CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 settembre 2023
Cassazione n. 45667/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 del Tribunale di Cuneo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 31 gennaio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, su concorde richiesta delle parti, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 1, mesi 6, giorni 10 di reclusione ed euro 2.600,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. a titolo di aumento per continuazione con i reati oggetto della sentenza emessa in data 8 Marzo 2022 dalla Corte di appello di Torino 2. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per c:assazione avverso detta sentenza, riservandosi di indicare i motivi di impugnazione. 3. Con procedura de plano ex art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., va rilevato che l'impugnazione proposta è inammissibile in quanto il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 6, Ord. n. 18010 del 09/04/2018, Papale, Rv. 272885-01; Sez. 5, n. 53203 del 07/11/2017, Simut, Rv. 271780-01; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] esten, sore 2 7 La Presidente