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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1907/2023

ECLI:EU:T:2023:736
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0655_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 novembre 2023 –

[OSCURATO:PERSONA] / ECHA

(causa T‑655/20) ( 1 ) «REACH – Sostanza salicilato di 2-etilesile – Utilizzo esclusivo per la fabbricazione di prodotti cosmetici – Controllo di conformità delle registrazioni – Richiesta di ulteriori studi di tossicità – Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Divieto di sperimentazione animale – Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), articolo 14, paragrafo 5, lettera b), e sezione 3 de l’allegato XI del regolamento n. 1907/2006 – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto»

1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Richiesta di studi di tossicità di una sostanza chimica utilizzata esclusivamente come ingrediente nei prodotti cosmetici che comportano sperimentazioni su animali – Ammissibilità – Divieto di sperimentazione animale – Portata [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 13 e art. 2, e n. 1223/2009, artt. 10, 11, 18, § 1, b) e d), e 25, § 1, g)] (v. punti 67-70, 73-78)

2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Livello elevato di protezione della salute umana – Obiettivo corrispondente a quello perseguito nel settore dei prodotti cosmetici – Obiettivo identico riguardante le diverse categorie di persone (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 1, § § 1 e 3, e n. 1223/2009, art. 3) (v. punti 83-85)

3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Richiesta di studi di tossicità di una sostanza chimica utilizzata esclusivamente come ingrediente nei prodotti cosmetici che comportano sperimentazioni su animali – Obbligo di valutare l'esposizione dei lavoratori alla sostanza chimica durante la sua fabbricazione – Portata – Possibilità per un dichiarante di essere esonerato dal fornire le informazioni standard sulle proprietà intrinseche della sostanza chimica – Assenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 14,§ 5, h), e allegato XI] (v. punti 90-95)

4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA – Funzione della commissione di ricorso – Intensità del controllo – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo limitato agli errori manifesti di valutazione commessi dall’ECHA – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006) (v. punti 129, 130)

5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione – Intensità del controllo – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo limitato agli errori manifesti di valutazione commessi dall’ECHA – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006) (v. punti 131, 149)

6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Richiesta di studi di tossicità di una sostanza chimica utilizzata esclusivamente come ingrediente nei prodotti cosmetici che comportano sperimentazioni su animali – Obbligo per ogni dichiarante di produrre ove possibile informazioni ottenute con mezzi diversi dalle sperimentazioni su animali (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 25) (v. punti 240-242) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] (CFE), la PETA [OSCURATO:PERSONA], la PETA [OSCURATO:PERSONA] eV, la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (EFfCI), la Unilever U.K. [OSCURATO:PERSONA] e la Unilever [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuna delle proprie spese. ( 1 ) GU C 53 del 15.2.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0655_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 22 novembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / ECHA (causa T‑655/20) ( 1 ) «REACH – Sostanza salicilato di 2-etilesile – Utilizzo esclusivo per la fabbricazione di prodotti cosmetici – Controllo di conformità delle registrazioni – Richiesta di ulteriori studi di tossicità – Articolo 41 del regolamento (CE) n. 1907/2006 – Divieto di sperimentazione animale – Articolo 18, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1223/2009 – Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), articolo 14, paragrafo 5, lettera b), e sezione 3 de l’allegato XI del regolamento n. 1907/2006 – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Errore di diritto» 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Richiesta di studi di tossicità di una sostanza chimica utilizzata esclusivamente come ingrediente nei prodotti cosmetici che comportano sperimentazioni su animali – Ammissibilità – Divieto di sperimentazione animale – Portata [Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, considerando 13 e art. 2, e n. 1223/2009, artt. 10, 11, 18, § 1, b) e d), e 25, § 1, g)] (v. punti 67-70, 73-78) 2. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Obiettivi – Livello elevato di protezione della salute umana – Obiettivo corrispondente a quello perseguito nel settore dei prodotti cosmetici – Obiettivo identico riguardante le diverse categorie di persone (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 1, § § 1 e 3, e n. 1223/2009, art. 3) (v. punti 83-85) 3. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Richiesta di studi di tossicità di una sostanza chimica utilizzata esclusivamente come ingrediente nei prodotti cosmetici che comportano sperimentazioni su animali – Obbligo di valutare l'esposizione dei lavoratori alla sostanza chimica durante la sua fabbricazione – Portata – Possibilità per un dichiarante di essere esonerato dal fornire le informazioni standard sulle proprietà intrinseche della sostanza chimica – Assenza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 14,§ 5, h), e allegato XI] (v. punti 90-95) 4. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell’ECHA – Funzione della commissione di ricorso – Intensità del controllo – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo limitato agli errori manifesti di valutazione commessi dall’ECHA – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006) (v. punti 129, 130) 5. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Ricorso proposto dinanzi al giudice dell’Unione – Intensità del controllo – Valutazione di elementi di fatto di ordine scientifico e tecnico altamente complessi – Controllo limitato agli errori manifesti di valutazione commessi dall’ECHA – Inclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006) (v. punti 131, 149) 6. Ravvicinamento delle legislazioni – Registrazione, valutazione e autorizzazione delle sostanze chimiche – Regolamento REACH – Procedura di valutazione – Controllo della conformità dei fascicoli di registrazione – Decisione dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) che richiede informazioni supplementari – Richiesta di studi di tossicità di una sostanza chimica utilizzata esclusivamente come ingrediente nei prodotti cosmetici che comportano sperimentazioni su animali – Obbligo per ogni dichiarante di produrre ove possibile informazioni ottenute con mezzi diversi dalle sperimentazioni su animali (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1907/2006, art. 25) (v. punti 240-242) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), ivi comprese quelle inerenti al procedimento sommario. 3) [OSCURATO:PERSONA] (CFE), la PETA [OSCURATO:PERSONA], la PETA [OSCURATO:PERSONA] eV, la [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (EFfCI), la Unilever U.K. [OSCURATO:PERSONA] e la Unilever [OSCURATO:PERSONA] si faranno carico ciascuna delle proprie spese. ( 1 ) GU C 53 del 15.2.2021 .
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