett. a) e lett. b) non possono essere cumulati a vantaggio dello stesso lavoratore, poiché per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata (in contrat- to di durata indeterminata), il lavoratore dev'essere stato assunto prima della data di entrata in vigoredella L.R. n. 27/1991 ( mentre nel caso in esame i lavoratori erano stati assunti tutti certamente dopo). 9. In altri termini , la Corte d ' appello , che pure era stata investita della specifica doglianza con l'atto di appello, non aveva verificato, ai fini del diritto a percepire i contributi di cui all'art.10 lett. b) del- la L. R. n.27/1991, che i lavoratori fossero stati assunti prima dell a entrata in vigore della norma, ma aveva verificato invece la circo- stanza – ad avviso del ricorrente irrilevante ai fini della corretta applicazione della norma – che per tali lavoratori non fossero stati richiesti i contributi di cui alla lettera a). 10.Premesso che il vizio lamentato, dedotto ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., va ricondotto più propriamente all'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass, n. 34762/ 2024; id. n. 11103/22020) , perché l ' errore denunciato riguarda l'interpretazione del motivo di appello, sotto il profilo dell'omessa rilevazione di un fatto allegato e non contestato, e cioè del la data di assunzione dei lavoratori, la doglianza è fondata ed il ricorso va accolto. 11.Infatti, non appare essere stato correttamente applicato il prin- cipio interpretativo affermato dalla Corte di giustizia e richiamato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui i l divieto di cumulo tra i contributi previsti dalle lett. a) e b) dell'art. 10 della L.R. n. 27/1991 è garantito dalla verifica della circostanza di fatto che il contributo sub b) sia riconosciuto solo per i contratti stipulati pre- cedentemente all'entrata in vigore, potendosi per i contratti di for- mazione e lavoro stipulati successivamente solo richiedere legitti- mamente il contributo sub a). 12.La verifica svolta dalla Corte d' appello e conclusa con l ' afferma- zione che “l'istanza presentata in data 25/6/1996 atteneva a lavo- ratori per i quali non era stato richiesto il contributo di cui alla let- tera a) e che le somme potevano essere, pertanto, integralmente riconosciute” (cfr. pag. 4 sub punto 14) non era idonea ad esclude- re il rispetto del divieto del cumulo, perché non fondata sulla ne- cessaria verifica della loro assunzione in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale. 13.Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, che provvederà altresì alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accogl
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