Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 38039/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 13/01/2023, che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha applicato al ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di dimora, a seguito di scarcerazione per decorrenza termini, in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 12-quinques,

I. n. 356 del 1992.

1. Il ricorrente deduce «la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 307 c.p.p. dell'ordinanza impugnata: erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prognosi sul pericolo di reiterazione del reato, priva di ogni concretezza e riferimento all'attualità».

Premesso che un primo provvedimento applicativo della misura non custodiale - all'atto della scarcerazione per decorrenza termini - era stato revocato dalla stessa Corte di appello in assenza della richiesta del P.G., si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo poi applicato la misura in presenza di successiva richiesta del pubblico ministero, avesse fatto riferimento, in punto di esigenze cautelari, all'epoca di adozione della prima ordinanza, poi revocata, così richiamando un perimetro valutativo che invece di essere circoscritto al nuovo provvedimento adottato, era ormai perento.

Si sostiene, poi, che dall'assenza di contestualità tra la scarcerazione per decorrenza termini e l'applicazione della misura (avvenuta ad oltre due mesi di distanza), ne consegue che ogni successiva domanda cautelare può essere presentata solo alla luce di nuove e comprovate esigenze cautelari diverse da quelle inziali, per come affermato da orientamenti della Corte di legittimità (sentenze n. 15598/2013 e n. 3035/2005).

In ogni caso, anche a non condividere tale indirizzo interpretativo, mancava nell'ordinanza impugnata ogni valutazione in concreto della permanenza delle esigenze cautelari.

Al riguardo, si evidenzia, infine, come in relazione a detto giudizio assumesse rilievo favorevole al ricorrente il fatto di avere comunque scontato in custodia cautelare più della metà della pena inflitta dal giudice del merito (nove anni di reclusione in appello, con sentenza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione), da valutarsi nella sua effettiva estensione tenendo conto anche della liberazione anticipata che avrebbe dovuto riconoscersi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Ritiene il Collegio che il Tribunale, nel rigettare l'appello, abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto ormai consolidato enunciato dalla recente giurisprudenza di legittimità - che ha superato quello più datato citato dal ricorrente - a mente del qual in tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive «solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare», va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva (Sez. 3, n. 16053 del 26/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27539; in termini Sez. 4, n. 25577 del 15/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, pag. 4; Sez. 1, n. 43876 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Crupi, in motivazione, pag. 2; Sez. 2, n. 22496 del 3/03/2021, Yang, in motivazione, pag. 4; Sez. 2, del 4/07/2019, Pannofino, in motivazione, pag. 2).

2. Inoltre, a corredo dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha, per un verso, richiamato la pendenza di altro procedimento per il delitto di intestazione fittizia che l'imputato avrebbe commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio di stampo 'ndranghetista, la cui partecipazione gli viene contestata nell'odierno procedimento e posta a fondamento del titolo cautelare e, per altro, l'assenza di elementi di recisione con la cosca e gli ambienti criminali in cui sono maturati i fatti oggetto del presente procedimento, in ossequio all'orientamento della Corte di legittimità secondo cui lo stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Rv. 261272 - 01; Sez. 2, n. 8461 del 2471/2017, Rv. 269121 -01; Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661 - 02).

Con la conseguenza che il profilo della valenza del "presofferto" non assume decisivo rilievo, tenuto conto dell'entità della misura della pena ancora da scontare e dell'irrilevanza, a detti fine, dell'applicazione di istituti che attengono alla fase successiva dell'esecuzione della pena, non scrutinabili in questa sede.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] la quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna del 13/01/2023, che ha rigettato l'appello avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bologna ha applicato al ricorrente la misura cautelare dell'obbligo di dimora, a seguito di scarcerazione per decorrenza termini, in ordine ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 12-quinques, I. n. 356 del 1992. 1. Il ricorrente deduce «la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 307 c.p.p. dell'ordinanza impugnata: erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale, nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla prognosi sul pericolo di reiterazione del reato, priva di ogni concretezza e riferimento all'attualità». Premesso che un primo provvedimento applicativo della misura non custodiale - all'atto della scarcerazione per decorrenza termini - era stato revocato dalla stessa Corte di appello in assenza della richiesta del P.G., si lamenta che la Corte territoriale, pur avendo poi applicato la misura in presenza di successiva richiesta del pubblico ministero, avesse fatto riferimento, in punto di esigenze cautelari, all'epoca di adozione della prima ordinanza, poi revocata, così richiamando un perimetro valutativo che invece di essere circoscritto al nuovo provvedimento adottato, era ormai perento. Si sostiene, poi, che dall'assenza di contestualità tra la scarcerazione per decorrenza termini e l'applicazione della misura (avvenuta ad oltre due mesi di distanza), ne consegue che ogni successiva domanda cautelare può essere presentata solo alla luce di nuove e comprovate esigenze cautelari diverse da quelle inziali, per come affermato da orientamenti della Corte di legittimità (sentenze n. 15598/2013 e n. 3035/2005). In ogni caso, anche a non condividere tale indirizzo interpretativo, mancava nell'ordinanza impugnata ogni valutazione in concreto della permanenza delle esigenze cautelari. Al riguardo, si evidenzia, infine, come in relazione a detto giudizio assumesse rilievo favorevole al ricorrente il fatto di avere comunque scontato in custodia cautelare più della metà della pena inflitta dal giudice del merito (nove anni di reclusione in appello, con sentenza annullata con rinvio dalla Corte di cassazione), da valutarsi nella sua effettiva estensione tenendo conto anche della liberazione anticipata che avrebbe dovuto riconoscersi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Ritiene il Collegio che il Tribunale, nel rigettare l'appello, abbia fatto corretta applicazione del principio di diritto ormai consolidato enunciato dalla recente giurisprudenza di legittimità - che ha superato quello più datato citato dal ricorrente - a mente del qual in tema di applicazione di altre misure cautelari nei confronti dell'indagato scarcerato per decorrenza dei termini, l'inciso contenuto nell'art. 307, comma 1, cod. proc. pen., che consente l'adozione di misure sostitutive «solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare», va interpretato nel senso di ricomprendere tanto l'ipotesi della permanenza, in tutto o in parte, delle originarie esigenze cautelari, quanto quella della sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o anche in epoca successiva (Sez. 3, n. 16053 del 26/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27539; in termini Sez. 4, n. 25577 del 15/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione, pag. 4; Sez. 1, n. 43876 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Crupi, in motivazione, pag. 2; Sez. 2, n. 22496 del 3/03/2021, Yang, in motivazione, pag. 4; Sez. 2, del 4/07/2019, Pannofino, in motivazione, pag. 2). 2. Inoltre, a corredo dell'attualità delle esigenze cautelari, il Tribunale ha, per un verso, richiamato la pendenza di altro procedimento per il delitto di intestazione fittizia che l'imputato avrebbe commesso al fine di agevolare l'attività del sodalizio di stampo 'ndranghetista, la cui partecipazione gli viene contestata nell'odierno procedimento e posta a fondamento del titolo cautelare e, per altro, l'assenza di elementi di recisione con la cosca e gli ambienti criminali in cui sono maturati i fatti oggetto del presente procedimento, in ossequio all'orientamento della Corte di legittimità secondo cui lo stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso, oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (Sez. 1, n. 46103 del 7/10/2014, Rv. 261272 - 01; Sez. 2, n. 8461 del 2471/2017, Rv. 269121 -01; Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Rv. 282661 - 02). Con la conseguenza che il profilo della valenza del "presofferto" non assume decisivo rilievo, tenuto conto dell'entità della misura della pena ancora da scontare e dell'irrilevanza, a detti fine, dell'applicazione di istituti che attengono alla fase successiva dell'esecuzione della pena, non scrutinabili in questa sede. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
Sentenza Cassazione n. 38039/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris