Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12373/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2022 che ne ha affermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., appello che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questa Corte (con ordinanza in data 17 novembre 2022), essendo stata irrogata soltanto una pena pecuniaria all'imputata, che dunque poteva proporre ricorso per cassazione e non appello (art. 37, d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274; cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); considerato che l'unico motivo di impugnazione - che ha censurato la prima decisione assumendo che nella specie avrebbe dovuto essere compiuto un più penetrante vaglio dell'attendibilità della persona offesa, venendo in rilievo nella specie questioni di vicinato, nonché del teste [OSCURATO:PERSONA] (per il suo rapporto di amicizia con lo stesso offeso, il cui narrato peraltro non avrebbe confermato in toto) - non può costituire una compiuta censura di legittimità sostanziandosi in allegazioni del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), oltre che versate in fatto, perché volte ad ottenere un diverso apprezzamento delle deposizioni in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha interposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] del 21 ottobre 2022 che ne ha affermato la responsabilità penale per il delitto di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen., appello che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso a questa Corte (con ordinanza in data 17 novembre 2022), essendo stata irrogata soltanto una pena pecuniaria all'imputata, che dunque poteva proporre ricorso per cassazione e non appello (art. 37, d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274; cfr. Sez. 5, n. 313 del 20/11/2020 - dep. 2021, Bruccoleri, Rv. 280168 - 01); considerato che l'unico motivo di impugnazione - che ha censurato la prima decisione assumendo che nella specie avrebbe dovuto essere compiuto un più penetrante vaglio dell'attendibilità della persona offesa, venendo in rilievo nella specie questioni di vicinato, nonché del teste [OSCURATO:PERSONA] (per il suo rapporto di amicizia con lo stesso offeso, il cui narrato peraltro non avrebbe confermato in toto) - non può costituire una compiuta censura di legittimità sostanziandosi in allegazioni del tutto assertive (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), oltre che versate in fatto, perché volte ad ottenere un diverso apprezzamento delle deposizioni in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 12373/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris