CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato perché in palese contrasto con il dato normativo (Sez. 2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv. 287897 - 01: nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", vigente dall'i luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen.); considerato che il secondo motivo, sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, vista la congrua motivazione incentrata sull'abitualità della condotta (pluralità dei precedenti per reati contro il patrimonio, pag. 3); valutato che il terzo motivo presuppone una diversa lettura dei dati processuali, in contrasto con i principi ordinamentali che non consentono alla Corte di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella dei giudici di merito, né di saggiare la tenuta logica della pronuncia impugnata mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento (si veda, in particolare, pag. 2) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; ritenuto che il quarto motivo, sull'entità della pena, è manifestamente infondato perché, secondo consolidata giurisprudenza, la graduazione della pena, in relazione a tutti gli aspetti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; osservato che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (cfr. pag. 3); ritenuto, pertanto, che il ricorso - al pari della memoria, dal contenuto ripetitivo - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.