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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44489/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••••n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 22 dicembre 2021 il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, decideva sull'istanza avanzata da CASELLA Antonio tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza.

Il Tribunale riconosceva la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze riportate ai numeri 21, 22, 29 e 30 del casellario giudiziario; in ordine ai reati che residuano, riteneva che nessun elemento induce a considerarli frutto di un medesimo processo ideativo.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - CASELLA Antonio deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.; motivazione mancante e/o illogica e contraddittoria con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo ed un tentato omicidio .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della c:omune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peli..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PAVIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •••••n [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 22 dicembre 2021 il Tribunale di Pavia, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, decideva sull'istanza avanzata da CASELLA Antonio tesa ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili, indicate nell'istanza. Il Tribunale riconosceva la sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze riportate ai numeri 21, 22, 29 e 30 del casellario giudiziario; in ordine ai reati che residuano, riteneva che nessun elemento induce a considerarli frutto di un medesimo processo ideativo. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - CASELLA Antonio deducendo come motivo di ricorso inosservanza o erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen.; motivazione mancante e/o illogica e contraddittoria con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato associativo ed un tentato omicidio . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della c:omune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. peli.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44489/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris