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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27159/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio di una autovettura alla guida della quale era stato fermato in Genzano di Roma il 21 settembre 2021.

Ricorrendo in Cassazione con un unico motivo, incentrato su travisamento della prova e violazione dei canoni di valutazione della stessa (art. 606 lett. e, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.), l'imputato lamenta la sostanziale inversione dell'onere probatorio, posto nel caso specifico a suo carico, visto che la decisione sfavorevole è basata sostanzialmente sul non aver fornito elementi giustificativi della disponibilità della vettura che era risultata alterata negli elementi identificativi.

2. Il ricorso merita accoglimento poiché l'affermazione di responsabilità dell'imputato è fondata su una motivazione manifestamente illogica.

Nella prospettiva gnoseologica adottata dalla sentenza, il quadro indiziario a carico dell'Halimi, costituito dal fatto di trovarsi alla guida della autovettura riciclata avendone la disponibilità 'anche in ragione del rapporto di convivenza con la Bevilacqua' (pg. 2), è stato 'completato' dalla mancanza di qualsivoglia spiegazione della disponibilità della vettura da parte dell'imputato, giacché sarebbe stato onere di questi fornire elementi a sua discolpa (pg.2).

Tale argomento appare illogico ictu ocull, cioè in grado manifesto, poiché pone in capo al sospetto, al momento del controllo, ovvero all'indagato, nella fase delle indagini, ovvero, ancora, in capo all'imputato nel corso del giudizio, un onereié-sct.—Watoriolche non è previsto dalla legge e che è in principio in conflitto con la facoltà, riconosciuta dall'ordinamento, di rimanere in silenzio.

3. Ed in effetti, a ben vedere, per giungere al descritto risultato, la Corte è dovuta passare per una forzatura del principio ermeneutico stabilito dalla sentenza che essa stessa cita (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01), laddove il ricorso al concetto della 'vicinanza della prova' è stato richiamato solamente a conferma, e non a completamento, di un convincimento di responsabilità che, nelle parole della sentenza stessa, era già stato raggiunto avendo la Corte di merito affermato la sussistenza della necessaria gravità, precisione e concordanza indiziaria sulla base degli elementi disponibili (pg. 4, punto 4, primo paragrafo).

In altre parole, anche in quel precedente, si ritenne necessario stabilire che in primis va comunque soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte pubblica, riservando all'iputato la possibilità di dedurre proprie giustificazioni - che richiedono di prova adeguata da parte di chi le adduce- della propria innocenza: si legge infatti (pg. 4) che, "è ... prospettabile un onere di allegazione ... di fatti ... idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore".

Ciò, si precisa di presso (pg. 5) "a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa", cioè una volta esaurito il compito della parte pubblica, e non 'a sostegno'.

Ed il significato della 'apertura' al concetto di 'vicinanza della prova' si trova nelle parole immediatamente successive, che aprendo alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di assolvere il proprio onere probatorio anche alla luce di 'presunzioni o massime d'esperienza', quindi con una maggiore flessibilità interpretativa, consente all'imputato la possibilità di smentire dette conclusioni sulla base della propria conoscenza circostanziale, da provarsi in base ai medesimi parametri.4.

In conclusione, depurato il ragionamento dei giudici di merito dal segnalato errore di prospettiva, il compendio indiziario che ne residua è del tutto insufficiente alla affermazione di responsabilità poiché si basa sostanzialmente sulla disponibilità temporanea della vettura il cui riciclaggio è già stato attribuito ad una specifica persona (la Bevilacqua), senza la possibilità di stabilire un ineludibile collegamento, per il sol fatto della convivenza tra i due, tra disponibilità (constatata) del mezzo e le operazioni poste in essere per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa.

Né si può dire che la condotta dell'imputato comunque implichi ed integri la ricettazione del veicolo, richiedendosi per tale reato l'acquisto o il ricevimento del bene di provenienza illecita, che non può desumersi dalla semplice guida del veicolo altrui (Sez. 2, n. 4768 de/02/02/1972, Martino, Rv. 121484 - 01).

5. Per quanto detto, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata.

L'assoluta assenza di elementi concreti a carico di [OSCURATO:PERSONA] esclude la necessità del rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d'appello ed impone, per contro, la adozione della formula indicata nel dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza im

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di riciclaggio di una autovettura alla guida della quale era stato fermato in Genzano di Roma il 21 settembre 2021. Ricorrendo in Cassazione con un unico motivo, incentrato su travisamento della prova e violazione dei canoni di valutazione della stessa (art. 606 lett. e, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen.), l'imputato lamenta la sostanziale inversione dell'onere probatorio, posto nel caso specifico a suo carico, visto che la decisione sfavorevole è basata sostanzialmente sul non aver fornito elementi giustificativi della disponibilità della vettura che era risultata alterata negli elementi identificativi. 2. Il ricorso merita accoglimento poiché l'affermazione di responsabilità dell'imputato è fondata su una motivazione manifestamente illogica. Nella prospettiva gnoseologica adottata dalla sentenza, il quadro indiziario a carico dell'Halimi, costituito dal fatto di trovarsi alla guida della autovettura riciclata avendone la disponibilità 'anche in ragione del rapporto di convivenza con la Bevilacqua' (pg. 2), è stato 'completato' dalla mancanza di qualsivoglia spiegazione della disponibilità della vettura da parte dell'imputato, giacché sarebbe stato onere di questi fornire elementi a sua discolpa (pg.2). Tale argomento appare illogico ictu ocull, cioè in grado manifesto, poiché pone in capo al sospetto, al momento del controllo, ovvero all'indagato, nella fase delle indagini, ovvero, ancora, in capo all'imputato nel corso del giudizio, un onereié-sct.—Watoriolche non è previsto dalla legge e che è in principio in conflitto con la facoltà, riconosciuta dall'ordinamento, di rimanere in silenzio. 3. Ed in effetti, a ben vedere, per giungere al descritto risultato, la Corte è dovuta passare per una forzatura del principio ermeneutico stabilito dalla sentenza che essa stessa cita (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01), laddove il ricorso al concetto della 'vicinanza della prova' è stato richiamato solamente a conferma, e non a completamento, di un convincimento di responsabilità che, nelle parole della sentenza stessa, era già stato raggiunto avendo la Corte di merito affermato la sussistenza della necessaria gravità, precisione e concordanza indiziaria sulla base degli elementi disponibili (pg. 4, punto 4, primo paragrafo). In altre parole, anche in quel precedente, si ritenne necessario stabilire che in primis va comunque soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte pubblica, riservando all'iputato la possibilità di dedurre proprie giustificazioni - che richiedono di prova adeguata da parte di chi le adduce- della propria innocenza: si legge infatti (pg. 4) che, "è ... prospettabile un onere di allegazione ... di fatti ... idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore". Ciò, si precisa di presso (pg. 5) "a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa", cioè una volta esaurito il compito della parte pubblica, e non 'a sostegno'. Ed il significato della 'apertura' al concetto di 'vicinanza della prova' si trova nelle parole immediatamente successive, che aprendo alla possibilità, per il Pubblico Ministero, di assolvere il proprio onere probatorio anche alla luce di 'presunzioni o massime d'esperienza', quindi con una maggiore flessibilità interpretativa, consente all'imputato la possibilità di smentire dette conclusioni sulla base della propria conoscenza circostanziale, da provarsi in base ai medesimi parametri.4. In conclusione, depurato il ragionamento dei giudici di merito dal segnalato errore di prospettiva, il compendio indiziario che ne residua è del tutto insufficiente alla affermazione di responsabilità poiché si basa sostanzialmente sulla disponibilità temporanea della vettura il cui riciclaggio è già stato attribuito ad una specifica persona (la Bevilacqua), senza la possibilità di stabilire un ineludibile collegamento, per il sol fatto della convivenza tra i due, tra disponibilità (constatata) del mezzo e le operazioni poste in essere per ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa. Né si può dire che la condotta dell'imputato comunque implichi ed integri la ricettazione del veicolo, richiedendosi per tale reato l'acquisto o il ricevimento del bene di provenienza illecita, che non può desumersi dalla semplice guida del veicolo altrui (Sez. 2, n. 4768 de/02/02/1972, Martino, Rv. 121484 - 01). 5. Per quanto detto, si giustifica l'annullamento della decisione impugnata. L'assoluta assenza di elementi concreti a carico di [OSCURATO:PERSONA] esclude la necessità del rinvio ad altra Sezione della stessa Corte d'appello ed impone, per contro, la adozione della formula indicata nel dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza im
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