CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma in data 26 ottobre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 582 e 583, comma 1, cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che contesta la dichiarazione di responsabilità del ricorrente con riguardo al riconoscimento dell'elemento soggettivo del reato, in quanto sorretto da motivazione manifestamente illogica, è generico e non consentito in questa sede, posto che articola censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi istruttori che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, giacché diretta a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, in assenza di documentata allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone ad alcun rilievo di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (vedasi pag. 3 della sentenza a-npugnata) (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle a