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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20467/2026

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entata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dagnino presso il cui studio in Roma, Piazza del Popolo, 3 (studio legaleSanasi d'Arpe – [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domicilia e con domicilio di-gitale ex lege-ricorrente-controComune di Licata, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti e deliberaGiunta comunale n. 130 del 28 luglio 2021, presso il cui studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni, 35, elettivamente domicilia e con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1961/2020depositata il 30/12/2020.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2009, la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, Sezionedistaccata di Licata, il Comune di Licata, chiedendo dichiararsi la risoluzionedel contratto intercorso tra le parti in data 30 agosto 2001, con la condannadell'ente al risarcimento dei danni – sia a titolo di responsabilità contrattualeche, in subordine, extracontrattuale –, asseritamente subiti in conseguenzadell'approvazione, da parte del Consiglio comunale, della delibera n. 62 del12 agosto 2005, recante modifica dell'art. 176 del Regolamento edilizio, conla quale veniva preclusa sull'intero territorio comunale la realizzazione diimpianti di incenerimento dei rifiuti.A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di essere risultataassegnataria, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, nel mese di otto-bre 2000, di due lotti di terreno, ciascuno della superficie di mq 8.000, de-stinati alla realizzazione di un impianto per il trattamento mediante incene-rimento di rifiuti speciali, ospedalieri e cimiteriali; l'acquisto dei medesimiveniva perfezionato con contratto del 30 agosto 2001 per l'importo di lire46.236.000.

Deduceva quindi che la sopravvenuta adozione della citata de-libera regolamentare integrava un inadempimento imputabile al Comune,in quanto incidente sulla possibilità di realizzare l'opera, con conseguenteproduzione di danni patrimoniali e non patrimoniali.Costituitosi in giudizio, il Comune di Licata eccepiva in via preliminareil difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestava lafondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto; in via riconven-zionale domandava, inoltre, la risoluzione del contratto per inadempimentodella controparte, sia ai sensi della clausola risolutiva prevista dall'art. 17del contratto, sia, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1453 c.c.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026In particolare, l'art. 14 del contratto del 30 agosto 2001 prevedevache l'acquirente assumesse l'obbligo di dare inizio ai lavori entro un annodalla stipula e di ultimarli entro tre anni dalla data di inizio, con obbligo dicomunicazione delle relative date.Successivamente, con determina dirigenziale n. 904 del 24 ottobre2005, il Comune dichiarava la decadenza del permesso di costruire n. 73del 2004.Con sentenza n. 790 del 26 maggio 2014, il Tribunale adìto rigettavala domanda principale e, accogliendo la domanda riconvenzionale subordi-nata fondata sull'inadempimento grave (e non sulla clausola risolutivaespressa di cui all'art. 17), pronunciava la risoluzione del contratto di com-pravendita del 30 agosto 2001.Il giudice di primo grado riteneva, infatti, che le risultanze istruttorieconsentissero di imputare alla società acquirente sia i ritardi nella defini-zione dell'iter amministrativo necessario alla messa in esercizio dell'im-pianto, sia quelli concernenti la concreta realizzazione dell'opera.

In parti-colare, evidenziava che, nonostante il rilascio del permesso di costruire indata 18 giugno 2004, alla data del 26 settembre 2005 i lavori non risulta-vano ancora iniziati.2.

Con citazione del 26.07.2014 la società soccombente ha propostoappello per la riforma della pronuncia di primo grado.

