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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 29745/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto si risolve nell'assertiva contestazione della configurabilità del delitto di resistenza e non si confronta con la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, ampiamente rappresentativa della natura violenta e oppositiva della condotta tenuta dal ricorrente, anche con spinte e strattonamenti, al fine di impedire il compimento del controllo da parte dei Carabinieri operanti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo è genericamente formulato, in quanto si risolve nell'assertiva contestazione della configurabilità del delitto di resistenza e non si confronta con la ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata, ampiamente rappresentativa della natura violenta e oppositiva della condotta tenuta dal ricorrente, anche con spinte e strattonamenti, al fine di impedire il compimento del controllo da parte dei Carabinieri operanti; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente
Sentenza Cassazione n. 29745/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris