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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 26656/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 7351-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. ; [OSCURATO:TELEFONO]), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso nel giudizio di cassaz ione RG 9404/2020; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato - avverso l'ordinanza n. 5087/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/02/2022; Ric. 2022 n. 07351 sez.

M1 -ud. 08-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza n.5087/2022 del 16/02/2022 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, condannando il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA].

L’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso ex art.391 bis c.p.c.

Il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è fondato e va accolto.

Così come prospettato dal ricorrente nella richiesta di correzione dell’errore materiale, in sede controricorso svolto nell’ambito del procedimento R.G.N. 9404/2020, [OSCURATO:PERSONA] chiese l’attribuzione delle spese e del compenso per il giudizio di legittimità con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, e dalla lettura dell’ordinanza n.5087/2022 emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione.

Pertanto, la richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, va accolta perché l'avvocato difensore, che ha diritto alla distrazione, può ben procedere per le vie celeri del procedimento di correzione materiale delle sentenze e delle Ric. 2022 n. 07351 sez.

M1 -ud. 08-07-2022 -3- ordinanze -anche di quelle di Cassazione - al fine di ottenere il titolo esecutivo cui ha diritto (Cass. n.41931/2021).

Va, pertanto, disposta la correzione dell'errore materiale, con l'aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020; Cass.n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013).

P.Q.M.

La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 5087/2022, emessa il 16 febbraio 2022, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge” debba invece leggersi ed intendersi “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA], antistatario.”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 7351-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. ; [OSCURATO:TELEFONO]), che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso nel giudizio di cassaz ione RG 9404/2020; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato - avverso l'ordinanza n. 5087/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/02/2022; Ric. 2022 n. 07351 sez. M1 -ud. 08-07-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Con ordinanza n.5087/2022 del 16/02/2022 questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dal Ministero dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Roma in epigrafe indicata, condannando il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio in favore di [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]. L’[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso ex art.391 bis c.p.c. Il Ministero è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Il ricorso è fondato e va accolto. Così come prospettato dal ricorrente nella richiesta di correzione dell’errore materiale, in sede controricorso svolto nell’ambito del procedimento R.G.N. 9404/2020, [OSCURATO:PERSONA] chiese l’attribuzione delle spese e del compenso per il giudizio di legittimità con distrazione in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, e dalla lettura dell’ordinanza n.5087/2022 emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione. Pertanto, la richiesta di correzione dell’errore materiale avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario, va accolta perché l'avvocato difensore, che ha diritto alla distrazione, può ben procedere per le vie celeri del procedimento di correzione materiale delle sentenze e delle Ric. 2022 n. 07351 sez. M1 -ud. 08-07-2022 -3- ordinanze -anche di quelle di Cassazione - al fine di ottenere il titolo esecutivo cui ha diritto (Cass. n.41931/2021). Va, pertanto, disposta la correzione dell'errore materiale, con l'aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell'ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass. n. 12184/2020; Cass.n. 14/2016; Cass. n. 21213/2013). P.Q.M. La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 5087/2022, emessa il 16 febbraio 2022, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge” debba invece leggersi ed intendersi “Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in euro 2.100,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con attribuzione all’[OSCURATO:PERSONA], antistatario.”. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della Cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza,
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