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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 ottobre 2024

Cassazione n. 32128/2025

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a seguente ORDINANZA nel ricorson. 22695/2024 R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Caltanissetta, in persona del Questore pro tempore; intimati avverso il decreto di convalida del trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 al verbale d’udienza n. cronol. 2544 /202 4 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di Pace di Caltanissetta; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al cittadino straniero il decreto di espulsioneunitamente al provvedimento del Questore che ha disposto il suo trattenimento p resso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta.

In data 11/07/20 24 si svolgeva l’udienza di convalida del trattenimento d avanti a l Giudice di Pace di Caltanissetta , che convalidava il provvedimento del Questore.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del trattenimento, con atto notificato il 10/10/2024 e depositato il 30/10/2024 , a ffidato a due motivi di doglianza.

Gli intimati non si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, all’ art. 13 Cost., all’art. art. 5 CEDU, per illegittimità della convalida del trattenimento in ragione della manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto.

Il ricorrente ha dedotto che il Prefetto, erroneamente e senza alcuna istruttoria né motivazione, aveva ravvisato le condizioni di cui all'art. 13,comma 2 , lett. b) , d.lgs. n. 286 del 1998, mentre invece il cittadino straniero, in seguito allo sbarco, aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, anche se alla data del decreto prefettizio tale richiesta non era stata ancora formalizzata , aggiungendo che il decreto espulsivo eramanifestamente illegittimo e adottato senza alcuna istruttoria circa le dedotte condizioni di salute delricorrente.

La parte ha aggiunto che il menzionato decreto espulsivoera stato, comunqueannullato, sia pure per diverse ragioni , dal Giudice di Pace di Palermo con decisione del 18/09/2024.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e degli artt. 13 e 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 28 del 1998, oltre che dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione inesistente e/o meramente apparente del provvedimento di convalida.

Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento con un provvedimento del tutto privo di una motivazione che fosse in grado di rendereconto dei motivi in diritto sui quali sifondava la decisione, anche in relazione alle eccezioni che erano state sollevate dalla difesa nel corso dell’udienza di convalida.

Ad opinione del ricorrente,la motivazione non raggiunge il “minimo costituzionale”, per come definito e richiesto dall a giurisprudenza di questa Corte, poiché indica la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di convalida, senza tuttavia indicare quali essi siano, né in fatto né in diritto, rendendo impossibile comprendere l'iter logico seguito dal Giudice nell'emanazione della decisione, specialmente con riferimento ai diversi motivi ed alle diverse eccezioni, sollevate dal difensoreall’udienza di convalida, riportat i nel ricorso per cassazione, ricordando di essersi opposto alla convalida per l’assenza di motivazione del decreto di espulsione e dell’ordine di trattenimento e in particolare, per la mancanza di avvertimento sulla possibilità di richiedere protezione internazionale e per l’assenza di certificazione medica della visita di primo ingresso e di idoneità al trattenimento (oltre che per l’assenza della nulla osta all’espulsione del PM ) , eccependo, infine, l'incompetenza del Giudice di Pace perché il trattenuto aveva manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale. 3.Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato, rendendo superfluo l’esame del primo, da ritenersi assorbito.

3.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014).

In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf.

Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez.

L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque,il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

3.2. Con speci fico riferimento al trattenimento del cittadino straniero, questa Corte ha, poi, precisato che si tratta di una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, operando negli stessi limiti anche il controllo giurisdizionale, perché non possono essere autorizzati trattenimenti o proroghe degli stessi non rigidamente ancorati a i limiti temporali e alle condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, oltre alla loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6064 del 28/02/2019e Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 610 del 11/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6768 del 14/03/2025).

Inoltre, in sede di convalida o di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato.

Al fine di detto controllo è onere dell’Amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluticome tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 15/02/2025).

3.3. Nel caso di specie il decreto di convalida del trattenimento risulta redatto mediante l’impiego di un modello prestampato, contrassegnato nella parte destinata ad evidenziare i presupposti dell’operato trattenimento, nella specie individuati nella necessità di disporre accertamenti supplementari relativi all’identità del cittadino stranieroe alla sua nazionalità, così come indicato dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo vigente ratione temporis, cui segue la dicitura: « sentito l’interessato come da separato verbale ; rilevato che il predetto straniero è privo di documenti di identificazione;ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Caltanissetta e che deve ritenersi allo stato infondata l’eccezione di incompetenza di questo Giudice formulata dal difensore, convalida i provvedimenti indicati in premessa».

È pertanto evidente che il provvedimento impugnato non rende percepibile il fondamento della decisionein relazione a quanto oggetto di discussione nel corso dell’udienza di convalida, perché non reca argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordine alle eccezioni sollevate dal difensoredel cittadino straniero, pure riportate nel verbale d’udienza, richiamatonel provvedimento, anche laddove è menzionatal’eccezione di incompetenza, che è respinta senza alcuna spiegazione in ordine ai motivi della ritenuta infondatezza, che è assertivamente affermata.

4. Il provvedimento impugnato va , conseguentemente, cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta. 5.Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021).

In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).

L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez.

U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).

Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M la Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso e, assorbito il p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA nel ricorson. 22695/2024 R.G. promosso da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura di Caltanissetta, in persona del Questore pro tempore; intimati avverso il decreto di convalida del trattenimento ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998 al verbale d’udienza n. cronol. 2544 /202 4 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice di Pace di Caltanissetta; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti del procedimento in epigrafe; [OSCURATO:PERSONA] In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva notificato al cittadino straniero il decreto di espulsioneunitamente al provvedimento del Questore che ha disposto il suo trattenimento p resso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta. In data 11/07/20 24 si svolgeva l’udienza di convalida del trattenimento d avanti a l Giudice di Pace di Caltanissetta , che convalidava il provvedimento del Questore. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto di convalida del trattenimento, con atto notificato il 10/10/2024 e depositato il 30/10/2024 , a ffidato a due motivi di doglianza. Gli intimati non si sono difesi con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta la v iolazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione agli artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286 del 1998, all’ art. 13 Cost., all’art. art. 5 CEDU, per illegittimità della convalida del trattenimento in ragione della manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto. Il ricorrente ha dedotto che il Prefetto, erroneamente e senza alcuna istruttoria né motivazione, aveva ravvisato le condizioni di cui all'art. 13,comma 2 , lett. b) , d.lgs. n. 286 del 1998, mentre invece il cittadino straniero, in seguito allo sbarco, aveva manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale, anche se alla data del decreto prefettizio tale richiesta non era stata ancora formalizzata , aggiungendo che il decreto espulsivo eramanifestamente illegittimo e adottato senza alcuna istruttoria circa le dedotte condizioni di salute delricorrente. La parte ha aggiunto che il menzionato decreto espulsivoera stato, comunqueannullato, sia pure per diverse ragioni , dal Giudice di Pace di Palermo con decisione del 18/09/2024. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., e degli artt. 13 e 14, commi 3 e 4, d.lgs. n. 28 del 1998, oltre che dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE e dell'art. 111, comma 6, Cost., per motivazione inesistente e/o meramente apparente del provvedimento di convalida. Il ricorrente ha dedotto che il Giudice di Pace di Caltanissetta ha convalidato il trattenimento con un provvedimento del tutto privo di una motivazione che fosse in grado di rendereconto dei motivi in diritto sui quali sifondava la decisione, anche in relazione alle eccezioni che erano state sollevate dalla difesa nel corso dell’udienza di convalida. Ad opinione del ricorrente,la motivazione non raggiunge il “minimo costituzionale”, per come definito e richiesto dall a giurisprudenza di questa Corte, poiché indica la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di convalida, senza tuttavia indicare quali essi siano, né in fatto né in diritto, rendendo impossibile comprendere l'iter logico seguito dal Giudice nell'emanazione della decisione, specialmente con riferimento ai diversi motivi ed alle diverse eccezioni, sollevate dal difensoreall’udienza di convalida, riportat i nel ricorso per cassazione, ricordando di essersi opposto alla convalida per l’assenza di motivazione del decreto di espulsione e dell’ordine di trattenimento e in particolare, per la mancanza di avvertimento sulla possibilità di richiedere protezione internazionale e per l’assenza di certificazione medica della visita di primo ingresso e di idoneità al trattenimento (oltre che per l’assenza della nulla osta all’espulsione del PM ) , eccependo, infine, l'incompetenza del Giudice di Pace perché il trattenuto aveva manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale. 3.Occorre preliminarmente esaminare il secondo motivo di ricorso, che risulta fondato, rendendo superfluo l’esame del primo, da ritenersi assorbito. 3.1. Com’è noto, in virtù della nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. (introdotta dalla novella del 2012) non è più consentita l'impugnazione «per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio», ma soltanto «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti». Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la richiamata modifica normativa ha avuto l'effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). In particolare, la riformulazione appena richiamata deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 prel., come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è divenuta denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014). In altre parole, a seguito della riforma del 2012 è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020). A tali principi si è uniformata negli anni successivi la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte precisato che la violazione di legge, come sopra indicata, ove riconducibile alla violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., determina la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. (così Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass., Sez. L, Sentenza n. 27112 del 25/10/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020). Ricorre, dunque,il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020). Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice(Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018). Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). 3.2. Con speci fico riferimento al trattenimento del cittadino straniero, questa Corte ha, poi, precisato che si tratta di una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, operando negli stessi limiti anche il controllo giurisdizionale, perché non possono essere autorizzati trattenimenti o proroghe degli stessi non rigidamente ancorati a i limiti temporali e alle condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida deve accertare la specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, oltre alla loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio(cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6064 del 28/02/2019e Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 18748 del 23/09/2015; v. anche Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 610 del 11/01/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30178 del 31/10/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 6768 del 14/03/2025). Inoltre, in sede di convalida o di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), l'autorità giudiziaria deve controllare il rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, del trattenimento di un cittadino di un Paese terzo, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento in contraddittorio dinanzi a essa, e rilevare d'ufficio l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, anche ove non dedotto dall'interessato. Al fine di detto controllo è onere dell’Amministrazione fornire elementi idonei a dimostrare la legittimità della misura restrittiva applicata, mentre spetta all'interessato documentare le proprie deduzioni inerenti all'illegittimità della misura applicata e/o dei provvedimenti presupposti, pur se il giudice, a fronte di opposizioni circostanziate, ha comunque un obbligo di approfondimento istruttorio, anche officioso o relativo ad elementi non specificamente a lui devoluticome tema d'indagine, ma desumibili dal fascicolo, compatibilmente con i tempi ristretti della procedura(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1483 del 21/01/2025; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3843 del 15/02/2025). 3.3. Nel caso di specie il decreto di convalida del trattenimento risulta redatto mediante l’impiego di un modello prestampato, contrassegnato nella parte destinata ad evidenziare i presupposti dell’operato trattenimento, nella specie individuati nella necessità di disporre accertamenti supplementari relativi all’identità del cittadino stranieroe alla sua nazionalità, così come indicato dall’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo vigente ratione temporis, cui segue la dicitura: « sentito l’interessato come da separato verbale ; rilevato che il predetto straniero è privo di documenti di identificazione;ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Caltanissetta e che deve ritenersi allo stato infondata l’eccezione di incompetenza di questo Giudice formulata dal difensore, convalida i provvedimenti indicati in premessa». È pertanto evidente che il provvedimento impugnato non rende percepibile il fondamento della decisionein relazione a quanto oggetto di discussione nel corso dell’udienza di convalida, perché non reca argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento in ordine alle eccezioni sollevate dal difensoredel cittadino straniero, pure riportate nel verbale d’udienza, richiamatonel provvedimento, anche laddove è menzionatal’eccezione di incompetenza, che è respinta senza alcuna spiegazione in ordine ai motivi della ritenuta infondatezza, che è assertivamente affermata. 4. Il provvedimento impugnato va , conseguentemente, cassato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., essendo già decorso il termine perentorio entro il quale la convalida del trattenimento doveva essere disposta. 5.Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombente un’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del 26/03/2021). In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente – ai sensi del successivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio di cassazione – al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del 12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009). L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato. P.Q.M la Corte accoglie ilsecondo motivo di ricorso e, assorbito il p
Decreto Cassazione n. 32128/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris