CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 05258/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 10485-2025proposto da: C.M.O.S.R.L., difesa dapprima da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorsoe poi, in sostituzione di quest’ultimo,anche dagli AvvocatiFRANCESCO FIMMANÒ e [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].R.L., difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C . M . O . S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimati - avverso il DECRETO N. 864 /2025 del la CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI,depositato il 7 / 4 /2025 ; Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 29/1/2026; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA],con decreto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettando l ’ opposizione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , ha omologato il concordato preventivo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 1.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto reclamo nei confronti di tale decreto , lamenta ndo , tra l ’ altro, che “ la presunta maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria è stata valutata senza tenere conto che, al momento in cui è stata predisposta la relazione del professionista ex art. 161 R.D. n° 267/1942, la C.M.O. non aveva ancora ottenuto l’accreditamento presso il [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA], conseguito solo successivamente, e quindi senza tenere conto del valore che, in caso di alternativa liquidatoria, avrebbe avuto tale ramo di medicina nucleare sia in termini di complesso di beni materiali sia in termini di beni immateriali (accreditamento ed avviamento)”. 1.3. La [OSCURATO:SOCIETA]. ed i commissari giudiziali della procedura di concordato preventivohanno resistito al reclamo. 1.4. Laprocura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Napoli, nelle conclusioni depositate, ha c hie st o l’accoglimento del reclamo. 1.5. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha accolto il reclamo ed ha, quindi, revocato il decreto di omologazione impugnato. 1.6. La corte, in particolare, ha rilevato che: - la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva conseguito dal servizio sanitario regionale l’accreditamento per l’erogazione di “prestazioni di medicina Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 nucleare” solo nel mese di marzo 2023 e, dunque, in epoca successiva alla formulazione (in data 30/3/2022) della domanda di ammissione alconcordato nonché al deposito del piano e della proposta; - n ella valutazione dell ’ avviamento e della maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, effettuata nella relazione di cui all’art. 161 l.fall., non si era, dunque,tenuto conto di tale nuovo accreditamento, risalendo la relazione del professionista al 27/10/2022; - il tribunale, dal suo canto, aveva ritenuto che non a ndava nemmeno disposto un aggiornamento di tale relazione sia perché “la frazione temporale (febbraio 2024 ad oggi) in cui la società ha ripreso a erogare quel servizio è a tal punto breve (inferiore anche all’anno) da non consentire anche in questo caso di addivenire a stime concrete e realistiche”, sia perché “l’ipotetica cessione aziendale in funzionamento è uno scenario, sì, concretizzabile, ma non necessariamente realizzabile”; - il tribunale, sul punto, aveva ritenuto che: a) “u n potenziale acquirente dovrebbe trovare convenienza all’acquisto di un complesso aziendale rispettoalla ipotesi di costituire un ente ex novo, dotato di macchinari inevitabilmente ancor più all’avanguardia”; b) “la convenienza risiederebbe sicuramente nell’acquisizione di branche accreditate (che garantiscono un fatturato secondo i tetti di spesa fissati dalle ASL), atteso che le attività svolte in regime privato sono più facilmente impiantabili entrando immediatamente in un regime di libera concorrenza (anzitutto, con il servizio sanitario e con le strutture convenzionate, che erogano prestazioni anche in esenzione, e, quindi, con le strutture che operano anche in regime privato, che erogano prestazioni applicando una tariffa piena)”; c) “ma è possibile anche che non sia disposto a pagare un “plusvalore” per attività svolte in regime privato attesa: i) l’incertezza circa il Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 numero delle prestazioni (che dipendono dai tetti di spesa attribuiti ai potenziali concorrenti); ii) la possibilità di acquistare autonomamente le attrezzature e avviare l’attività; iii) la natura incerta del valore dell’accreditamento della medic(in)a nucleare per via dell’andamento altalenante di tale business registrato nel corso degli anni da tale società”. 1.7. La corte d’appello ha, per contro, ritenuto che tali affermazioni fossero “ del tutto astratte ” , in quanto “ basate su mere ipotesi”, come quella di una “ cessione aziendale in funzionamento” e quella che “ un potenziale acquirente del complesso aziendale” “non sia disposto” “a pagare un plusvalore per attività svolte in regime privato”. 1.8. La “realtà delle cose”, ha proseguito la corte, era , invece,che: - “ il sopraggiunto accreditamento presso il [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] ha sicuramente comportato un aumento del valore dell’azienda ed una sua maggiore appetibilità per l’ipotesi che la si metta in vendita in sede liquidatoria”; - “ di tutto questo non s (i) … può non tenere concretamente conto in sede di valutazione della presunta maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto alla alternativa liquidatoria, fornendo una stima attendibile e basata su dati tecnici (e non su mere illazioni) dell’aumento di valore che comporta per l’azienda e per il suo avviamento questo nuovo accreditamento, relativo ad un ramo di assoluto rilievo”. 1.9. La corte d’appello ha, quindi, accolto il reclamo ed ha, per l’effetto, revocato il decreto di omologazione, restituendo gli atti al tribunale “per la prosecuzione del giudizio”. 2.1. La [OSCURATO:SOCIETA]., con ricorso notificato il 7/5/2025, dopo aver, tra l’altro, evidenziato che: -in sede di adunanza dei creditori e nei venti giorni successivi alla chiusura del relativo Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 verbale, la maggioranza prescritta dal testo dell’art. 177 l.fall. non era stataraggiunta; - in particolare, come evidenziato nella relazione sui voti espressi dai creditori, depositata dai commissari giudiziali in data 16/9/2024, la proposta di concordato formulata dalla società, pur avendo raggiunto la maggioranza per numero di classi (cinque su nove), non aveva conseguito la maggioranza sul totale dei creditori ammessi al voto; -con istanza del 19/9/2024, la ricorrente aveva chiesto al tribunale di procedereall’omologazione coattiva della proposta concordataria, ritenendo sussistenti le condizioni di cui all’art. 180, comma 4°, l. fall. (c.d. cram-down fiscale e previdenziale); - il tribunale, con decreto del 17/10/2024, aveva conseguentemente aperto il giudizio di omologazione; - il 6/12/2024, avevano depositato atti di opposizione l’Agenzia delle entrate, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto della corte d’appello. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso. 2.3. Sono rimati intimati i commissari giudiziali della procedura di concordato preventivo di [OSCURATO:SOCIETA]., la procura generale della Repubblica presso lacorte d’appello di Napoli, la procura della Repubblica presso il tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] spv s.r.l., e l’Agenzia delle entrate. 2.4. La società ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è ammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, ritenuto cheil decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1°, l. fall., non è definitivo e, dunque, soggetto a ricorso straordinario per cassazione a norma dell ’ art. 111, comma 7°, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo (Cass. SU n. 27073 del 2016). 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 24 Cost., dell’art. 196-quater disp.att. c.p.c. e dell’art. 127-terc.p.c., in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c. , ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha dato espresso rilievoal parere, depositato in forma cartacea l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con il quale l a p rocura g enerale della Repubblica presso la corte d’appello di Napoli ave va chiesto l’accoglimento del reclamo, omettendo, tuttavia, di considerare che: - di tale parere non vi era e non vi è alcuna traccia nel fascicolo telematico del procedimento; - t ale atto è , dunque, nullo in quanto depositato in violazione dell’art. 196-quater disp.att. c.p.c., a norma del quale tutti gli atti, compresi quelli del pubblico ministero, devono essere depositati in forma telematica; - tale nullità, grave e in sanata , ha, a sua volta, provocato la nullità de i successivi atti de l procedimento e , quindi, del decreto che lo ha concluso , che ha, infatti, espressamente tenuto conto dell’indicato parere, in violazione del principio del contraddittorio, cuiil diritto di difesa si associa. 4.2. Il motivo è infondato. L a nullità di un atto processuale, infatti, come si evince dall’art. 159, comma 1°, c.p.c., si estende a quello successivo (e, in ipotesi, a quello che definisce il giudizio) soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia dipendente dall’atto nullo, nel senso che il primo atto sia non Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 solo cronologicamente anteriore all ’ altro , ma anche giuridicamente indispensabile per il compimento di quello successivo. 4.3. La pronuncia del giudice che definisce il giudizio , invece,non dipende sul piano giuridico dal compimento d ell ’ atto precedente (in ipotesi nullo) con il quale lo stesso giudice abbia dato atto del deposito di una memoria di parte (inutilizzabile perchénon depositata nelle forme a tal fine imposte dalla legge). 4.4. Intal caso, può configurarsi al più un ’ ingiustizia nel merito (che, invece, nel caso in esame, non risulta neppure prospettata) deldecreto decisorio impugnato in quanto fondato su una valutazione di fatto condizionata da un precedente atto, come l’indicata memoria del pubblico ministero, (in ipotesi) nullo. 4.5. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui l a corte d’appello ha ritenuto che, n ella valutazione dell’avviamento e della maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, effettuata nella relazione prevista dall’art. 161 l.fall., non si eratenuto conto del nuovo accreditamento conseguito dalla società proponente, omettendo, tuttavia, di considerare che: - tale sopravvenuto accreditamento per la medicina nucleare era stato, in realtà, espressamente trattato nella r elazione di attestazione integrativa ex art. 161, comma 3° , l.fall. alla modifica di proposta concordataria del 15/12/2023; - tale relazione integrativa, infatti, come dedotto dalla proponente nella memoria di costituzione in sede di reclamo, aveva riferito e asseverato il fatto che la societàaveva espressamente messo a Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 disposizione del ceto creditorio “i maggiori flussi di cassa che deriveranno dall’accreditamento della branca di medicina nucleare (prestazioni PET/TC)” “ad incremento della soddisfazione attualmente prevista”; -il tribunale, del resto, nel decreto di omologazione, aveva espressamente tenuto conto della “sopravvenuta circostanza oggetto di contestazione”, lì dove, in particolare,nell’affermare la convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa liquidatoria, ha rilevato come “ i l confronto fra i due scenari, alla luce delle evidenti incertezze che emergono nell’analisi della soluzione liquidatoria, non può dunque ritenersi omogeneo o comunque in grado di far ritenere che la seconda opzione conduca senz’altro a risultati più convenienti per i creditori vieppiù in considerazione della clausola del piano che prevede la destinazione ai creditori dei maggiori flussi finanziari derivanti dalla medicina nucleare”; - i commissari giudiziali, a loro volta, nella relazione ex art. 172 l.fall. del 12/7/2023 e in quella successiva, redatta a integrazione della prima, depositata il 12/1/2024, hanno affermato che“il raffronto tra l’utilità promessa ai creditori nella proposta di concordato in continuità e quella ritraibile nello scenario comparativo mostra (alla luce dell’accreditamento della medicina nucleare) la netta convenienza della soluzione concordata” sul rilievo, tra l’altro, che “ … nelle more della presente procedura, nel mese di marzo dell’anno 2023, la società ha ottenuto l’accreditamento regionale per la branca di medicina nucleare, cui èseguita nel mese di febbraio dell’anno 2024 la stipulazione del contratto con l’Asl per la regolamentazione della erogazione delle prestazioni in regime convenzionato, e che il flussiderivanti da tale attività, secondo quanto previsto dal piano, verranno destinati ai creditori”. Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 4.6. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 180, comma4°, l.fall. e dell’art. 161, comma 3° , l.fall. , in relazione all ’ art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello, a mezzo di una “valutazione generale e generica, che non è prescritta dall’art. 180 l.fall. quale condizione per l’omologa del concordato” “in assenza del voto determinante dei creditori fiscali e previdenziali”, ha ritenuto che il tribunale, nella valutazione della maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, non aveva tenuto conto delsopraggiunto accreditamento conseguito dalla società proponente, omettendo, tuttavia, di considerare: - la relazione di attestazione integrativa ex art. 161, comma 3° , l.fall. alla modifica dellaproposta concordataria del 15/12/ 2023, aveva espressamente riferito e asseverato che i “maggiori flussi di cassa che deriveranno dall’accreditamento della branca di medicina nucleare (prestazioni PET/TC)” saranno“integralmente mess(i) a disposizione del ceto creditorio ad incremento della soddisfazione attualmente prevista”;- la convenienza del piano concordatario, rispetto all’alternativo scenario liquidatorio, con l’espressa considerazione anche del sopravvenuto accreditamento per la medicina nucleare, era stata , inoltre, affermata, per tutti i creditori, ivi compresi quelli fiscali e previdenziali, dai commissari giudiziali nella relazione ex art.172 l.fall. del 12/7/2023 e in quella redatta a integrazione della prima in data 12 /1/ 2024 ; - la convenienza del piano concordatario, rispetto all’alternativo scenario liquidatorio (con espressa considerazione anche del sopravvenuto accreditamento per la medicina nucleare), era stata , infine, affermata, per tutti i creditori, con analitica ed espressa valutazione di quelli fiscali e previdenziali, dal decreto di Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 omologazione pronunciato dal t ribunale ; - il tribunale, in particolare, aveva ritenuto che“l’ipotetica cessione aziendale in funzionamento è uno scenario, sì, concretizzabile, ma non necessariamente realizzabile”, posto che “u n potenziale acquirente dovrebbe trovare convenienza all’acquisto di un complesso aziendale rispetto alla ipotesi di costituire un ente ex novo, dotato di macchinari inevitabilmente ancor più all’avanguardia”, e che “ la c onvenienza risiederebbe sicuramente nell’acquisizione di branche accreditate (che garantiscono un fatturato secondo i tetti di spesa fissati dalle ASL), atteso che le attività svolte in regime privato sono più facilmente impiantabili entrando immediatamente in un regime di libera concorrenza (anzitutto, con il servizio sanitario e con le strutture convenzionate, che erogano prestazioni anche in esenzione, e, quindi, con le strutture che operano anche in regime privato, che erogano prestazioni applicando una tariffa piena)”, “ma è possibile anche che non sia disposto a pagare un plusvalore per attività svolte in regime privato attesa: i) l’incertezza circa il numero delle prestazioni (che dipendono dai tetti di spesa attribuiti ai potenziali concorrenti); ii) la possibilità di acquistare autonomamente le attrezzature e avviare l’attività; iii) la natura incerta del valore dell’accreditamento della medic(in)a nucleare per via dell’andamento altalenante di tale business registrato nel corso degli anni da tale società”; - il tribunale aveva, quindi, ritenuto che “il confronto fra i due scenari, alla luce delle evidenti incertezze che emergono nell’analisi della soluzione liquidatoria, non può dunque ritenersi omogeneo o comunque in grado di far ritenere che la seconda opzione conduca senz’altro a risultati più convenienti per i creditori vieppiù in considerazione della clausola del piano che prevede la destinazione ai creditori dei maggiori flussi finanziari Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 derivanti dalla medicina nucleare” e che , in ragione dell’accreditamento per la branca di medicina nucleare conseguito dalla società nel corso della procedura, del contratto stipulato con l’A.S.L. nel mese di febbraio del 2024 per la regolamentazione della erogazione delle prestazioni in regime convenzionato e della programmata destinazione ai creditori dei flussi derivanti da tale attività, “appare ”, in definitiva, “verosimile, anche e soprattutto alla luce di tali fattori di novità …, che, come prospettato dal professionista e valutato dai commissari, saranno effettivamente ottenibili i risultati economici indicati nel business plan, sicché appare effettivamente conseguibile la maggiorprovvista necessaria per garantire ai creditori pubblici una soddisfazione superiore a quella ottenibile in caso di fallimento ”, con la conseguente sussistenza del presupposto richiesto dall’art. 180, comma 4°, l.fall.per l’omologazione del concordato. 4.7. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 180, comma 4°, l.fall. e dell’art. 161, comma 3°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il tribunale, nella valutazione della maggior convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria, non aveva tenuto conto del sopraggiunto accreditamento conseguito dalla società proponente, omettendo, tuttavia, di considerare : - l ’ art. 180, comma4°, ultima parte, l.fall. prescrive che il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte da parte dell’amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’art. 177l.fall. e quando, anche sulla base delle risultanze Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 della relazione del professionista di cui all’art. 161, comma3°, cit., la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; - l a disposizione prescrive , quindi , che il t ribunale , al fine di rinvenire la convenienza della proposta per i creditori fiscale e previdenziale,deve procedere ad una valutazione non già libera e discrezionale ma “rigorosamente vincolata” a lle “risultanze degli atti della procedura e della relazione asseverativa del professionista”ex art. 161, comma 3°, cit., il cui rispetto non è facoltativo omeramente indicativo, ai fini della formazione di un libero convincimento, ma costituisce parametro di legittimità della decisione; -nel caso di specie, le relazioni ex art. 161, comma 3°, cit. hanno chiaramente attestato, con espresso riferimento al sopravvenuto accreditamento per la medicina nucleare, la convenienza della proposta per i creditori fiscali e previdenziali; - le relazioni dei commissari giudiziali hanno, dal loro canto, confermato in maniera analitica e circostanziata tale qualificata e specifica convenienza; -la corte territoriale si è , pertanto, illegittimamente discostata da tali risultanze e da quella considerata in via d’elezione dalla legge, peraltro in assenza di altri atti e documenti di eguale valenza e comunque in totale assenza di richiamo ad argomenti e a elementi che comprovassero il diverso esito, e cioè che l’accreditamento per la medicina nucleare esclude la convenienza per i creditori fiscalie previdenziali. 4.8. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello, con una succinta motivazione, ha revocato il decreto Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 di omologazione del tribunale, omettendo, per contro, di considerare tutte le circostanze, risulta nti dagli atti del giudizio e dibattute tra le parti nel corso del giudizio, in forza delle quali la proposta concordataria, pur a fronte dell’accreditamento per la medicina nucleare, era più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria, postoche: - le relazioni asseverative , la relazione di stima ex art. 161, comma 3°, cit.,le relazioni dei commissari giudiziali e lo stesso decreto del tribunale esponevano le diverse e analitiche ragioni per cui la proposta concordataria, anche in considerazione degli effetti dell’accreditamento per la medicina nucleare, era più conveniente rispetto all ’ alternativa liquidatoria; - la società proponente, dal suo canto aveva espressamente dedotto nella memoria depositata nel giudizio di reclamo che le maggiori utilità finanziarie rinvenibili dal sopravvenuto accreditamento della branca di medicina nucleare erano destinate ad incrementare la soddisfazione originariamente offerta ai creditori e che tale ac creditamento era, pertanto, destinato ad un effetto ulteriormente positivo sulla convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativo scenario liquidatorio; - la rideterminazione del “valore dell’avviamento”, includendo nella “base di calcolo” anche “il fatturato ascrivibile alla branca di medicina nucleare” assegnato alla società per effetto del contratto sottoscritto in data 6/2/2024, confermava la maggior convenienza della soluzione concordatariaper l’Agenzia delle entrate r ispetto a lla soddisfazione potenzialmente ottenibile con la liquidazione giudiziale, poiché, in considerazione dell’esistenza di creditori di grado poziore, la stessa continuerebbe a non ricevere alcunché in sede di riparto; - la società proponente, sia innanzi al tribunale, sia innanzi alla corte d ’ appello, ha esposto analiticamente “il raffronto dei ricavi derivanti dall ’ esecuzione Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 della proposta concordataria e dalla liquidazione dei beni aziendali”, sicché, “ se anche si aggiornasse il valore dell’avviamento in ragione dell’accreditamento della branca di medicina nucleare …, la proposta di concordato continuerebbe ad essere di gran lunga più conveniente per l’amministrazione finanziaria (oltre che per tutti gli altri creditori) rispetto a quanto potrebbe ricevere nell’alternativo scenario della liquidazione giudiziale”; - in tale ipotesi , infatti, l ’ Agenzia delle e ntrate non otterrebbe alcuna soddisfazione, mentre, con il concordato , è stato proposto un pagamento complessivamente stimato in €. 3.684.578,00, oltre agli eventuali ulteriori incrementi conseguibili dai maggiori flussi finanziari derivanti dall’attività di medicina nucleare, posti a servizio dell’intero ceto creditorio. 4.9. I motivi, da trattare congiuntamente,non meritano accoglimento. 4.10. Questa Corte, intanto, ha già avuto modo di chiarire che: - l ’ art. 180 , comma 4°, l.fall., nel testo introdotto dal d.l. n. 125/2020, conv. dalla l. n. 159/2020, disciplina il cd. cram- down fiscale, in base al quale, a partire dal 3/12/2020, “il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”; - il cram - down fiscale integra , dunque,una regola sostanziale del giudizio di omologazione, al pari del tradizionale cram-down ordinario, e, come questo, Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 inserito nel quarto comma dell’art. 180 l.fall.; - il cram - down fiscale, tuttavia, a differenza di quest’ultimo ( che origina dalla specifica contestazione della convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell’ipotesi di mancata formazione delle classi, di creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto), attinge al segmento precedente dell’approvazionedella proposta poiché realizza, per una sorta di fictio , il raggiungimento delle maggioranze prescritte dall’art. 177, comma 1°, l.fall. anche nel caso in cui esse non fossero state raggiunte per la mancata adesione determinante dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), tutte le volte in cui il tribunale ritenga (in questo caso a prescindere da una specifica contestazione, essendo già sufficiente la mancata adesione) che la proposta sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria; - “ i l giudice delegato ” , pertanto, soltanto nel caso in cui il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall’art. 177, comma 1°, l.fall. non sia dipeso dalla mancata adesione da parte dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) può (e deve) riferirne“immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell’art. 162, secondo comma”, e cioè, “sentito il debitore in camera di consiglio”, dichiarare “inammissibile la proposta di concordato ” “ con decreto non soggetto a reclamo”; -nel caso in cui, al contrario, le maggioranze richieste dall’art. 177, comma 1°, l.fall. non sono state raggiunte solo inragione della “mancanza di ades ione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”, nel senso che tale adesione sarebbe stata “determinante ai fini del Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177”,è, in effetti, possibile che, a fronte di tale evenienza, il debitore proponente chieda (come, in effetti, è accaduto nel caso in esame) l’omologazione del concordato “anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”, deducendo e dimostrando in giudizio, “anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma” (c he ha, evidentemente, l ’ onere di depositare , ove sul punto manchi, a corredo di tale istanza, unitamente a tutti i documenti a tal fine necessari: fermo restando, naturalmente, che tale relazione, quand’anche attesti tale maggiore convenienza, non è vincolante per il giudice), che “la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è (più) conveniente rispetto all ’ alternativa liquidatoria ” (cfr. Cass. n. 19981 del 2025, in motiv.); -il cram-down fiscale, quale meccanismo che realizza il presupposto, previsto dall’art. 180, comma 1°, l.fall., dell’approvazione del concordato “a norma del primo comma dell’articolo 177”, non integra, dunque, un tertium genus rispetto alle ipotesi in cui la proposta non sia stata approvata (art. 179 l.fall.) o, viceversa, sia stata approvata (art.180 l.fall.), bensì una regola di omologazione che, proprio in virtù del suo funzionamento, si colloca nella seconda ipotesi, ove infatti è disciplinata; - p otranno, dunque, aversi casi (come quello in esame) in cui il cram-down fiscale opera in costanza di opposizioni, con applicazione del regime procedurale ordinario, e casi in cui, nonostante la mancata adesione dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie), lo stesso opera in assenza di opposizioni, restando l’amministrazione pubblica libera di Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 proporla o meno, con conseguente applicazione del regime procedurale semplificato, che non ammette gravami (Cass. n. 1033 del 2024, in motiv.). 4.11. Nel caso in esame, come visto, la corte d’appello, “in sede di valutazione della presunta maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto alla alternativa liquidatoria”, come previsto dall’art. 180, comma 4°, l.fall., ha, in sostanza, ritenuto che la proponente non avessecorrettamente dimostrato la maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria sul rilievo che, in mancanza di “una stima attendibile e basata su dati tecnici”,la relazione prevista dall’art. 161, comma 3°, l.fall. non aveva tenuto conto del sopravvenuto conseguimento da parte dellasocietà proponente dell’“accreditamento presso il [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA]”e “dell’aumento di valore che … questo nuovo accreditamento, relativo ad un ramo di assoluto rilievo”, aveva comportato “per l’azienda e per il suo avviamento”, e , dunque, “una sua maggiore appetibilità per l’ipotesi che la si metta in vendita in sede liquidatoria”. 4.12. Tali statuizionisono giuridicamente corrette. 4.13. Questa Corte, in effetti, ha ripetutamente affermato che, nel concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass.n. 16970 del 2024, in motiv.), se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere un sindacato sulla completezza dei dati aziendali esposti nella proposta (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 3°, l.fall.), rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019). 4.14. Si tratta, in effetti,di una valutazione (da compiere, peraltro, tanto in sede di ammissione o di revoca della stessa, quanto, com ’ è accaduto nel caso in esame, in sede di omologazione della proposta) che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili,gli impone comunque di verificare (anche attraverso accertamenti extracontabili: Cass.n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀ dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 3°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, onde consentire agli stessi: - in sede di approvazione della proposta, di esprimere un voto libero e consapevole (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014); -ed, in mancanzadi tale corretta informazione, di votare in senso contrario alla proposta di concordato nonché(se del caso) di proporreopposizione alla sua omologazione, contestando, in particolare, che “ la proposta di soddisfacimento” dell’ “ amministrazione finanziaria” ( o degli “enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”) non è,ad onta di quanto dedotto dal debitore “ sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma”, “più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”, e, per tale via, impedire che il tribunale, in forza di errate, incomplete o (come nel caso in esame) non aggiornate Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 informazioni in ordine a tale convenienza, ritenga erroneamente approvata una proposta (che non doveva, per contro, ritenersi approvata) e, pur a fronte della mancanza di tale imprescindibile condizione di “regolarità della procedura” (sindacabile, peraltro, anche in mancanza di opposizioni: art. 180, comma 3°, l.fall.), ne pronunci, per l’effetto, l’omologazione (art. 180, comma 4°, ult. parte, l.fall.). 4.15. La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in effetti, ritenuto che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano devono fornire ai creditori del proponente hanno un ruolo centrale, e cioè, come visto, di consentire a costoroun consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; -il giudice, anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, il contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.; Cass. n. 34385 del 2024, in motiv.); - tali informazioni, oltre ad essere oggettivamente chiare, devono riguardare, onde consentire ai creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto, non solo i fatti risultanti al momento del deposito della domanda di ammissione (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.) ma anche ( come può desumersi dall ’ art. 173, comma 3°, l.fall., che sanziona con la revoca dell’ammissione il debitore Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 che “durante la procedura di concordato” abbia compiuto “atti non autorizzati a norma dell’articolo 167 … ”, come quelli “eccedenti la ordinaria amministrazione”, e cioè gli atti idonei ad incidere sulla consistenza del patrimonio del debitoree sulla sua capacità di soddisfare le ragioni dei suoi creditori)gli atti e i fatti che si sono verificati nel corso della procedura e che abbiano causalmente determinato l’effettiva consistenza d el suo patrimonio, tanto nelle componenti del passivo da soddisfare, quanto negli elementi dell’attivo funzionali a tale soddisfazione (cfr. Cass. n. 5653 del 2019, in motiv.). 4.16. Se tali informazioni non sono state (correttamente) fornite, ivi compresa quella che il debitore proponente deve assicurare, a mezzo della relazione prevista dagli artt. 161, comma 3°, e 180, comma 4°, l.fall., in ordine alla maggiore convenienza della proposta concordataria di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) rispetto alla soddisfazione che gli stess i potrebbero ricevere nell ’ “alternativa liquidatoria ”, risulta, allora, evidente che: -l ’ istanza con la quale il debitore, a fronte della mancata approvazione della proposta per la “mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie”, abbia invocato l’omologazione forzosa della proposta a norma dell’art. 180, comma 4°, cit., dev’essere(con o senza opposizioni) respinta dal tribunale (art. 180, commi 3°, 4°,7°, l.fall.); - ove l ’ omologazione forzosa della proposta sia stata nondimeno pronunciata (art. 180, comma 4°, ult.parte , l.fall.), pur a fronte del deficit informativo così riscontrato , il decreto del tribunale, a seguito del reclamo da parte di uno o più creditori opponenti (artt. 180, comma 3°, e 183 l.fall.), dev’essere revocatodalla corte d’appello. Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 4.17. Il decreto impugnato ha prestato senz’altro osservanzaai principi esposti. 4.18. La corte d’appello, infatti, ha, come detto, ri tenuto che la società proponente non aveva adempiuto l’o nere di dimostrare, attraverso la relazione prevista dagli artt. 161, comma 3°, e 180, comma 4°, l.fall., la maggiore convenienza della proposta di concordato rispetto all’alternativa liquidatoria sul rilievo che, in mancanza di “una stima attendibile e basata su dati tecnici”, la relazione depositata in giudizio non aveva tenuto conto del sopravvenuto conseguimento da parte della società proponente dell’“accreditamento presso il [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA]” e “dell’aumento di valore che … questo nuovo accreditamento, relativo ad un ramo di assoluto rilievo”, aveva comportato “per l’azienda e per il suo avviamento”, e, dunque, della “ sua maggiore appetibilità per l’ipotesi che la si metta in vendita in sede liquidatoria”. 4.19. Il decreto impugnato, così giudicando, ha, dunque, proceduto al doveroso riscontro degli elementi necessari a far sì che la relazione (obbligatoriamente) allegata alla domanda di omologazione forzosa della proposta (artt. 180, comma 4°, ult. parte, cit., che rinvia all’art. 161, comma 3°, l.fall.) fosse effettivamente riconducibile al tipo prefigurato dal legislatore(e cioè, tra l’altro, aggiornata ai fatti aziendali rilevanti che sierano verificati nel corso della procedura e, previa illustrazione delle verifiche effettuate, della metodologia adottata e dei criteri seguiti, attestante la veridicità dei nuovi dati aziendali e la fattibilità del piano concordatario sotto il profilo della maggior convenienza della soddisfazione proposta all’amministrazione finanziaria e agli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorierispetto all’alternativa liquidatoria) ed, in tale sede , Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 ha legittimamente rilevato, a fronte del “sopraggiunto accreditamento presso il [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA]”conseguito dalla società proponente, che la rappresentazione della situazione aziendale emergente da tale relazione, in mancanza di “una stima attendibile e basata su dati tecnici” che accertasse l’aumento di valore che l’accreditamento ottenuto nel corso della procedura aveva arrecato all’aziendae, dunque, dell’inidoneità dei dati esposti a fornire un quadro preciso e aggiornato dell’effettiva situazione patrimoniale della società debitrice, non era utilizzabile al fine di riscontrare la sussistenza del necessario presupposto della richiesta omologazione forzata, vale a dire la maggiore convenienza della proposta concordataria di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria (o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) rispetto alla soddisfazione che gli stessi potrebbero ricevere nell’“alternativa liquidatoria”. 4.20. Tale statuizione, insindacabile per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto sui quali risulta fondata, si è correttamente attenuta al principio di diritto secondo cui il giudice, sia in sede di ammissione del concordato, sia (come nella specie) in sede di omologazione dello stesso , se non può procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili del proponente, può (anzi deve) comunque verificare , sotto il profilo della completezza dei dati esposti e della comprensibilità dei criteri di giudizioseguito, la veridicità dei dati aziendali così come attestati, ne lla loro effettiva consistenza materiale e giuridica,nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma3°, l.fall., in modo tale da assicurare la rispondenza di tale atto alla finalità cui è preordinato, consistente nel fornire una corretta informazione ai creditori: - Ric. 2025n. 10485 - Sez. 1 - CC del 2 9 gennaio 20 2 6 tanto ex ante, e cioè a l fin e d i espr imere un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal debitore (Cass. n. 5653 del 2019, in motiv., Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014 ) ; - quanto, come s’è detto, ex post, e cioè al fine di consentire agli stessi di conoscere, in sede di omologazione ( forzosa ) del concordato, l’effettiva convenienza della proposta (di soddisfacimento dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie) rispetto all’“alternativa liquidatoria” e, in difetto, di proporre (se del caso) opposizionee, in tal modo, evitare che il tribunale proceda all’omologazione del concordato pur a fronte dell’attestazione, (in ipotesi) errata (o incompleta o non aggiornata), di tale convenienza. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, per l’effetto, respinto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. P.Q.M La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrent e le spese del giudizio,