Il Comune di Licataha chiesto il rigetto del gravame.La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, nel rilievo che la man-cata autorizzazione allo svolgimento dell'attività era riconducibile a circo-stanze imputabili alla stessa società, la quale, pur essendosi contrattual-mente obbligata a iniziare i lavori entro un anno dalla stipula e a completarlientro tre anni dall'inizio, non si era avvalsa della facoltà di richiedere pro-roga nell'ipotesi di mancato tempestivo rilascio della concessione, né avevadato avvio ai lavori entro l'anno successivo al rilascio, del 18 giugno 2004,del permesso di costruire, se non per la realizzazione unicamente di unaNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026porzione di recinzione in rete metallica, attività che il Giudice di primo gradoaveva correttamente ritenuto inidonea a integrare un principio di esecu-zione rilevante ai fini dell'adempimento.La Corte di merito ha confermato l'esclusione dell'applicabilità dellaclausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, per il decorso deltermine ivi previsto per il suo esercizio, e quindi la riconduzione della fatti-specie all'ipotesi di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.,valorizzando il rilevante interesse dell'ente alla realizzazione dell'opera el'inerzia protratta della società, qualificata come violazione grave delle ob-bligazioni assunte.È stata esclusa l'utilità della dedotta inesigibilità della prestazione permancato rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, per nonavere le parti subordinato contrattualmente l'avvio dei lavori al consegui-mento di tale autorizzazione.Il mancato perfezionamento del relativo procedimento amministrativoera imputabile alla stessa società, che tardivamente aveva richiesto i parerinecessari e depositato una documentazione progettuale incompleta, deter-minando richieste istruttorie integrative e conseguenti ritardi.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza d'appelloindicata con due motivi.Il Comune di Licata resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.1256 (factum principis), 1362, 1453 e 1455 (risoluzione per inadempimentograve) c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.”.Si impugnano le statuizioni con cui la Corte d'Appello ha confermatola sentenza di primo grado nella parte in cui, ritenuta l'insussistenza dell'i-Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026nadempimento del Comune di Licata, ha invece affermato quello della [OSCURATO:SOCIETA], esclusa la configurabilità di un factum principis nella delibera didivieto degli inceneritori sul territorio comunale.L'interpretazione della comune volontà negoziale delle parti, in ra-gione delle condotte assunte successivamente alla stipula, avrebbe depostonel senso che la proroga del termine annuale potesse essere concessa an-che oltre il suo decorso, e pure per fatti concludenti, fino al 12.8.2005,quando intervenne la delibera di modifica del regolamento comunale, chequindi avrebbe inciso sulle sorti del contratto, determinandone un'impossi-bilità sopravvenuta per fatto non imputabile all'impresa.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “Violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1,n. 3, c.p.c. (responsabilità da atto legittimo, la delibera di modifica reg.comunale, perché ha ingenerato affidamento nella ditta che va risarcito exartt. 1175 e 1375 c.c.)”.La società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. ha censurato la decisione della Corte ter-ritoriale nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una responsabilitàsia contrattuale che extracontrattuale, in capo al Comune di Licata in con-seguenza dell'adozione di un provvedimento ritenuto legittimo e non impu-gnato.Secondo la prospettazione della ricorrente, la legittimità dell'atto am-ministrativo non escluderebbe, di per sé, l'obbligo risarcitorio dell'ente, ilquale avrebbe comunque dovuto essere condannato al ristoro dei danni ar-recati, in ragione della violazione dei principi di buona fede nell'esecuzionedel rapporto e del generale dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica (ne-minem laedere).2.

I motivi di ricorso sono inammissibili per una valutazione che, co-mune ad entrambi, in ragione della tecnica di loro redazione e della materiasu cui incidono, riscontra nei mezzi proposti l'incapacità di integrare il re-quisito della specificità imposto dall'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026Manca, segnatamente, una critica puntuale alle rationes decidendi po-ste a fondamento della sentenza impugnata, risolvendosi le censure poste,per larga parte e in modo comunque non concludente, nella riproposizionedelle medesime questioni di fatto e di diritto già dedotte nei gradi di meritoe disattese dalla Corte territoriale.3.

Più puntualmente, con riguardo al primo motivo.La ricorrente non si confronta effettivamente con le precise argomen-tazioni della sentenza impugnata, la quale ha fondato la declaratoria di ri-soluzione per inadempimento grave sull'accertata protratta inerzia della so-cietà anche dopo il rilascio del permesso di costruire e sulla mancata atti-vazione, ad opera della parte, dei rimedi contrattuali previsti, e si limita acontestarne l'esito, sollecitando una rivisitazione del giudizio di fatto.Il motivo non contrasta la ratio della sentenza impugnata, nella partein cui, confermando la statuizione di primo grado, i Giudici di appello nonsolo hanno escluso che i contraenti avessero condizionato la realizzazionedell'opera al rilascio dell'autorizzazione a costruire, ma hanno anche rilevatoche questa non è poi intervenuta per un fatto addebitabile alla società ap-pellante, che è stato ricostruito previa debita composizione degli esiti di lite.La Corte d'Appello ha valorizzato – quale elemento concorrente e au-tonomamente rilevante ai fini della configurazione dell'inadempimento im-putato alla società – la mancata tempestiva acquisizione dei pareri ammi-nistrativi necessari, nonché l'inadeguatezza della progettazione e l'incom-pletezza della documentazione posta a corredo dell'istanza, circostanze,queste, ritenute non specificamente contestate e, dunque, idonee a fondareil giudizio di responsabilità contrattuale dell'impresa.Tale profilo motivazionale non risulta attinto da alcuna specifica cen-sura nel ricorso per cassazione.Il motivo, infatti, resta del tutto silente rispetto a tali accertamenti,limitandosi a censurare altri segmenti della decisione – in particolare, quelliNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026principis identificato nell'adozione della delibera di modifica degli assetti delterritorio – senza prendere posizione sulla richiamata ricostruzione fattualeposta a base del giudizio di inadempimento e neppure sui termini della ri-tenuta non contestazione.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora la deci-sione impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi tra loroautonome e ciascuna idonea a giustificare il decisum, l'omessa impugna-zione anche di una sola di esse comporta l'inammissibilità del ricorso, perdifetto di interesse, in quanto la statuizione resterebbe comunque fermasulla base della ratio non censurata (ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n.18641 del 27/07/2017; in termini, Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).Per tale profilo, pertanto, il motivo deve essere dichiarato inammissi-bile.Il motivo è inammissibile anche perché, pur deducendo violazione dilegge, sollecita una impropria rivalutazione fattuale.La censura si incentra sulla diversa ricostruzione della vicenda nego-ziale, sull'interpretazione delle clausole contrattuali (in particolare dell'art.14) e sulla valutazione della gravità dell'inadempimento, proponendo, pergli indicati passaggi, una lettura alternativa del rapporto e delle risultanzeistruttorie.

Analogamente, le doglianze in ordine alla individuazione del diesa quo dell'inadempimento, alla sua durata e alla sua gravità si risolvononella contestazione dell'accertamento in fatto operato dalla Corte di merito,la quale ha ritenuto – sulla base delle risultanze istruttorie – non iniziati ilavori, neppure a distanza di oltre un anno dal rilascio del titolo edilizio,valutazione che non può essere rivisitata in sede di legittimità.Secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ilmotivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, si ri-solva in una richiesta di riesame del merito, mediante la prospettazione diuna diversa valutazione degli elementi già scrutinati dal giudice di meritoNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026(Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), anche per una dedotta erronea quali-ficazione giuridica a cui si accompagna un nuovo inammissibile giudizio suifatti di causa in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del13/07/2018).Dove concorre anche il rilievo che non si ha corretta deduzione dellaviolazione di legge quando il ricorrente alleghi un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ipotesi che è esternaall'esatta interpretazione della norma propria del vizio di cui all'art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., e che inerisce alla tipica valutazione del giudicedi merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.Così per la rimodulata valutazione della condotta delle parti quantoalla natura del termine previsto in contratto all'art. 17 e la differente ricom-posizione degli esiti istruttori in punto di inadempimento che, negato nellasua sussistenza fino all'adozione della delibera di Giunta – per il derivatonuovo assetto del territorio comunale, segnato dalla previsione del divietodi realizzazione di impianti di incenerimento rifiuti – avrebbe letto, in que-sta, il factum principis liberatorio da responsabilità.Del pari inammissibili sono le censure relative all'interpretazione delcontratto, giacché la ricorrente, lungi dall'indicare specificamente in chemodo il Giudice del merito si sarebbe discostato dai criteri legali di erme-neutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si limita a contrapporre una propriainterpretazione delle clausole negoziali e del comportamento delle parti, inviolazione del principio per cui l'interpretazione del contratto costituisce ti-pico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabilein cassazione solo per violazione delle norme legali di interpretazione, pun-tualmente dedotte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017;v.

Cass., Sez. 2, Ordinanza n.5052 del 26/02/2025).4.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026La ricorrente denuncia la violazione dei principi di buona fede e delneminem laedere, assumendo la responsabilità del Comune per l'adozionedel provvedimento impeditivo della realizzazione dell'impianto; tuttavia, an-che tale censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza im-pugnata, la quale ha escluso la configurabilità di una responsabilità dell'entesul presupposto che la modifica del regolamento edilizio costituisse espres-sione legittima del potere discrezionale in materia urbanistica e non inte-grasse violazione degli obblighi contrattuali né dei canoni di correttezza.A fronte di tale specifica motivazione, la ricorrente si limita a reiterare,in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti in appello, l'assuntodella lesione dell'affidamento e dei principi di buona fede, senza individuare,puntualmente, l'errore di diritto imputabile al Giudice di merito né spiegarein che modo la decisione si ponga in contrasto con i principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità.Anche sotto tale profilo, la censura si risolve in una doglianza genericae meramente oppositiva, inidonea a integrare un valido motivo di ricorso,obliterando la necessaria prospettiva di critica della decisione impugnata, lacui mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo, che si risolve in un "non motivo" del ricorsoper cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, aisensi dell'art. 366, n. 4, c.p. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 6/04/2025).5.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, aNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez.

Un. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che li-quida in favore del Comune di Licata in euro 15.000,00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Dagnino presso il cui studio in Roma, Piazza del Popolo, 3 (studio legaleSanasi d'Arpe – [OSCURATO:PERSONA]), elettivamente domicilia e con domicilio di-gitale ex lege-ricorrente-controComune di Licata, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti e deliberaGiunta comunale n. 130 del 28 luglio 2021, presso il cui studio in Roma, ViaAntonio Bertoloni, 35, elettivamente domicilia e con domicilio digitale exlege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 1961/2020depositata il 30/12/2020.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto di citazione notificato il 30 novembre 2009, la società [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, Sezionedistaccata di Licata, il Comune di Licata, chiedendo dichiararsi la risoluzionedel contratto intercorso tra le parti in data 30 agosto 2001, con la condannadell'ente al risarcimento dei danni – sia a titolo di responsabilità contrattualeche, in subordine, extracontrattuale –, asseritamente subiti in conseguenzadell'approvazione, da parte del Consiglio comunale, della delibera n. 62 del12 agosto 2005, recante modifica dell'art. 176 del Regolamento edilizio, conla quale veniva preclusa sull'intero territorio comunale la realizzazione diimpianti di incenerimento dei rifiuti.A fondamento della domanda, l'attrice esponeva di essere risultataassegnataria, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, nel mese di otto-bre 2000, di due lotti di terreno, ciascuno della superficie di mq 8.000, de-stinati alla realizzazione di un impianto per il trattamento mediante incene-rimento di rifiuti speciali, ospedalieri e cimiteriali; l'acquisto dei medesimiveniva perfezionato con contratto del 30 agosto 2001 per l'importo di lire46.236.000. Deduceva quindi che la sopravvenuta adozione della citata de-libera regolamentare integrava un inadempimento imputabile al Comune,in quanto incidente sulla possibilità di realizzare l'opera, con conseguenteproduzione di danni patrimoniali e non patrimoniali.Costituitosi in giudizio, il Comune di Licata eccepiva in via preliminareil difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, contestava lafondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto; in via riconven-zionale domandava, inoltre, la risoluzione del contratto per inadempimentodella controparte, sia ai sensi della clausola risolutiva prevista dall'art. 17del contratto, sia, in via subordinata, ai sensi dell'art. 1453 c.c.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026In particolare, l'art. 14 del contratto del 30 agosto 2001 prevedevache l'acquirente assumesse l'obbligo di dare inizio ai lavori entro un annodalla stipula e di ultimarli entro tre anni dalla data di inizio, con obbligo dicomunicazione delle relative date.Successivamente, con determina dirigenziale n. 904 del 24 ottobre2005, il Comune dichiarava la decadenza del permesso di costruire n. 73del 2004.Con sentenza n. 790 del 26 maggio 2014, il Tribunale adìto rigettavala domanda principale e, accogliendo la domanda riconvenzionale subordi-nata fondata sull'inadempimento grave (e non sulla clausola risolutivaespressa di cui all'art. 17), pronunciava la risoluzione del contratto di com-pravendita del 30 agosto 2001.Il giudice di primo grado riteneva, infatti, che le risultanze istruttorieconsentissero di imputare alla società acquirente sia i ritardi nella defini-zione dell'iter amministrativo necessario alla messa in esercizio dell'im-pianto, sia quelli concernenti la concreta realizzazione dell'opera. In parti-colare, evidenziava che, nonostante il rilascio del permesso di costruire indata 18 giugno 2004, alla data del 26 settembre 2005 i lavori non risulta-vano ancora iniziati.2. Con citazione del 26.07.2014 la società soccombente ha propostoappello per la riforma della pronuncia di primo grado. Il Comune di Licataha chiesto il rigetto del gravame.La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione, nel rilievo che la man-cata autorizzazione allo svolgimento dell'attività era riconducibile a circo-stanze imputabili alla stessa società, la quale, pur essendosi contrattual-mente obbligata a iniziare i lavori entro un anno dalla stipula e a completarlientro tre anni dall'inizio, non si era avvalsa della facoltà di richiedere pro-roga nell'ipotesi di mancato tempestivo rilascio della concessione, né avevadato avvio ai lavori entro l'anno successivo al rilascio, del 18 giugno 2004,del permesso di costruire, se non per la realizzazione unicamente di unaNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026porzione di recinzione in rete metallica, attività che il Giudice di primo gradoaveva correttamente ritenuto inidonea a integrare un principio di esecu-zione rilevante ai fini dell'adempimento.La Corte di merito ha confermato l'esclusione dell'applicabilità dellaclausola risolutiva espressa di cui all'art. 17 del contratto, per il decorso deltermine ivi previsto per il suo esercizio, e quindi la riconduzione della fatti-specie all'ipotesi di risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.,valorizzando il rilevante interesse dell'ente alla realizzazione dell'opera el'inerzia protratta della società, qualificata come violazione grave delle ob-bligazioni assunte.È stata esclusa l'utilità della dedotta inesigibilità della prestazione permancato rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, per nonavere le parti subordinato contrattualmente l'avvio dei lavori al consegui-mento di tale autorizzazione.Il mancato perfezionamento del relativo procedimento amministrativoera imputabile alla stessa società, che tardivamente aveva richiesto i parerinecessari e depositato una documentazione progettuale incompleta, deter-minando richieste istruttorie integrative e conseguenti ritardi.3. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza d'appelloindicata con due motivi.Il Comune di Licata resiste con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt.1256 (factum principis), 1362, 1453 e 1455 (risoluzione per inadempimentograve) c.c., in relazione all'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.”.Si impugnano le statuizioni con cui la Corte d'Appello ha confermatola sentenza di primo grado nella parte in cui, ritenuta l'insussistenza dell'i-Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026nadempimento del Comune di Licata, ha invece affermato quello della [OSCURATO:SOCIETA], esclusa la configurabilità di un factum principis nella delibera didivieto degli inceneritori sul territorio comunale.L'interpretazione della comune volontà negoziale delle parti, in ra-gione delle condotte assunte successivamente alla stipula, avrebbe depostonel senso che la proroga del termine annuale potesse essere concessa an-che oltre il suo decorso, e pure per fatti concludenti, fino al 12.8.2005,quando intervenne la delibera di modifica del regolamento comunale, chequindi avrebbe inciso sulle sorti del contratto, determinandone un'impossi-bilità sopravvenuta per fatto non imputabile all'impresa.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce “Violazione e falsa ap-plicazione degli artt. 1175, 1375 e 2043 c.c., in relazione all'art. 360, c. 1,n. 3, c.p.c. (responsabilità da atto legittimo, la delibera di modifica reg.comunale, perché ha ingenerato affidamento nella ditta che va risarcito exartt. 1175 e 1375 c.c.)”.La società [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. ha censurato la decisione della Corte ter-ritoriale nella parte in cui ha escluso la configurabilità di una responsabilitàsia contrattuale che extracontrattuale, in capo al Comune di Licata in con-seguenza dell'adozione di un provvedimento ritenuto legittimo e non impu-gnato.Secondo la prospettazione della ricorrente, la legittimità dell'atto am-ministrativo non escluderebbe, di per sé, l'obbligo risarcitorio dell'ente, ilquale avrebbe comunque dovuto essere condannato al ristoro dei danni ar-recati, in ragione della violazione dei principi di buona fede nell'esecuzionedel rapporto e del generale dovere di non ledere l'altrui sfera giuridica (ne-minem laedere).2. I motivi di ricorso sono inammissibili per una valutazione che, co-mune ad entrambi, in ragione della tecnica di loro redazione e della materiasu cui incidono, riscontra nei mezzi proposti l'incapacità di integrare il re-quisito della specificità imposto dall'art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026Manca, segnatamente, una critica puntuale alle rationes decidendi po-ste a fondamento della sentenza impugnata, risolvendosi le censure poste,per larga parte e in modo comunque non concludente, nella riproposizionedelle medesime questioni di fatto e di diritto già dedotte nei gradi di meritoe disattese dalla Corte territoriale.3. Più puntualmente, con riguardo al primo motivo.La ricorrente non si confronta effettivamente con le precise argomen-tazioni della sentenza impugnata, la quale ha fondato la declaratoria di ri-soluzione per inadempimento grave sull'accertata protratta inerzia della so-cietà anche dopo il rilascio del permesso di costruire e sulla mancata atti-vazione, ad opera della parte, dei rimedi contrattuali previsti, e si limita acontestarne l'esito, sollecitando una rivisitazione del giudizio di fatto.Il motivo non contrasta la ratio della sentenza impugnata, nella partein cui, confermando la statuizione di primo grado, i Giudici di appello nonsolo hanno escluso che i contraenti avessero condizionato la realizzazionedell'opera al rilascio dell'autorizzazione a costruire, ma hanno anche rilevatoche questa non è poi intervenuta per un fatto addebitabile alla società ap-pellante, che è stato ricostruito previa debita composizione degli esiti di lite.La Corte d'Appello ha valorizzato – quale elemento concorrente e au-tonomamente rilevante ai fini della configurazione dell'inadempimento im-putato alla società – la mancata tempestiva acquisizione dei pareri ammi-nistrativi necessari, nonché l'inadeguatezza della progettazione e l'incom-pletezza della documentazione posta a corredo dell'istanza, circostanze,queste, ritenute non specificamente contestate e, dunque, idonee a fondareil giudizio di responsabilità contrattuale dell'impresa.Tale profilo motivazionale non risulta attinto da alcuna specifica cen-sura nel ricorso per cassazione.Il motivo, infatti, resta del tutto silente rispetto a tali accertamenti,limitandosi a censurare altri segmenti della decisione – in particolare, quelliNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026principis identificato nell'adozione della delibera di modifica degli assetti delterritorio – senza prendere posizione sulla richiamata ricostruzione fattualeposta a base del giudizio di inadempimento e neppure sui termini della ri-tenuta non contestazione.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, qualora la deci-sione impugnata sia sorretta da una pluralità di rationes decidendi tra loroautonome e ciascuna idonea a giustificare il decisum, l'omessa impugna-zione anche di una sola di esse comporta l'inammissibilità del ricorso, perdifetto di interesse, in quanto la statuizione resterebbe comunque fermasulla base della ratio non censurata (ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n.18641 del 27/07/2017; in termini, Sez. 3, Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024).Per tale profilo, pertanto, il motivo deve essere dichiarato inammissi-bile.Il motivo è inammissibile anche perché, pur deducendo violazione dilegge, sollecita una impropria rivalutazione fattuale.La censura si incentra sulla diversa ricostruzione della vicenda nego-ziale, sull'interpretazione delle clausole contrattuali (in particolare dell'art.14) e sulla valutazione della gravità dell'inadempimento, proponendo, pergli indicati passaggi, una lettura alternativa del rapporto e delle risultanzeistruttorie. Analogamente, le doglianze in ordine alla individuazione del diesa quo dell'inadempimento, alla sua durata e alla sua gravità si risolvononella contestazione dell'accertamento in fatto operato dalla Corte di merito,la quale ha ritenuto – sulla base delle risultanze istruttorie – non iniziati ilavori, neppure a distanza di oltre un anno dal rilascio del titolo edilizio,valutazione che non può essere rivisitata in sede di legittimità.Secondo uniforme giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile ilmotivo che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, si ri-solva in una richiesta di riesame del merito, mediante la prospettazione diuna diversa valutazione degli elementi già scrutinati dal giudice di meritoNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026(Cass. Sez. Un., Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017), anche per una dedotta erronea quali-ficazione giuridica a cui si accompagna un nuovo inammissibile giudizio suifatti di causa in sede di legittimità (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18721 del13/07/2018).Dove concorre anche il rilievo che non si ha corretta deduzione dellaviolazione di legge quando il ricorrente alleghi un'erronea ricognizione dellafattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ipotesi che è esternaall'esatta interpretazione della norma propria del vizio di cui all'art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., e che inerisce alla tipica valutazione del giudicedi merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.Così per la rimodulata valutazione della condotta delle parti quantoalla natura del termine previsto in contratto all'art. 17 e la differente ricom-posizione degli esiti istruttori in punto di inadempimento che, negato nellasua sussistenza fino all'adozione della delibera di Giunta – per il derivatonuovo assetto del territorio comunale, segnato dalla previsione del divietodi realizzazione di impianti di incenerimento rifiuti – avrebbe letto, in que-sta, il factum principis liberatorio da responsabilità.Del pari inammissibili sono le censure relative all'interpretazione delcontratto, giacché la ricorrente, lungi dall'indicare specificamente in chemodo il Giudice del merito si sarebbe discostato dai criteri legali di erme-neutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., si limita a contrapporre una propriainterpretazione delle clausole negoziali e del comportamento delle parti, inviolazione del principio per cui l'interpretazione del contratto costituisce ti-pico apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabilein cassazione solo per violazione delle norme legali di interpretazione, pun-tualmente dedotte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 873 del 16/01/2019; Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017;v. Cass., Sez. 2, Ordinanza n.5052 del 26/02/2025).4. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.Numero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026La ricorrente denuncia la violazione dei principi di buona fede e delneminem laedere, assumendo la responsabilità del Comune per l'adozionedel provvedimento impeditivo della realizzazione dell'impianto; tuttavia, an-che tale censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza im-pugnata, la quale ha escluso la configurabilità di una responsabilità dell'entesul presupposto che la modifica del regolamento edilizio costituisse espres-sione legittima del potere discrezionale in materia urbanistica e non inte-grasse violazione degli obblighi contrattuali né dei canoni di correttezza.A fronte di tale specifica motivazione, la ricorrente si limita a reiterare,in termini sostanzialmente sovrapponibili a quelli svolti in appello, l'assuntodella lesione dell'affidamento e dei principi di buona fede, senza individuare,puntualmente, l'errore di diritto imputabile al Giudice di merito né spiegarein che modo la decisione si ponga in contrasto con i principi enunciati dallagiurisprudenza di legittimità.Anche sotto tale profilo, la censura si risolve in una doglianza genericae meramente oppositiva, inidonea a integrare un valido motivo di ricorso,obliterando la necessaria prospettiva di critica della decisione impugnata, lacui mancata considerazione comporta la nullità del motivo per inidoneità alraggiungimento dello scopo, che si risolve in un "non motivo" del ricorsoper cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, aisensi dell'art. 366, n. 4, c.p. (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9059 del 6/04/2025).5. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, aNumero registro generale 19130/2021Numero sezionale 1326/2026Numero di raccolta generale 20467/2026Data pubblicazione 17/06/2026norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass. Sez. Un. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che li-quida in favore del Comune di Licata in euro 15.000,00 per compensi oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 e agli accessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino