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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1988

ECLI:EU:C:1988:315
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61987C0268 - IT Avviso legale importante | 61987C0268 Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 15 giugno 1988. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 268/87. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05151 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente,

[OSCURATO:PERSONA],

1 .

Con provvedimento di rinvio del 6 aprile 1987, la [OSCURATO:PERSONA] vi chiede di specificare la voce della tariffa doganale comune nella quale rientrano le pule di semi di soia triturati .

Si tratta di tegumenti, vale a dire di guaine - o pelli - che avvolgono il nocciolo pur distinguendosi dal baccello propriamente detto . 2 .

Durante la fase scritta e la fase orale è stato precisato che si usano due tecniche per separare le pule dai chicchi : una tecnica, più vecchia, che consente la separazione dopo l' estrazione di olio ( tail-end-dehulling ), e una tecnica moderna nella quale i gusci sono staccati prima dell' inizio del procedimento d' estrazione ( head-end-dehulling ). 3 .

Il giudice a quo prospetta quattro possibili classificazioni doganali per il prodotto in questione . 4 .

Anzitutto la sottovoce 23.02 B che riguarda le seguenti merci : "Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali o di legumi : A . (...).

B . di legumi", non mi pare applicabile nella fattispecie .

Infatti, i baccelli di soia non sono né chicchi né legumi con baccello . 5 .

Nemmeno la voce 23.07 pare idonea a comprendere le merci in questione poichè riguarda preparazioni melassate o zuccherate, caratteristiche alle quali non corrispondono le pule di soia . 6 .

Restano due sottovoci : 23.04 B e 23.06 B .

La prima contempla i "panelli, sanse di olive ed altri residui dell' estrazione degli olii vegetali, escluse le morchie ". 7 .

Il problema è se gli involucri della soia debbano considerarsi residui dell' estrazione .

A questo proposito si deve ritenere che questa espressione comprenda gli "scarti" dell' estrazione oppure il risultato specifico dell' estrazione dell' olio? 8 .

Propendo per la seconda alternativa : si deve considerare, con la Commissione, che sono compresi nella sottovoce 23.04 B solo i prodotti ottenuti dall' estrazione d' olio propriamente detta .

Al contrario i residui dell' intero processo di lavorazione dei chicchi di soia vanno esclusi dal campo d' applicazione di questa sottovoce .

D' altro canto nella sentenza Fancon ( 1 ) avete dichiarato a questo proposito che "il termine 'residuo' non può confondersi col termine di 'scarti' ". 9 .

Del resto, è escluso qualsiasi dubbio in caso d' impiego della tecnica detta "head-end-dehulling" poiché essa effettua la separazione prima dell' estrazione dell' olio .

Però nemmeno la tecnica del "tail-end-dehulling" si oppone a questa soluzione .

Comunque sia, come osserva la Commissione, le pule di soia esistono prima dell' estrazione dell' olio e una tecnica specifica deve essere applicata dopo l' estrazione per separare gli involucri .

Osservo quindi che vi è una chiarissima differenza tra queste ultime e i residui necessari dell' estrazione d' olio "prodotti" da questa operazione stessa, come i panelli o sanse di olive .

Osservo infine che gli involucri di soia potrebbero in teoria essere ottenuti a prescindere dall' estrazione dell' olio, cosa che non è possibile fare per i panelli . 10 .

Di conseguenza non è il caso, contrariamente a quanto sostiene l' attrice nella causa principale, di addentrarsi in complicate stime a seconda della tecnica usata : in ogni caso gli involucri di soia triturati non rientrano nella sottovoce 23.04 B . 11 .

Queste considerazioni mi inducono a proporvi di dichiarare che essi rientrano nella sottovoce 23.06 B che corrisponde a "prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali non nominati né compresi altrove : A . (...).

B . non nominati ". (*) Traduzione dal francese . ( 1 ) Sentenza 11 marzo 1982, causa 129/81, Racc . pag . 967, punto 14 della motivazione .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61987C0268 - IT Avviso legale importante | 61987C0268 Conclusioni dell'avvocato generale Darmon del 15 giugno 1988. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 268/87. raccolta della giurisprudenza 1988 pagina 05151 Conclusioni dell avvocato generale ++++ [OSCURATO:PERSONA] Presidente, [OSCURATO:PERSONA], 1 . Con provvedimento di rinvio del 6 aprile 1987, la [OSCURATO:PERSONA] vi chiede di specificare la voce della tariffa doganale comune nella quale rientrano le pule di semi di soia triturati . Si tratta di tegumenti, vale a dire di guaine - o pelli - che avvolgono il nocciolo pur distinguendosi dal baccello propriamente detto . 2 . Durante la fase scritta e la fase orale è stato precisato che si usano due tecniche per separare le pule dai chicchi : una tecnica, più vecchia, che consente la separazione dopo l' estrazione di olio ( tail-end-dehulling ), e una tecnica moderna nella quale i gusci sono staccati prima dell' inizio del procedimento d' estrazione ( head-end-dehulling ). 3 . Il giudice a quo prospetta quattro possibili classificazioni doganali per il prodotto in questione . 4 . Anzitutto la sottovoce 23.02 B che riguarda le seguenti merci : "Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali o di legumi : A . (...). B . di legumi", non mi pare applicabile nella fattispecie . Infatti, i baccelli di soia non sono né chicchi né legumi con baccello . 5 . Nemmeno la voce 23.07 pare idonea a comprendere le merci in questione poichè riguarda preparazioni melassate o zuccherate, caratteristiche alle quali non corrispondono le pule di soia . 6 . Restano due sottovoci : 23.04 B e 23.06 B . La prima contempla i "panelli, sanse di olive ed altri residui dell' estrazione degli olii vegetali, escluse le morchie ". 7 . Il problema è se gli involucri della soia debbano considerarsi residui dell' estrazione . A questo proposito si deve ritenere che questa espressione comprenda gli "scarti" dell' estrazione oppure il risultato specifico dell' estrazione dell' olio? 8 . Propendo per la seconda alternativa : si deve considerare, con la Commissione, che sono compresi nella sottovoce 23.04 B solo i prodotti ottenuti dall' estrazione d' olio propriamente detta . Al contrario i residui dell' intero processo di lavorazione dei chicchi di soia vanno esclusi dal campo d' applicazione di questa sottovoce . D' altro canto nella sentenza Fancon ( 1 ) avete dichiarato a questo proposito che "il termine 'residuo' non può confondersi col termine di 'scarti' ". 9 . Del resto, è escluso qualsiasi dubbio in caso d' impiego della tecnica detta "head-end-dehulling" poiché essa effettua la separazione prima dell' estrazione dell' olio . Però nemmeno la tecnica del "tail-end-dehulling" si oppone a questa soluzione . Comunque sia, come osserva la Commissione, le pule di soia esistono prima dell' estrazione dell' olio e una tecnica specifica deve essere applicata dopo l' estrazione per separare gli involucri . Osservo quindi che vi è una chiarissima differenza tra queste ultime e i residui necessari dell' estrazione d' olio "prodotti" da questa operazione stessa, come i panelli o sanse di olive . Osservo infine che gli involucri di soia potrebbero in teoria essere ottenuti a prescindere dall' estrazione dell' olio, cosa che non è possibile fare per i panelli . 10 . Di conseguenza non è il caso, contrariamente a quanto sostiene l' attrice nella causa principale, di addentrarsi in complicate stime a seconda della tecnica usata : in ogni caso gli involucri di soia triturati non rientrano nella sottovoce 23.04 B . 11 . Queste considerazioni mi inducono a proporvi di dichiarare che essi rientrano nella sottovoce 23.06 B che corrisponde a "prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali non nominati né compresi altrove : A . (...). B . non nominati ". (*) Traduzione dal francese . ( 1 ) Sentenza 11 marzo 1982, causa 129/81, Racc . pag . 967, punto 14 della motivazione .
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