CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 14791/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; !è-t-t-e/sentite le conclusioni del PG 42,-f\r) Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di applicazione della misura della detenzione domiciliare proposta da [OSCURATO:PERSONA] e ha al contempo rigettato le altre contestuali richieste di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge. Il decreto di fissazione dell'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza non è stato notificato al difensore di fiducia nominato dall'interessato al momento della proposizione della richiesta di misure alternative. Illegittimamente è stato invece nominato un difensore di ufficio, nonostante la indicazione dell'interessato del proprio difensore di fiducia, e il decreto di fissazione dell'udienza è stato notificato al primo e non, come detto, al difensore di fiducia. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Risulta agli atti del procedimento che [OSCURATO:PERSONA], in uno con la richiesta di concessione delle misure alternative, provvide a nominare il difensore di fiducia nella persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Foggia. Successivamente, il Presidente del Tribunale, quando emanò il decreto di fissazione dell'udienza camerale per la trattazione della richiesta, dispose che dello stesso si desse avviso non già al difensore di fiducia precedentemente nominato ma ad un difensore di ufficio, all'uopo nominato nella persona dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] del foro di Ancona. Il difensore di ufficio fu così presente all'udienza, mentre non ebbe modo di prendervi parte il difensore di fiducia. 3. La situazione appena descritta ha dato luogo ad una nullità assoluta, perché, come statuito dalle Sezioni unite, "l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) - Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598 -. 4. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Ancona. Così deciso, il 16 marzo 2022 Il consi