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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 00982/2026

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13693/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 519, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e dife sa in proprio, con domiciliazionetelematica ex lege -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via LIMA, n. 28 sc .

A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, con domiciliazione telematica ex lege -controricorrenti - avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di ROMA n.2824/2023 depositata il 19/04/2023.

R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9/10/2025,dal Consigliere relatore C ristiano Valle . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni all’immagine e alla professionalità, quantificati in euro ventimila o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, causatili dalla denuncia penale presentata dal [OSCURATO:PERSONA], asseritamente su indicazione del Mastroianni, con riferimento a una serie di liti giudiziarie tra i Viccaro e i [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito il [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto come teste e aveva dichiarato, in due diverse occasioni, che «nella storia della querela ha fatto tutto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]» e «di non conoscere l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e di non sapere di averla querelata».

Con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., primo termine, la [OSCURATO:PERSONA] integrò ( a suo avviso ) la domanda, chiedendo l’accertamento nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] della violazione del combinato disposto degli artt. 1375 e 1176 c.c. e degli artt. 88, 89 e 116 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si costituìin giudizio e resistette alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato contumace.

Successivamente si costituìin giudizio all’udienza di precisazione delle conclusioni.

Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1051 del 5/09/2017 , rigettò (testualmente in dispositivo : non accoglie) la domanda e compensòle spese di lite.

Mastroianni e [OSCURATO:PERSONA] proposeroimpugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in fase di impugnazione e propose appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento dei danni anche con riferimento al comportamento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di cui alla memoria 183 c.p.c., nella misura di ventimila euro o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Roma, con sentenza n. 2824 del 19/04/2023, così provvedeva: «condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore degli appellanti Mastroianni e [OSCURATO:PERSONA] delle competenze del primo grado del giudizio che per ciascuno e per l’intero liquida 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria.

Rigetta le domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA] e la condanna alla rifusione in favore di ciascuno degli appellanti principali e, quanto al [OSCURATO:PERSONA] in favore del difensore antistatario, delle competenze del presente grado che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge».

Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Resistono con un unico controricorso Mastroianni e [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in forma camerale.

La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la già evidenziatafalsità della firma del [OSCURATO:PERSONA] sulla procura speciale alle litiper proporre il controricorso per cassazione e ribadisce la querela di falso già proposta nell’anno 2024 , con atto depositato telematicamente, e sulla quale il Presidente aveva rimesso la decisione al Collegio,con riferimento alla sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] apposta sul controricorso per cassazioneper il con riferimento della procura speciale in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Anche i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riservato la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsosono rubricati testualmente come segue .

«I) Impossibilità di trarre dalla sentenza le ragioni della decisione, motivazione apparente, riconducibile alle ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto comportante un difetto di attività del giudice prescritta dall’articolo 132 c.p.c., R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle comma 2, n. 4, oltre che dall’articolo 111 Cost., comma 6, a pena di nullità della sentenza.

Mancata applicazione dell’art. 2059 cc con motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte conferma l’avvenuta dimostrazione dell’an debeatur, ma non quantifica, seppur non contestato il valore del danno subito.

II) Nullità della sentenza in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia e motivazione sul motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 1375 cc e 1176 c.c.ed omesso esame di fatti decisivi, quali il contenuto delle dichiarazioni rese a verbale di udienza e sotto giuramento dal [OSCURATO:PERSONA].

III) Violazione dell’art. 360, primo comma, c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e (o) falsa applicazione delle prove istruttorie e delle difese per travisamento del documento,violazione dell’art. 116 c.p.c. vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento decisivo.

IV) Violazione dell’art. 2 cost, e mancata applicazione dell’art.1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 c.p.c.

V) Violazione della disposizione di cui all’art. 345 c.p.c.per aver genericamente non ammesso i documenti nuovi dal n. e al 25 ed aver fondato il convincimento di su parte di essi che non erano stati depositati in primo grado.

VI) Violazione e falsa applicazione del criterio della liquidazione delle spese,violazione dell’art. 2 e 3 della Cost., violazione degli artt 91, 10, 14 c.p.c., violazione dell’ a rt. 4, e art. 5 d.m. n. 55/2014 , violazione del criterio della liquidazione sul decisum e non sul disputandum,errata condanna al pagamento dell’Iva non dovuta. » Non è necessario dare conto approfonditamente dei motivi di ricorso, allo stato, in quanto, come già evidenziato, la ricorrente ha proposto querela di falso avverso la firma del [OSCURATO:PERSONA] sulla procura speciale per proporre controricorso.

R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] via preliminare, e impregiudicata la valutazione effettiva dell’ammissibilità della quereladi falso, il Collegio ribadisce che essa è suscettibile di esperimento in fase di legittimità soltanto quando abbia ad oggetto atti propri della fase stessa, ossia il ricorso, il controricorso e la sentenza impugnata (così Cass. n. 986 del 16/01/2009 Rv. 606134 –01 e con riferimento alla sottoscrizione sul controricorso: Cass. n. 4281 del 17/11/1976 Rv. 382985 -01).

A tanto consegue che, stante la ritualità della proposizione della querela di falso da parte della [OSCURATO:PERSONA], quantomeno con riferimento agli atti della fase di legittimità, e quindi del controricorso, o, meglio della sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] sull’atto, dovendosi esperire gli incombenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e procedere a sentire il Pubblico Ministero, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza per gli adempimenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e per l’intervento del Pubblico Ministero; rinvia la ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.13693/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 519, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e dife sa in proprio, con domiciliazionetelematica ex lege -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA alla via LIMA, n. 28 sc . A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende, con domiciliazione telematica ex lege -controricorrenti - avverso la SENTENZA dellaCORTE d'APPELLO di ROMA n.2824/2023 depositata il 19/04/2023. R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9/10/2025,dal Consigliere relatore C ristiano Valle . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cassino, [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni all’immagine e alla professionalità, quantificati in euro ventimila o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, causatili dalla denuncia penale presentata dal [OSCURATO:PERSONA], asseritamente su indicazione del Mastroianni, con riferimento a una serie di liti giudiziarie tra i Viccaro e i [OSCURATO:PERSONA], nel cui ambito il [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto come teste e aveva dichiarato, in due diverse occasioni, che «nella storia della querela ha fatto tutto l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]» e «di non conoscere l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e di non sapere di averla querelata». Con le memorie di cui all’art. 183 c.p.c., primo termine, la [OSCURATO:PERSONA] integrò ( a suo avviso ) la domanda, chiedendo l’accertamento nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] della violazione del combinato disposto degli artt. 1375 e 1176 c.c. e degli artt. 88, 89 e 116 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] si costituìin giudizio e resistette alla domanda. [OSCURATO:PERSONA] venne dichiarato contumace. Successivamente si costituìin giudizio all’udienza di precisazione delle conclusioni. Il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 1051 del 5/09/2017 , rigettò (testualmente in dispositivo : non accoglie) la domanda e compensòle spese di lite. Mastroianni e [OSCURATO:PERSONA] proposeroimpugnazione dinanzi alla Corte d’appello di Roma. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in fase di impugnazione e propose appello incidentale al fine di ottenere il risarcimento dei danni anche con riferimento al comportamento dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], di cui alla memoria 183 c.p.c., nella misura di ventimila euro o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, nonché per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] d’appello di Roma, con sentenza n. 2824 del 19/04/2023, così provvedeva: «condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore degli appellanti Mastroianni e [OSCURATO:PERSONA] delle competenze del primo grado del giudizio che per ciascuno e per l’intero liquida 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.Rigetta la domanda di condanna per lite temeraria. Rigetta le domande riconvenzionali proposte da [OSCURATO:PERSONA] e la condanna alla rifusione in favore di ciascuno degli appellanti principali e, quanto al [OSCURATO:PERSONA] in favore del difensore antistatario, delle competenze del presente grado che liquida in € 4.996,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge». Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Resistono con un unico controricorso Mastroianni e [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in forma camerale. La ricorrente ha depositato memoria con cui ribadisce la già evidenziatafalsità della firma del [OSCURATO:PERSONA] sulla procura speciale alle litiper proporre il controricorso per cassazione e ribadisce la querela di falso già proposta nell’anno 2024 , con atto depositato telematicamente, e sulla quale il Presidente aveva rimesso la decisione al Collegio,con riferimento alla sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] apposta sul controricorso per cassazioneper il con riferimento della procura speciale in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Anche i controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha riservato la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsosono rubricati testualmente come segue . «I) Impossibilità di trarre dalla sentenza le ragioni della decisione, motivazione apparente, riconducibile alle ipotesi di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto comportante un difetto di attività del giudice prescritta dall’articolo 132 c.p.c., R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. Valle comma 2, n. 4, oltre che dall’articolo 111 Cost., comma 6, a pena di nullità della sentenza. Mancata applicazione dell’art. 2059 cc con motivazione contraddittoria nella parte in cui la Corte conferma l’avvenuta dimostrazione dell’an debeatur, ma non quantifica, seppur non contestato il valore del danno subito. II) Nullità della sentenza in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5 c.p.c., violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia e motivazione sul motivo di gravame relativo alla violazione dell’art. 1375 cc e 1176 c.c.ed omesso esame di fatti decisivi, quali il contenuto delle dichiarazioni rese a verbale di udienza e sotto giuramento dal [OSCURATO:PERSONA]. III) Violazione dell’art. 360, primo comma, c.p.c., nn. 3 e 5 - violazione e (o) falsa applicazione delle prove istruttorie e delle difese per travisamento del documento,violazione dell’art. 116 c.p.c. vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale ovvero per omesso esame di un documento decisivo. IV) Violazione dell’art. 2 cost, e mancata applicazione dell’art.1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 c.p.c. V) Violazione della disposizione di cui all’art. 345 c.p.c.per aver genericamente non ammesso i documenti nuovi dal n. e al 25 ed aver fondato il convincimento di su parte di essi che non erano stati depositati in primo grado. VI) Violazione e falsa applicazione del criterio della liquidazione delle spese,violazione dell’art. 2 e 3 della Cost., violazione degli artt 91, 10, 14 c.p.c., violazione dell’ a rt. 4, e art. 5 d.m. n. 55/2014 , violazione del criterio della liquidazione sul decisum e non sul disputandum,errata condanna al pagamento dell’Iva non dovuta. » Non è necessario dare conto approfonditamente dei motivi di ricorso, allo stato, in quanto, come già evidenziato, la ricorrente ha proposto querela di falso avverso la firma del [OSCURATO:PERSONA] sulla procura speciale per proporre controricorso. R.g. n. 13693 del 2023 Ad. 9/10/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] via preliminare, e impregiudicata la valutazione effettiva dell’ammissibilità della quereladi falso, il Collegio ribadisce che essa è suscettibile di esperimento in fase di legittimità soltanto quando abbia ad oggetto atti propri della fase stessa, ossia il ricorso, il controricorso e la sentenza impugnata (così Cass. n. 986 del 16/01/2009 Rv. 606134 –01 e con riferimento alla sottoscrizione sul controricorso: Cass. n. 4281 del 17/11/1976 Rv. 382985 -01). A tanto consegue che, stante la ritualità della proposizione della querela di falso da parte della [OSCURATO:PERSONA], quantomeno con riferimento agli atti della fase di legittimità, e quindi del controricorso, o, meglio della sottoscrizione del [OSCURATO:PERSONA] sull’atto, dovendosi esperire gli incombenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e procedere a sentire il Pubblico Ministero, la causa deve essere rimessa alla pubblica udienza e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rimette la causa alla pubblica udienza per gli adempimenti di cui agli artt. 221 e 222 c.p.c. e per l’intervento del Pubblico Ministero; rinvia la ca
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