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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 38649/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/01/2023 del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di promozione e organizzazione dell'associazione mafiosa armata "cosa nostra".Il G.i.p. dello stesso Tribunale, riconosciuta la gravità indiziaria per il reato contestato, aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari per effetto del cosiddetto tempo silente dal fatto.

2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di due motivi.

2.1. Vizio motivazionale con travisamento degli elementi probatori raccolti nella fase delle indagini.

In primo luogo, il Tribunale non ha considerato che dalle intercettazioni non risulta che Milazzo fosse a conoscenza della disponibilità dell'arma rinvenuta nel territorio di pertinenza dei Lipari nell'aprile 2021, circostanza non emergente neppure dalla informativa finale della polizia giudiziaria, cosicché il "tempo silente" risale al settembre 2019, come già ritenuto dal G.i.p.

In secondo luogo, erroneamente l'ordinanza ha qualificato come "neutro" il dato consistente nella mancanza di interventi a sostegno del latitante [OSCURATO:PERSONA], nascosto a breve distanza, del quale il ricorrente nulla sapeva.

Il Tribunale, inoltre, ha evocato una "progressione criminale del prevenuto" quando invece Milazzo ha frequentato e collaborato con i vertici di "cosa nostra" solo fino al 1999 ed in tale anno fu condannato.

2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale là dove il Tribunale ha affermato che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è contrastata da dati di segno contrario, svalutando la circostanza che le indagini non hanno evidenziato condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità dopo il settembre 2019.

Questo dato, unitamente al decorso del tempo, avrebbe permesso di superare la presunzione del pericolo di recidiva, di fatto ritenuta assoluta.

La motivazione non è adeguata neppure in ordine alla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari che consente l'applicazione della misura della custodia in carcere anche per soggetti ultrasettantenni; non sono state poi indicate le ragioni per le quali si è ritenuta che la pericolosità non fosse contrastabile con una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati, non consentiti o generici, non sussistendo alcuna violazione di legge né il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).

2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178).

Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 17651 del 28/03/2023, Simone, non mass.).

Nel caso di specie, in tema di gravità indiziaria, il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di una ricostruzione molto precisa e dettagliata della vicenda contenuta nell'ampia ordinanza impugnata.

Il Tribunale, confermando sul punto le valutazioni del primo giudice, ha richiamato le risultanze delle conversazioni intercettate, inerenti alla vicenda dei danneggiamenti patiti da [OSCURATO:PERSONA] e ai propositi di ritorsione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiaramente indicative della "dinamica di controllo del territorio" in cui si è inserito l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], sollecitato dallo stesso Lipari, coerentemente con "lo statuto costitutivo di cosa nostra - quale emerso dai procedimenti in materia e dalla messe di sentenze irrevocabili al riguardo - che trasforma ogni ambito relazionale del sodale in una tematica di rilievo per l'associazione mafiosa di appartenenza" (pag. 11).

L'ordinanza ha rimarcato che dette risultanze sono per lo più "affidate alle 'ammissioni stragiudiziali' dello stesso prevenuto nel corso delle conversazioni intercettate", dimostrative del "riconoscimento di un fascio di indicazioni precise e gravemente convergenti nel senso dell'effettivo esercizio da parte del Milazzo di un ruolo verticistico nella compagine mafiosa di Salaparuta, indiscusso all'interno da parte dei sodali e riconosciuto anche all'esterno" (pagg. 13-14).

Il ricorso è generico sul punto perché non si confronta con questa valutazione, dovendosi anche ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.

U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650).

La difesa ha nella sostanza invocato l'estraneità di Milazzo alla detenzione delle armi occultate nelle proprietà dei Lipari, sequestrate il 29 aprile 2021.

Con logica motivazione il Tribunale ha censurato la decisione del G.i.p. di non considerare il rinvenimento e il sequestro delle armi a disposizione del sodalizio mafioso, oggetto di separato procedimento, che proietta "l'operatività criminale dell'associazione mafiosa almeno fino a quella data, mediante l'accertata realizzazione ad opera dei sodali di un reato fine che attiene, per così dire, all"in sé' di ogni articolazione di cosa nostra, ossia alla sua dotazione armata" (pag. 15).

Nel ricorso si è sostenuto che Milazzo non fosse a conoscenza della detenzione delle armi da parte dei Lipari, deduzione apodittica e comunque di per sé non decisiva, considerato che, stante la natura oggettiva della circostanza, è sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero lo ignori per colpa, in ragione del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. (ex plurimis v.

Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254).

3. Il rinvenimento delle armi è stato con fondamento valorizzato dal Tribunale anche in tema di esigenze cautelari, in quanto "vale ad esprimere, in termini di concretezza e attualità, il surplus di pericolosità insito nell'oggettiva struttura ed organizzazione militare della consorteria" (pag. 15), facendo perdere di rilievo il tema del "tempo silente" richiamato dal G.i.p. in forza di una non corretta retrodatazione della cessazione della permanenza (indicata nel capo d'imputazione nell'aprile 2021) al settembre del 2019.

Va escluso, dunque, che fra i fatti contestati e l'emissione della misura sia intercorso un "considerevole lasso di tempo", in presenza del quale soltanto - secondo una parte della giurisprudenza di legittimità - il giudice, pur in presenza della presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'esistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale.

Il Tribunale, pertanto, ha richiamato il principio secondo il quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316).

L'ordinanza ha specificamente e ampiamente motivato (pagg. 16-17) anche in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che legittimano l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di persona ultrasettantenne.

La inadeguatezza della motivazione sul punto, dedotta dal ricorrente, non è uno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito.

Il Tribunale ha richiamato anche la costante giurisprudenza di questa Corte che evidenzia il diverso grado di pericolo che distingue le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza da quelle ordinarie, facendo riferimento a un giudizio di «sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nell'art. 274 c.p.p., lett. c)» (così Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828-02, in motivazione; conformi: Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, Bacalanovic, Rv. 233026).

Ritiene il Collegio che l'aggettivazione («sostanziale certezza») abbia un rilevante significato, considerato che si tratta pur sempre di esprimere giudizi prognostici che riguardano future condotte umane.Si consideri che, in tema di "certezza processuale", persino la condanna dell'imputato presuppone che il reato possa essere attribuito allo stesso "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299).

4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 27/01/2023 del TRIBUNALE DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCCOMELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 gennaio 2023 il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava ex art. 310 cod. proc. pen. la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di promozione e organizzazione dell'associazione mafiosa armata "cosa nostra".Il G.i.p. dello stesso Tribunale, riconosciuta la gravità indiziaria per il reato contestato, aveva escluso la sussistenza delle esigenze cautelari per effetto del cosiddetto tempo silente dal fatto. 2. Ha proposto ricorso l'indagato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di due motivi. 2.1. Vizio motivazionale con travisamento degli elementi probatori raccolti nella fase delle indagini. In primo luogo, il Tribunale non ha considerato che dalle intercettazioni non risulta che Milazzo fosse a conoscenza della disponibilità dell'arma rinvenuta nel territorio di pertinenza dei Lipari nell'aprile 2021, circostanza non emergente neppure dalla informativa finale della polizia giudiziaria, cosicché il "tempo silente" risale al settembre 2019, come già ritenuto dal G.i.p. In secondo luogo, erroneamente l'ordinanza ha qualificato come "neutro" il dato consistente nella mancanza di interventi a sostegno del latitante [OSCURATO:PERSONA], nascosto a breve distanza, del quale il ricorrente nulla sapeva. Il Tribunale, inoltre, ha evocato una "progressione criminale del prevenuto" quando invece Milazzo ha frequentato e collaborato con i vertici di "cosa nostra" solo fino al 1999 ed in tale anno fu condannato. 2.2. Violazione di legge e vizio motivazionale là dove il Tribunale ha affermato che la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non è contrastata da dati di segno contrario, svalutando la circostanza che le indagini non hanno evidenziato condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità dopo il settembre 2019. Questo dato, unitamente al decorso del tempo, avrebbe permesso di superare la presunzione del pericolo di recidiva, di fatto ritenuta assoluta. La motivazione non è adeguata neppure in ordine alla eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari che consente l'applicazione della misura della custodia in carcere anche per soggetti ultrasettantenni; non sono state poi indicate le ragioni per le quali si è ritenuta che la pericolosità non fosse contrastabile con una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato perché proposto con motivi infondati, non consentiti o generici, non sussistendo alcuna violazione di legge né il vizio motivazionale denunciato dal ricorrente, peraltro cumulativamente, in contrasto con il principio ribadito di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo il quale «i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Per tali ragioni la censura alternativa ed indifferenziata di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risulta priva della necessaria specificità» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). 2. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Si è efficacemente affermato che «il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate» (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 nonché, da ultimo, Sez. 4, n. 17651 del 28/03/2023, Simone, non mass.). Nel caso di specie, in tema di gravità indiziaria, il ricorrente ha offerto una lettura alternativa degli elementi probatori, proponendo non consentite doglianze di natura fattuale, a fronte di una ricostruzione molto precisa e dettagliata della vicenda contenuta nell'ampia ordinanza impugnata. Il Tribunale, confermando sul punto le valutazioni del primo giudice, ha richiamato le risultanze delle conversazioni intercettate, inerenti alla vicenda dei danneggiamenti patiti da [OSCURATO:PERSONA] e ai propositi di ritorsione di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiaramente indicative della "dinamica di controllo del territorio" in cui si è inserito l'intervento di [OSCURATO:PERSONA], sollecitato dallo stesso Lipari, coerentemente con "lo statuto costitutivo di cosa nostra - quale emerso dai procedimenti in materia e dalla messe di sentenze irrevocabili al riguardo - che trasforma ogni ambito relazionale del sodale in una tematica di rilievo per l'associazione mafiosa di appartenenza" (pag. 11). L'ordinanza ha rimarcato che dette risultanze sono per lo più "affidate alle 'ammissioni stragiudiziali' dello stesso prevenuto nel corso delle conversazioni intercettate", dimostrative del "riconoscimento di un fascio di indicazioni precise e gravemente convergenti nel senso dell'effettivo esercizio da parte del Milazzo di un ruolo verticistico nella compagine mafiosa di Salaparuta, indiscusso all'interno da parte dei sodali e riconosciuto anche all'esterno" (pagg. 13-14). Il ricorso è generico sul punto perché non si confronta con questa valutazione, dovendosi anche ricordare che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650). La difesa ha nella sostanza invocato l'estraneità di Milazzo alla detenzione delle armi occultate nelle proprietà dei Lipari, sequestrate il 29 aprile 2021. Con logica motivazione il Tribunale ha censurato la decisione del G.i.p. di non considerare il rinvenimento e il sequestro delle armi a disposizione del sodalizio mafioso, oggetto di separato procedimento, che proietta "l'operatività criminale dell'associazione mafiosa almeno fino a quella data, mediante l'accertata realizzazione ad opera dei sodali di un reato fine che attiene, per così dire, all"in sé' di ogni articolazione di cosa nostra, ossia alla sua dotazione armata" (pag. 15). Nel ricorso si è sostenuto che Milazzo non fosse a conoscenza della detenzione delle armi da parte dei Lipari, deduzione apodittica e comunque di per sé non decisiva, considerato che, stante la natura oggettiva della circostanza, è sufficiente che il gruppo o i singoli aderenti abbiano la disponibilità di armi, per il conseguimento dei fini del sodalizio, perché detta aggravante sia configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati ovvero lo ignori per colpa, in ragione del disposto dell'art. 59, secondo comma, cod. pen. (ex plurimis v. Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010; Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254). 3. Il rinvenimento delle armi è stato con fondamento valorizzato dal Tribunale anche in tema di esigenze cautelari, in quanto "vale ad esprimere, in termini di concretezza e attualità, il surplus di pericolosità insito nell'oggettiva struttura ed organizzazione militare della consorteria" (pag. 15), facendo perdere di rilievo il tema del "tempo silente" richiamato dal G.i.p. in forza di una non corretta retrodatazione della cessazione della permanenza (indicata nel capo d'imputazione nell'aprile 2021) al settembre del 2019. Va escluso, dunque, che fra i fatti contestati e l'emissione della misura sia intercorso un "considerevole lasso di tempo", in presenza del quale soltanto - secondo una parte della giurisprudenza di legittimità - il giudice, pur in presenza della presunzione relativa, ha l'obbligo di motivare puntualmente in ordine all'esistenza e attualità delle esigenze cautelari, anche nel caso in cui, trattandosi di reati associativi o di delitto aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen., non risulti la dissociazione dell'indagato dal sodalizio criminale. Il Tribunale, pertanto, ha richiamato il principio secondo il quale la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, del codice di rito, detta presunzione, salvo prova contraria, fa ritenere sussistenti i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004; Sez. 5, n. 4321 del 18/12/2020, dep. 2021, Morabito, Rv. 280452; Sez. 5, n. 33139 del 28/09/2020, Manzari, Rv. 280450; Sez. 1, n. 24135 del 10/05/2019, Castorina, Rv. 276193; Sez. 1, n. 23113 del 19/10/2018, dep. 2019, Fotia, Rv. 276316). L'ordinanza ha specificamente e ampiamente motivato (pagg. 16-17) anche in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che legittimano l'applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di persona ultrasettantenne. La inadeguatezza della motivazione sul punto, dedotta dal ricorrente, non è uno dei vizi denunciabili ex art. 606, comma 1, lett. e), del codice di rito. Il Tribunale ha richiamato anche la costante giurisprudenza di questa Corte che evidenzia il diverso grado di pericolo che distingue le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza da quelle ordinarie, facendo riferimento a un giudizio di «sostanziale certezza che l'indagato, se sottoposto a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti tra quelli indicati nell'art. 274 c.p.p., lett. c)» (così Sez. 3, n. 23015 del 21/05/2020, Franceschini, Rv. 279828-02, in motivazione; conformi: Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, dep. 2006, Bacalanovic, Rv. 233026). Ritiene il Collegio che l'aggettivazione («sostanziale certezza») abbia un rilevante significato, considerato che si tratta pur sempre di esprimere giudizi prognostici che riguardano future condotte umane.Si consideri che, in tema di "certezza processuale", persino la condanna dell'imputato presuppone che il reato possa essere attribuito allo stesso "al di là di ogni ragionevole dubbio" (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 5, n. 1282 del 12/11/2018, dep. 2019, Segreto, Rv. 275299; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358; Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Albano, Rv. 270299). 4. Al rigetto della impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 38649/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris