CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28835/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (circa l'omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla diversa qualificazione del fatto sub a di tentato omicidio come rissa aggravata e alla ritenuta responsabilità per le lesioni di cui al capo b dell'imputazione e circa il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio) e nel ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (vizio di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui vengono negate le circostanze attenuanti generiche prevalenti) sono manifestamente infondate. Invero, nella sentenza di appello impugnata si dà atto che i difensori muniti di procura speciale e [OSCURATO:PERSONA] personalmente hanno comunicato la rinuncia a tutti i motivi di difesa diversi da quelli relativi alla dosimetria della pena, di cui va tenuto conto pur non trattandosi formalmente di concordato sulla pena per richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. tardiva. Ne consegue che i motivi sulla responsabilità sono stati considerati rinunciati e non vi è contestazione sul punto, per cui i rilievi in punto di responsabilità non potevano essere fatti, al pari di quelli sul trattamento sanzionatorio in quanto conforme a quello richiesto dalle parti. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 luglio 202