CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 00407/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19778/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro- tempore, domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocatoPAOLO [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIUSEPPE G.PARDO-controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] n. 132/2020pubblicata il 22/04/2020 , R.G. n. 265/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 22 aprile 2020, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 31 ottobre 2016, in esito a licenziamento collettivo per cessazione di attività, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] e il suo diritto, ai sensi dell’art. 2112 c.c., alla reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni precedenti presso la subentrante [OSCURATO:SOCIETA]. e condannato entrambe le società in solido alla corresponsione in suo favore di un’indennità commisurata a dodici mensilità, pari all’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali: così riformando la sentenza di primo grado, che aveva invece rigettato la domanda dellalavoratrice; 2. sulla base delle scrutinate risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha ritenuto fittizia la riconsegna dei locali dei quattro supermercati in [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (affittuaria della curatela del [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato il 25 giugno 2013, la quale, risolto il 31 dicembre 2013 il contratto sottoscritto dalla prima il 24 ottobre 2010 con la società in bonis, glielo aveva nuovamente affittato il 27 gennaio 2014) in data 31 ottobre 2016 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (acquirente del compendio aziendale il 26 settembre 2016 dal Fallimento), la quale, senza compiere alcun atto di gestione commerciale nella perdurante occupazione dei locali da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva quindi affittato il 28 ottobre 2016 il medesimo compendio a [OSCURATO:SOCIETA].; 3. la Corte reggina ha ravvisato, per la prosecuzione sostanzialmente ininterrotta (con un solo giorno di chiusura per inventario) della identica attività d’impresa nei medesimi locali con impiego di stessi beni e personale, salvo il licenziamento di qualche dipendente (tra cui la lavoratrice reclamante), al di là della più complessa operazione tra società riconducibili agli stessi soggetti, la simulazione di un trasferimento di azienda: non integrante ex se causa di licenziamento. Sicché, in applicazione del regime di solidarietà tra le parti cedente e cessionaria previsto dall’art. 2112 c.c., ha reso la pronuncia suindicata; 4. con atto notificato il 10 e il 14 luglio 2020, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. controricorso con ricorso incidentale con dieci motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente principale deduce: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per la statuizione di illegittimità del licenziamento intimato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla propria dipendente sull’erroneo presupposto della configurabilità di un trasferimento d’azienda tra detta società e la ricorrente, in assenza di alcuna continuità d’impresa tra le stesse, sulla base delle seguenti circostanze incontestate: 1) avere la predetta società, in virtù di contratto del 24 ottobre 2010, affittato quattro rami d’azienda (altrettanti supermercati siti in [OSCURATO:PERSONA]) da [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita il 25 giugno 2013; 2) averle la curatela del [OSCURATO:SOCIETA]., dopo la risoluzione il 31 dicembre 2013 del contratto dalla stessa stipulato con la società in bonis , nuovamente affittato i medesimi rami d’azienda, con contratto transitorio del 27 gennaio 2014, per la temporanea soddisfazione delle esigenze della procedura (al p.to 2 recante la previsione di immediata risoluzione, all’atto di aggiudicazione definitiva e della vendita a terzi dei beni locati, con obbligo dell’affittuaria di restituzione dei beni); 3) avere la curatela fallimentare, in esito a procedura competitiva (con specificazione, al p.to 3 delle condizioni di vendita, di assenza di “lavoratoridipendenti dal fallimento cedente, dal momento che tutti i rapporti di lavoro già in essere con la società in bonis, sono stati legittimamente risolti prima della dichiarazione di fallimento”, non operando “a carico dell’acquirente la prosecuzione automatica prevista dall’art. 2112 comma 1 c.c. né la norma di cui all’art. 105 comma III L.F.”), ceduto i suddetti rami, con contratto del 26 settembre 2016, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 4) avere pertanto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avviato la procedura di licenziamento collettivo a norma della l. 223/1991, provvedendo alle prescritte comunicazioni e intimando il licenziamento alla lavoratrice il 31 ottobre 2016; 5) avere quindi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con contratto del 2 novembre 2016, affittato i suddetti rami d’azienda, acquistati dal Fallimento, a [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente medesima ha inoltre denunciato il difetto di prova dell’elemento soggettivo dell’accordo simulatorio tra le parti (primo motivo); b) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 345 c.p.c., per inosservanza del giudicato formatosi sull’accertamento della sentenza del Tribunale di effettività di cessazione dell’attività d’impresa da parte dell’affittuario endofallimentare, a base della procedura di licenziamento collettivo esperita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta legittima dal Tribunale, non censurata, né tanto meno impugnata dalla lavoratrice, nella dedotta prospettiva di illegittimità del licenziamento individuale e avendo la Corte istruito e deciso una domanda, da esso preclusa, basata su ulteriori elementi di fatto (trasferimenti o fenomeni circolatori dell’azienda), costitutivi di un fenomeno dissimulatorio dell’effettività della cessazione, senza censura della qualificazione del licenziamento come collettivo (secondo motivo); c) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 345, 434 c.p.c., per inosservanza del giudicato formatosi sull’accertamento della sentenza del Tribunale di assenza di un disegno datoriale elusivo, esclusa dalla mancanza di compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (terzo motivo); d) nullità della sentenza per violazione degli artt. 6 l. 604/1966, 112 c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza della lavoratrice dall’impugnazione di licenziamento, per averla proposta, con nota del 28 dicembre 2016, soltanto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non anche della ricorrente (quarto motivo); e) violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere la Corte territoriale illegittimamente travalicato il tema probatorio dell’istruzione testimoniale, pure acquisendo documentazione tardivamente allegata, senza darne giustificazione, in riferimento particolare alla circostanza della possibilità di assunzione della lavoratrice, ancorché addetta a mansioni impiegatizie né essendo risultata, senza contestazione tra le parti, la collocabilità di lavoratori presso uffici amministrativi, ma soltanto in punti vendita (quinto motivo); f) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 24 l. 223/1991, 104bisl. fall., 2112 c.c., 30 l. 183/2010, 41 Cost., per avere la Corte territoriale apoditticamente ritenuto comprovata la prosecuzione ininterrotta dell’attività d’impresa presso i supermercati e la simulazione delle suindicate operazioni da parte di una pluralità di soggetti giuridici, dissimulanti un’unica realtà imprenditoriale, senza esaminare la procedura di licenziamento collettivo esperita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ritenuta legittima dal Tribunale, ma non censurata dalla lavoratrice nella prospettiva dedotta di illegittimità del licenziamento individuale (sesto motivo); g) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, sesto comma e tabelle parametri forensi n. 3 e n. 12 d.m. 55/2014, non correttamente applicate dalla Corte territoriale, nonostante essa stessa le avesse individuate, in riferimento alla ritenuta congruità di dimidiazione dei compensi medi (minima in relazione al valore della controversia indeterminabile medio), peraltro disattesi (settimo motivo); h) nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, secondo comma c.p.c. ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo in relazione alla liquidazione delle spese operata (ottavo motivo); 2. la società controricorrente a propria volta, in via di ricorso incidentale, deduce: a) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c. e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale, a fronte della qualificazione della (e conseguente decisione sulla) domanda dal Tribunale quale impugnazione di licenziamento collettivo, riqualificato d’ufficio, in carenza di sua impugnazione o domanda, l’azione della lavoratrice alla stregua di impugnazione di licenziamento individuale, nonostante la diversità dei due istituti e la loro non convertibilità l’uno nell’altro (primo motivo); b) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c., per avere la Corte territoriale istruito e poi deciso una domanda incompatibile con altra preclusa dal giudicato del Tribunale sull’accertamento di effettiva cessazione dell’attività d’impresa da parte dell’affittuario endofallimentare, a base della procedura di licenziamento collettivo esperita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e ritenuta dallo stesso legittima, non censurata, né tanto meno impugnata dalla lavoratrice, nella dedotta prospettiva di illegittimità del licenziamento individuale, senza censura della qualificazione del licenziamento come collettivo (secondo motivo); c) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 24 l. 223/1991, 104bisl. fall., 2112 c.c., 30 l. 183/2010, 41 Cost., per avere la Corte territoriale posto a fondamento dell’accertata illegittimità del licenziamento profili estranei all’indagine consentita in fattispecie di licenziamento collettivo, determinato dalla risoluzione di contratto di affitto endofallimentare con finalità liquidatorie (terzo motivo); d) violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c., 2909 c.c.e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 342, 434, 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale istruito e poi deciso, in contrasto con una statuizione del Tribunale non impugnata, una circostanza non allegata dalla parte interessata ed anzi dichiarata dalla stessa irrilevante, quale il coinvolgimento della terza aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nel supposto accordo simulatorio di continuità dell’attività in funzione del dissimulato trasferimento di azienda (quarto motivo); e) violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per averne la Corte territoriale affermato l’applicabilità alla fattispecie di cessazione di un affitto endofallimentare di soli beni strumentali con espressa esclusione della forza lavoro e con finalità liquidatorie (quinto motivo); f) violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., per averne la Corte territoriale affermato l’applicabilità in caso di trasferimento di azienda non diretto, pur in assenza di un fenomeno successorio in senso ampio (sesto motivo); g) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 2112 c.c., per averne la Corte territoriale affermato l’applicabilità, nonostante l’esclusione della sua operatività in base agli atti della procedura fallimentare di alienazione dei rami aziendali (settimo motivo); h) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115, 112 e 437, per avere la Corte territoriale implicitamente contraddetto la norma e non considerato l’attinenza della prova ad un fatto (cessazione degli uffici amministrativi di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. cui era addetta la lavoratrice) non contestato e pure, dopo l’esperimento d’ufficio della prova, in assenza di allegazione della parte interessata, posto a fondamento della decisione (ottavo motivo); i) violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, sesto comma e tabelle parametri forensi n. 3 e n. 12 d.m. 55/2014, per avere la Corte territoriale, dopo aver fissato i parametri di liquidazione delle spese dei gradi di merito, liquidato una somma superiore ad essi (nono motivo); l) nullità della sentenza per violazione dell’art. 156, secondo comma c.p.c., per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in relazione alla liquidazione delle spese operata (decimo motivo); 3. prima di procedere allo scrutinio dei motivi di impugnazione illustrati, appare opportuno, in funzione di una corretta comprensione della complessa vicenda e di un’esatta qualificazione giuridica degli effetti, premetterne la ricostruzione in fatto, sulla base delle indiscusse e documentate fasi della sua evoluzione: a) in virtù di contratto del 24 ottobre 2010, [OSCURATO:SOCIETA]. ha affittato a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quattro rami d’azienda (altrettanti supermercati siti in [OSCURATO:PERSONA]), essendo poi dichiarata fallita il 25 giugno 2013; b) la curatela del suo fallimento ha quindi risolto il 31 dicembre 2013 il suddetto contratto (pendente ai sensi dell’art. 80bis l. fall. alla data di fallimento) e stipulato in data 27 gennaio 2014 con [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in relazione ai medesimi rami d’azienda, un contratto di affitto transitorio, per la temporanea soddisfazione delle esigenze della procedura (con la previsione al p.to 2 di immediata risoluzione, all’atto di aggiudicazione definitiva e di vendita a terzi dei beni locati), con obbligo dell’affittuaria di restituzione dei beni; c) la medesima curatela fallimentare ha poi ceduto i suddetti rami, in esito a procedura competitiva, a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto del 26 settembre 2016, con specificazione, al p.to 3 delle condizioni di vendita, di assenza di “lavoratori dipendenti dal fallimento cedente, dal momento che tutti i rapporti di lavoro già in essere con la società in bonis, sono stati legittimamente risolti prima della dichiarazione di fallimento”, non operando “a carico dell’acquirente la prosecuzione automatica prevista dall’art. 2112 comma 1 c.c. né la norma di cui all’art. 105 comma III L.F.”), invitando l’affittuaria alla restituzione dei beni locati come espressamene pattuito per avveramento della condizione prevista al suddetto p.to 2 del contratto transitorio; d) [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., occupante dei locali fino al (termine prorogato dalla curatela del) 31 ottobre 2016, ha pertanto avviato la procedura di licenziamento collettivo a norma della l. 223/1991, per cessazione di attività (per effetto della risoluzione ipso iuredel contratto transitorio del 27 gennaio 2014, in base alla previsione del citato p.to 2), adempiendo ai relativi obblighi (in particolare, di esame congiunto con le rappresentanze sindacali) ed alle prescritte comunicazioni, all’esito intimando alla lavoratrice il licenziamento il 31 ottobre 2016; e) infine, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha affittato, con contratto del 2 novembre 2016, a [OSCURATO:SOCIETA]. i suddetti rami d’azienda, acquistati dal Fallimento il 26 settembre 2016; 3.1. dalla documentata sequenza negoziale risulta di tutta evidenza come l’attività d’impresa esercitata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – affittuaria (già di [OSCURATO:SOCIETA]. e quindi, per effetto del suo fallimento) del curatore fallimentare, sulla base (dopo la risoluzione dal medesimo del contratto originario stipulato dalla società in bonis) del nuovo contratto transitorio 27 gennaio 2014, per la temporanea soddisfazione delle esigenze della procedura, a norma dell’art. 104bis, primo comma l. fall. (“al fine della più proficua vendita dell’azienda o di parti della stessa”), in pendenza di procedura competitiva di vendita, ai sensi degli artt. 105 e 107 l. fall., culminata con la cessione del26 settembre 2016 a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dell’intero compendio aziendale (materialmente riconsegnato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) senza dipendenti – si sia svolta in palese discontinuità rispetto a quella poi intrapresa da [OSCURATO:SOCIETA]., affittuaria del medesimo compendio aziendale, per contratto del 2 novembre 2016 con la nuova proprietaria [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; 3.2. quanto agli effetti della complessa vicenda negoziale rappresentata: a) la retrocessione da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla curatela fallimentare dell’azienda, transitoriamente affittata dalla seconda alla prima, ha comportato le conseguenze previste dall’art. 104bis, penultimo comma l. fall., ossia di esclusione di responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga alle previsioni degli artt. 2112 e 2560 c.c., non anche dall’ultimo comma dello stesso articolo, ossia di sospensione dei rapporti pendenti (tra i quali eventuali rapporti di lavoro):nel caso di specie, infatti, essi erano stati già risolti dalla società in bonis prima della dichiarazione di fallimento; b) inoltre, a causa della cessazione di attività e del trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di soli beni strumentali, non opera l’art. 2112 c.c., posto che i “principi affermati da questa Corte in materia di applicabilità della disciplina di cui all'art. 2112 c.c.” (sempre che ovviamente sussistano rapporti di lavoro, nel caso di specie risolti da tempo) “anche alle ipotesi di cessazione dell'affitto dell'azienda e di restituzione della stessa alla originaria cedente (Cass. n. 12909/2003; Cass. n. 7458/2002) muovono dal presupposto che anche in tali situazioni sia presente un fenomeno traslativo dell'azienda o di parte di essa che richieda la tutela diretta al mantenimento della occupazione per i lavoratori trasferiti ed al trattamento già percepito dagli stessi”: con la conseguenza che “gli effetti dell'art. 2112 c.c., si applicano, bensì, anche nell'ipotesi della retrocessione dell'azienda affittata, nel senso che il cedente assume, a sua volta, gli obblighi di mantenimento dell'occupazione derivanti dalla predetta norma, ma ciò presuppone la condizione che l'impresa retrocessionaria (originariamente cedente) utilizzi l'azienda in funzione dell'esercizio dell'attività di cui la stessa è strumento” (Cass. 11 dicembre 2018, n. 31981, in motivazione con richiamo di precedenti); 4. all’esito di questa doverosa e articolata premessa, nel rispetto del graduale ordine logico –giuridico delle questioni devolute, occorre avviare l’esame dal secondo e dal terzo motivo di ricorso principale e dai primi due insieme con il quarto del ricorso incidentale, sopra illustrati, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione e assorbenti ogni altra ragione di impugnazione; 5. essi sono fondati; 6. a prescindere dalla sua correttezza o meno, il primo giudice ha, infatti, qualificato la fattispecie alla stregua di licenziamento collettivo e lo ha ritenuto pure legittimo nella sua scansione procedimentale: ebbene, su tale statuizione, che indubitabilmente configura un capo completamente autonomo, per avere risolto una questione controversa dotata di propria individualità ed autonomia, pertanto integrante una decisione del tutto indipendente (Cass. 18 settembre 2017, n. 21566; Cass. 15 dicembre 2021, n. 40276; Cass. 30 giugno 2022, n. 20951), in assenza di impugnazione, né con appello immediato né con riserva di appello differito, si è evidentemente formato un giudicato interno; 6.1. secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, è illegittima la modificazione, da parte del giudice d'appello, della qualificazione giuridica della domanda fatta propria dal primo giudice (per la violazione del giudicato interno formatosi in ragione dell'omessa impugnazione sul punto dell'interessato), in tanto in quanto essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito (Cass. 1° agosto 2013 n. 18427; Cass. 1° giugno 2018, n. 14077): come appunto si è verificato nel caso di specie; 6.2. la formazione del giudicato sulla statuizione di licenziamento collettivo del Tribunale preclude la nuova e diversa qualificazione, alla stregua di illegittimo licenziamento individuale, in esito alla ravvisata esistenza di un accordo simulatorio al fine di dissimulare la circolazione del medesimo compendio aziendale da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (neppure peraltro parte nell’odierno giudizio, nonostante la sua supposta “complicità” in un“chiaro disegno simulatorio frutto di un’articolata e complessa operazione”: così al primo capoverso di pg. 30 della sentenza impugnata) a [OSCURATO:SOCIETA]., operata dalla Corte territoriale, in assenza – giova ribadire – di impugnazione di quella del primo giudice (Cass. 22 maggio 2017, n. 12843) ; 6.3. infine, è nota la distinzione e l’autonomia, dopo l'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991, del licenziamento collettivo rispetto al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, per la sua specifica caratterizzazione in base alle dimensioni occupazionali dell'impresa, al numero dei licenziamenti, all'arco temporale di loro intimazione e per il suo inderogabile collegamento al controllo preventivo, sindacale e pubblico, dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento dell'azienda (Cass.22 marzo 2004, n. 5794; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22167; Cass. 22 novembre 2011, n. 24566; Cass. 22 febbraio 2019, n. 5373, in motivazione al p.to 5.1.); sicché, in particolare, la previsione, nei licenziamenti collettivi per riduzione di personale, degli artt. 4 e 5 della legge n. 223/1991, di puntuale, completa e cadenzata procedimentalizzazione del provvedimento datoriale di messa in mobilità, ha introdotto un significativo elemento innovativo consistente nel passaggio dal controllo giurisdizionale, esercitato ex post nel precedente assetto ordinamentale, ad un controllo dell'iniziativa imprenditoriale, concernente il ridimensionamento dell'impresa, devoluto ex antealle organizzazioni sindacali, destinatarie di incisivi poteri di informazione e consultazione secondo una metodica già collaudata in materia di trasferimenti di azienda: con la conseguenza che i residui spazi di controllo devoluti al giudice in sede contenziosa non riguardano più gli specifici motivi della riduzione del personale, a differenza di quanto accade in relazione ai licenziamenti per giustificato motivo obiettivo (Cass. 26 novembre 2018, n. 30550, in motivazione); 7. la fondatezza dei motivi congiuntamente scrutinati assorbe tutti gli altri; 8. pertanto il secondo e il terzo motivo di ricorso principale, i primi due e il quarto del ricorso incidentale devono essere accolti, assorbiti gli altri, con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso pr